CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09202/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte CJU ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3826/2018 R.G., proposto DA la "ASCIT - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", società a socio unico soggetta a direzione e controllo di "[OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Capannori (LU), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.", con sede in Capannori (LU), in persona del socio amministratore pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze il 19 giugno 2017 n. 1549/08/2017; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, in corso di conversione in legge, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 2 febbraio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "ASCIT - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", nella qualità di incaricata del pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Capannori (LU), ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Toscana il 19 giugno 2017 n. 1549/08/2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di fatture per la TIA relativa agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, con riferimento ad uno stabilimento ubicato nel medesimo Comune, ha accolto l'appello proposto in via principale dalla "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c." ed ha rigettato l'appello proposto in via incidentale dalla medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Lucca il 25 settembre 2013 n. 136/04/2013, con compensazione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che la contribuente fosse obbligata al versamento della TIA nei limiti delle superfici idonee a produrre rifiuti urbani, ma non anche per le superfici interne coperte da macchinari o destinate alla produzione ovvero per le superfici esterne destinate a strade o parcheggi o alla raccolta di scarti di lavorazione. Il ricorso è affidato a due motivi. La "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.n.c." è rimasta intimata. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l'accoglimento del primo motivo con l'assorbimento del secondo motivo. In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 132 cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver accolto l'appello principale con motivazione assolutamente carente in ordine alla determinazione delle superfici esenti da TIA. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 21 e 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997 n. 22, degli artt. 5 e 23 del regolamento approvato dal Comune di Capannori (LU) con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 13 aprile 2004 n. 26 (e successive modifiche), nonché degli artt. 2697 e 2712 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la contribuente fosse esonerata dalla corresponsione della quota variabile della TIA in relazione alle superfici utilizzate per la produzione di rifiuti speciali assimilati (olii esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti organici clorurati; alluminio, ferro e acciaio; scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni non clorurati; rifiuti plastici), a fronte della carenza di prova della produzione di rifiuti speciali non assimilabili, potendo, al più, applicarsi una riduzione della quota variabile della TIA in proporzione alla percentuale di rifiuti speciali assimilati avviati al recupero, per la quale, comunque, la contribuente non aveva prodotto idonea documentazione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dal difensore munito di procura speciale (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. 2. Nulla deve essere disposto per la regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la controparte della rinunciante. 3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17 , della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6"-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5", 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale effettuata