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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13705/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la valutazione delle prove ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, con correttezza e logicità, ha apprezzato le risultanze istruttorie, specie quanto a testimonianze, che escludevano che la Amendola si fosse recata alla farmacia per l'acquisto di un farmaco e la apprezzata evidente violazione del divieto di allontanarsi dall'abitazione, escludendo, inoltre, che la condotta di reato accertato potesse ritenersi di scarsa offensività; rilevato che il secondo motivo con cui si deducono vizi circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e generico in quanto la decisione di primo grado aveva già riconosciuto ed applicato nella massima estensione le citate circostanze; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la valutazione delle prove ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, con correttezza e logicità, ha apprezzato le risultanze istruttorie, specie quanto a testimonianze, che escludevano che la Amendola si fosse recata alla farmacia per l'acquisto di un farmaco e la apprezzata evidente violazione del divieto di allontanarsi dall'abitazione, escludendo, inoltre, che la condotta di reato accertato potesse ritenersi di scarsa offensività; rilevato che il secondo motivo con cui si deducono vizi circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e generico in quanto la decisione di primo grado aveva già riconosciuto ed applicato nella massima estensione le citate circostanze; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 13705/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris