CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14646/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 36535/2025 del 14/10/2025 emessa dalla Corte di cassazione; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 36535 del 14 ottobre 2025 la Corte di Cassazione ha revocato l'ordinanza della 6° Sezione penale in data 28 gennaio 2025 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal medesimo avverso l'ordinanza emessa dalla Settima sezione della Corte di cassazione n. 22759 in data 17 maggio 2024. 2. Il ricorrente denuncia la mancata analisi da parte della Suprema Corte - con la sentenza impugnata n. 36535/2025, dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso avanzato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] di specifici motivi di gravame, sicché non vi sarebbe stata in punto di valutazione del giudizio di partecipazione alla associazione mafiosa denominata indrangheta alcuna disamina critica, preclusiva della proposizione del ricorso straordinario. Le doglianze, relative in particolare alla partecipazione a due distinte riunioni in cui si sarebbero trattate questioni relative all'organizzazione della consorteria, avevano ad oggetto un errore percettivo, non avendo la Corte in alcun modo considerato detti motivi, pur avendone dato atto. 3. Veniva fissata per la decisione camera di consiglio non partecipata ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, prima parte, cod. proc. pen. sul presupposto dell'evidente inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Pertanto, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia invece contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del suddetto rimedio. 2Il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità. 3. Rileva il Collegio, quindi, che la Corte di legittimità con la sentenza impugnata n. 36535/2025, ha puntualmente osservato che: "il ricorrente, lungi dal prospettare degli effettivi errori di fatto che sarebbero stati commessi dalla Settima sezione penale, contesta in realtà la valutazione della Settima sezione secondo cui le doglianze che egli aveva dedotto con il suo primo ricorso straordinario contro la sentenza n. 32569 del 7 16/06/2023 della Seconda sezione penale non erano costituite da vizi di percezione nei quali sarebbe incorsa la stessa Seconda sezione, e, quindi, da errori di fatto, ma da questioni che attenevano piuttosto «alla valutazione dei motivi di ricorso [ordinario] e del compendio storico-fattuale». Con la stessa censura, il ricorrente lamenta quindi non un errore di fatto ma la valutazione compiuta dalla Settima sezione penale in ordine alla qualificazione quali errori aventi a oggetto il contenuto valutativo della citata sentenza della Seconda sezione penale, e non quali errori di fatto, delle doglianze che erano state dedotte con il primo ricorso straordinario avverso la stessa sentenza. Il che esula dall'ambito del ricorso straordinario, atteso che tale rimedio, anche quando riguarda un'ordinanza della Corte di cassazione dichiarativa dell'inammissibilità di un precedente ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., come nel caso in esame, deve avere a oggetto un errore di fatto e non una decisione di contenuto valutativo e, quindi, un errore di giudizio...". Si aggiunge inoltre nella medesima sentenza che si evince "il carattere non consentito della richiesta di «piena valutazione dei motivi del precedente ricorso straordinario» - richiesta che è rinnovata dall'[OSCURATO:PERSONA] anche con il suo terzo ricorso straordinario -, atteso che tali motivi sono già stati giudicati estranei all'ambito del ricorso straordinario con l'ordinanza n. 22759 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Settima sezione penale, con un giudizio che, come si è 3detto, avendo un contenuto valutativo, non può essere oggetto di un ulteriore ricorso straordinario. ...". Si rileva, infine, nel provvedimento in esame che "[OSCURATO:PERSONA] ha prospettato l'errore di fatto nel quale sarebbe incorsa la Seconda sezione penale nel secondo capoverso della pag. 97 della sentenza n. 32569 del 16/06/2023; errore che è nuovamente prospettato dall'[OSCURATO:PERSONA] con il suo terzo ricorso straordinario. Tale doglianza introduce infatti nel ricorso straordinario avverso l'ordinanza con la quale è stato definito (dalla Settima sezione penale) il primo ricorso straordinario una censura che attiene non a tale ordinanza ma alla sentenza con la quale è stato definito (dalla Seconda sezione penale) il processo di cognizione, il che, in tutta evidenza, non può essere consentito, anche perché il termine per proporre il ricorso straordinario avverso i due provvedimenti menzionati decorre dalla diversa data di deposito di ciascuno di essi". 4. Alla stregua delle suesposte considerazioni risulta palese la manifesta infondatezza della tesi avanzata dalla difesa ricorrente, che a ben vedere si risolve in una mera e pedissequa reiterazione di questioni in fatto già prospettate e disattese. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.Mo TLE~ T',Dott.s seppina Cirimek