CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 26763/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5607/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé stesso e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso cui è elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, , -controricorrente- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE di ROMA n. 57552/2018 depositata il 10.8.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.9.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto n.13762/2018, con cuigli era stato ingiunto dal Tribunale di Roma il pagamento, in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], delle somme dovutegli per l’attività professionale svolta in tre distinti giudizi, di separazione, di esecuzione forzata e di opposizione agli atti esecutivi. Con ordinanza n. 11325/2020, il Tribunale di Roma in composizione collegiale, seguendo, a seguito del mutamento di rito disposto in prima udienza, il rito speciale previsto per i compensi degli avvocati nelle cause civili (art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011), revocava parzialmente il decreto opposto, ritenendo che nulla fosse dovuto al professionista in ordine ai primi due procedimenti; per converso, riconosceva al [OSCURATO:PERSONA] i compensi relativi al terzo di essi, poiché la delibera di ammissione del Marotta al patrocinio a spese dello Stato ivi depositata afferiva al solo “processo esecutivo” e, pertanto, non poteva considerarsi automaticamente estesa al giudizio di opposizione agli atti esecutivi, introdotto sia pure nell’ambito di tale processo, per cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto al compenso, sia pure per la sola fase di studio per il giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Liquidava l’importo di e. 810,00 oltre accessori Avverso tale pronuncia il Marotta ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due censure, e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale il controricorrente ha depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Preliminarmente – con riferimento all’evento segnalato in memoria –la morte della parte non rileva in sede di legittimità ( tra le tante, v. Cass. sez. lav. ord. 23.12.2024 n.34066; Cass. ord.30.4.2024 n. 11663; Cass. 15.5.2020 n. 8973; Cass. sez. un.22.6.1990 n. 6311). Sempre preliminarmente, va rilevata l’infondatezza del l'eccezione di inammissibilità (rectius improcedibilità) del ricorso notificato in copia semplice scansionata priva di attestazione di conformità all'originale cartaceo. Si tratta infatti di una mera irregolarità, che non ha impedito al controricorrente di esercitare compiutamente il diritto di difesa ed al ricorso notificato di raggiungere il suo scopo, né del resto é stata contestata la conformità della copia notificata all'originale, regolarmente depositato nel fascicolo da parte ricorrente in sede di costituzione, per cui l'eccezione é infondata (vedi in tal senso Cass. 18.12.2020 n. 29092). Passando ai motivi, col primo di essi, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n.3) c.p.c., il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 75 del D.P.R. n. 115/2002. [OSCURATO:PERSONA] adito avrebbe erroneamente ritenuto improduttiva di effetti la prodotta delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del Marotta, omettendo di rilevare che il giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., pur presentando alcune delle caratteristiche tipiche del processo di cognizione, costituiva pur sempre una fase del processo esecutivo, in quanto destinato a produrre effetti all’interno dello stesso tramite l’eventuale paralisi dell’azione creditoria. 2) Attraverso la seconda censura il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 5) c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il Tribunale di Roma avrebbe omesso di esaminare alcuni documenti, tra cui l’atto di conferimento della procura speciale all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ai fini del giudizio di opposizione agli atti esecutivi e la successiva revoca del mandato, dai quali si evincerebbe che il professionista era a conoscenza dell’ammissione del Marotta al beneficio del patrocinio erariale anche in relazione a tale ultimo giudizio. Il primo motivo é infondato, in quanto l'impugnata ordinanza ha correttamente imputato a [OSCURATO:PERSONA] il mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ. del fatto estintivo dell'obbligo personale di pagamento del compenso professionale dovuto all'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la sola fase di studio del giudizio di opposizione agli atti esecutivi n. 54342/2015 RG del Tribunale di Roma, asseritamente costituito dalla sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato per quel giudizio di cognizione, risultando prodotta solo la delibera di ammissione al beneficio del Marotta per il processo esecutivo n.61/2011 RG del Tribunale di Roma, non riferibile a quella parentesi di cognizione ordinaria che é rappresentata dal giudizio di opposizione agli atti esecutivi, posto che tra l'altro, come indicato a pagina 6 capoverso dell'impugnata ordinanza, all'epoca della presentazione dell'istanza di ammissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il giudice dell'esecuzione aveva già sospeso il processo esecutivo n. 61/2011 RG a seguito dell'atto di opposizione ed era stata introdotta la fase di merito del giudizio. Neppure é ravvisabile la lamentata violazione dell'art. 75 del D.P.R. n.115/2002, secondo il quale l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato é valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse, e la disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione. L'ordinanza impugnata, infatti, ha spiegato che per il giudizio esecutivo l'applicazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che presuppone una valutazione preventiva, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente, di non manifesta infondatezza dell'istanza di ammissione ex art. 126 del D.P.R. n.115/2002, non é automatica e riferibile alla sola pendenza a carico dell'esecutato della procedura esecutiva, che é un fatto neutro insuscettibile di tale valutazione, ma alla proposizione da parte dello stesso di istanze al giudice dell'esecuzione, od opposizioni, e del resto nel processo esecutivo le spese processuali, in base all'art. 95 c.p.c., sono a carico dell'esecutato e non trova applicazione il principio della soccombenza dell'art. 91 c.p.c., valevole per i soli processi di cognizione (vedi in tal senso Cass.5.10.2018 n. 24571). Del resto l'art. 122 del D.P.R. n. 115/2002, inserito nel capo 3^, Istanza di ammissione al patrocinio, del Titolo 4^, Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, così recita: "L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione". Mentre per il creditore procedente l'intrapresa, col patrocinio dello Stato, della procedura esecutiva, richiede, oltre alle condizioni reddituali, l'allegazione del titolo esecutivo e la dimostrazione che il titolo vantato rientri tra quelli esecutivi (vedi Cass. 22.12.2015 n. 25791), per il debitore esecutato, che si trova in una condizione di assoggettamento rispetto alla procedura, una valutazione di prove da utilizzare e dell'eventuale manifesta infondatezza può ipotizzarsi solo per istanze ed opposizioni che siano volte a bloccare l'esecuzione. Ciò non consente, però, di superare nella specie il tenore letterale della delibera di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato prodotta, riferita espressamente, come rilevato dall'impugnata ordinanza, al solo processo esecutivo, per rapportarla invece a quella parentesi di cognizione che é rappresentata dall'opposizione agli atti esecutivi. Il secondo motivo é inammissibile, in quanto il ricorrente pur invocando il vizio dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., non ha individuato i fatti storici principali, o secondari decisivi, che non sarebbero stati considerati dall'impugnata ordinanza (vedi Cass. n. 12990/2009), essendosi limitata a lamentare la mancata valorizzazione di alcuni documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti quindi compresi nel fascicolo del giudizio di opposizione, che avrebbero attestato che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato a conoscenza che [OSCURATO:PERSONA] era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato anche per il giudizio di opposizione agli atti esecutivi del Tribunale di Roma n. 54342/2015 RG (atto di conferimento di procura speciale del 29.5.2017 e revoca del mandato del 15.11.2017, dai quali emergevano le dichiarazioni del Marotta di volersi avvalere del patrocinio a spese dello Stato a seguito della preventiva autorizzazione dello stesso da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; verbale di udienza del 28.4.2016 del suddetto giudizio di opposizione agli atti esecutivi, dal quale risultava che il precedente legale del Marotta, avv. [OSCURATO:PERSONA], aveva depositato l'accoglimento dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio). Varrà in proposito rammentare che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella vigente formulazione (introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), applicabile ratione temporis, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (vedi in tal senso ex multis Cass. ord. 17.9.2025 n. 25482), fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. un. 7.4.2014 nn. 8053 e 8054). Nella specie l'ordinanza impugnata, alle pagine 5 e 6, ha ampiamente motivato in ordine alle circostanze fattuali ed alle considerazioni giuridiche che hanno indotto il Tribunale in composizione collegiale ad escludere che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza dell'ammissione del Marotta al patrocinio a spese dello Stato per l'opposizione agli atti esecutivi del Tribunale di Roma n. 54342/2015 RG, e la scelta delle prove, anche documentali, alle quali attribuire maggior peso, compete al giudice di merito nell'ambito del suo convincimento, e non può essere messa in discussione in sede di legittimità da parte del ricorrente attraverso una diversa ricostruzione in fatto, fondata sulla valorizzazione di prove diverse (vedi Cass. ord. 8.9.2023 n. 26145). Pur non potendosi qualificare come temerario il ricorso, non connotato da dolo o colpa grave, con conseguente esclusione della condanna ex art. 96 c.p.c. invocata dal [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente va condannato al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali liquidate in dispositivo. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento i n favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 500,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono i presuppost