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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 19315/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 95 DPR n.115/2002.

L'esponente lamenta vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta inammissibilità del primo motivo di appello, con il quale si era censurata la sentenza di primo grado in ordine al rigetto della questione di legittimità costituzionale, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato e alla sussistenza dell'elemento soggettivo; vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha rilevato che la ricorrente aveva proposto, con il primo motivo di appellola medesima questione di legittimità costituzionale già dichiarata ' manifestamente infondata geL pnmo giudice con precisi richiami alle sentenze del Giudice delle leggi.

Inoltre, i giudici di secondo grado hanno argomentato anche sul difetto di rilevanza della questione, con argomentazione che non risulta censurata dalla ricorrente.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente ha riproposto le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata.

E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 3.1 giudici di merito hanno reso infatti motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Relativamente, invero alla dedotta mancanza dell'elemento soggettivo, la Corte ha osservato che la ricorrente aveva ammesso di essere consapevole del suo obbligo di comunicazione, ma pensava che le dovesse giungere una "comunicazione", adducendo altresì generici " problemi t lavorativi" che le avrebbero impedito di rendersi conto della variazione di reddito.

I giudici di merito hanno dunque escluso la dedotta insussistenza del dolo che, secondo giurisprudenza consolidata, è generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale ( Sez. 4 -, n. 37144 del 05/06/2019 Rv. 277129 - 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 - 01).

Infine, relativamente al diniego della sospensione condizionale, la Corte ha rilevato l'elemento ostativo costituito dalla "spregiudicata tendenza al crimine manifestata fin dal 2002 e reiterata in ben nove occasioni" con argomentazione incensurabile in questa sede in quanto conforme al dettato normativo e non manifestamente Illogica.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 95 DPR n.115/2002. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta inammissibilità del primo motivo di appello, con il quale si era censurata la sentenza di primo grado in ordine al rigetto della questione di legittimità costituzionale, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità del reato e alla sussistenza dell'elemento soggettivo; vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha rilevato che la ricorrente aveva proposto, con il primo motivo di appellola medesima questione di legittimità costituzionale già dichiarata ' manifestamente infondata geL pnmo giudice con precisi richiami alle sentenze del Giudice delle leggi. Inoltre, i giudici di secondo grado hanno argomentato anche sul difetto di rilevanza della questione, con argomentazione che non risulta censurata dalla ricorrente. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente ha riproposto le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). 3.1 giudici di merito hanno reso infatti motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Relativamente, invero alla dedotta mancanza dell'elemento soggettivo, la Corte ha osservato che la ricorrente aveva ammesso di essere consapevole del suo obbligo di comunicazione, ma pensava che le dovesse giungere una "comunicazione", adducendo altresì generici " problemi t lavorativi" che le avrebbero impedito di rendersi conto della variazione di reddito. I giudici di merito hanno dunque escluso la dedotta insussistenza del dolo che, secondo giurisprudenza consolidata, è generico e può anche rivestire la forma del dolo eventuale ( Sez. 4 -, n. 37144 del 05/06/2019 Rv. 277129 - 01; Sez. 4, n. 45786 del 04/05/2017, Rv. 271051 - 01). Infine, relativamente al diniego della sospensione condizionale, la Corte ha rilevato l'elemento ostativo costituito dalla "spregiudicata tendenza al crimine manifestata fin dal 2002 e reiterata in ben nove occasioni" con argomentazione incensurabile in questa sede in quanto conforme al dettato normativo e non manifestamente Illogica. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024 I
Sentenza Cassazione n. 19315/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris