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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39596/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 4 anni di reclusione ed euro 16.000 di multa, in relazione ai reati di detenzione a fini di spaccio di oltre 16 kg di cocaina, con l'aggravante dell'ingente quantità (capo 1), di resistenza a pubblico ufficiale aggravata (capo 2) e di cessione di 2520 dosi di cocaina (capo 3), fatti commessi tra l'aprile 2020 e il 29 ottobre 2021.

Con la stessa sentenza il Giudice disponeva, ai sensi degli artt. 240 e 240- bis cod. pen., la confisca del denaro e dei cellulari in sequestro.

2. Con un unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 445 cod. proc. pen. per l'avvenuta confisca del denaro e dei telefoni cellulari senza valutazione del nesso pertinenziale con l'illecito, pur trattandosi di confisca facoltativa.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Premesso che, nel caso di specie, in cui la statuizione impugnata è facoltativa e non ha costituito oggetto dell'accordo tra le parti, il ricorso è esperibile in forza della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. per vizio di motivazione e, dunque, non si pone un problema di ammissibilità ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (in questo senso Sez.

U, n. 21368 del 26/9/2019, Savin, Rv. 279348). 2.1 La sentenza impugnata ha applicato al ricorrente la confisca del denaro e dei telefoni sequestrati, in relazione ai reati contestati in materia di stupefacenti, ai sensi degli "artt. 240 e 240-bis cod. pen.", dunque con riferimento sia alla confisca facoltativa (art. 240 cod. pen.) che alla confisca per sproporzione o allargata (art. 240-bis cod. pen.).

2.2. Il motivo di ricorso attinente alla confisca del denaro è manifestamente infondato.

La confisca della somma di € 13.900, trovata nella disponibilità di Bendahmane, è stata ritenuta dal Tribunale "profitto del reato e, ad ogni modo, trattandosi di somma sproporzionata rispetto ai redditi dell'imputato (egli svolge il lavoro di saldatore con contratto a tempo determinato, percepisce circa € 1300 al mese e ha tre figli), di cui lo stesso non ha dato alcuna giustificazione (art. 240-bis cod. pen.)".

Correttamente il provvedimento impugnato, in ordine al denaro sequestrato, fa riferimento alla confisca per sproporzione (o allargata) prevista dall'art. 240- bis cod. pen., norma espressamente richiamata dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90, applicabile al capo 1) relativo alla detenzione dello stupefacente in ingente quantità (artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 309/90).

La motivazione, seppur sinteticamente, valuta la sussistenza dei presupposti di questo tipo di confisca, dando atto: sia della disponibilità della somma rinvenuta in capo all'imputato; sia della sproporzione tra somma sequestrata, euro 13.900, e redditi mensili dichiarati, euro 1300, senza che il ricorrente avesse offerto elementi giustificativi di segno contrario in sede di giudizio.

La confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen., per la sua natura speciale, non richiede alcun rapporto tra il patrimonio e il fatto di reato pretendendo invece l'esistenza di una sproporzione tra i beni o il denaro nella disponibilità dell'imputato rispetto al suo reddito o all'attività economica svolta, nonché la mancata giustificazione della loro lecita provenienza (da ultimo, tra le tante, Sez. 2 n. 16775 del 20/04/2021, Iobbi, non massimata; Sez.2 n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997).

Poiché la confisca è stata correttamente applicata in base all'art. 240-bis cod. pen., di cui ricorrono tutti i presupposti, e su detta disposizioni il ricorso omette qualsiasi riferimento, la censura relativa alla confisca facoltativa diventa superflua e non merita accoglimento. 3.11 motivo di ricorso relativo alla confisca dei telefoni cellulari è anch'esso manifestamente infondato.

La sentenza impugnata qualifica i telefoni cellulari come "mezzi utilizzati per effettuare l'attività illecita (lo stesso imputato ha dichiarato che veniva contattato dai clienti sul cellulare)", riferendoli correttamente al delitto di cessione di stupefacenti di cui al capo 3), con il richiamo alle telefonate di Bendahmane con gli acquirenti.

Alla luce di detti argomenti il Tribunale ha ritenuto di applicare l'art. 240 cod. pen. che prevede, al primo comma, la confisca facoltativa "delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato" per tali intendendosi quelle impiegate nell'esplicazione dell'attività punibile.

La norma non richiede il requisito di "indispensabilità" ai fini della commissione del reato perché il nesso di strumentalità, sufficiente a legittimare l'adozione del provvedimento applicativo della misura di sicurezza reale, va ricercato in concreto, avuto riguardo alla funzione assunta dalla cosa nella consumazione dell'illecito, accertato con la sentenza, e alla effettiva possibilità del suo ripetersi in futuro (Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, Fortuna, Rv. 280991; Sez. 6, n.3711 del 09/01/2013, Rivoli, Rv. 181947).

In adesione a detti principi, la sentenza impugnata ha fornito adeguata giustificazione delle ragioni impositive della misura ablatoria, evidenziando come, per un verso, il reato sia stato commesso proprio avvalendosi dei telefoni cellulari confiscati e, dall'altro, essi potrebbero essere ancora utilizzati per commettere le attività di spaccio che si svolgono attraverso appuntamenti assunti telefonicamente.

4. L'inammissibilità del ricorso determina la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sonnnna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena di 4 anni di reclusione ed euro 16.000 di multa, in relazione ai reati di detenzione a fini di spaccio di oltre 16 kg di cocaina, con l'aggravante dell'ingente quantità (capo 1), di resistenza a pubblico ufficiale aggravata (capo 2) e di cessione di 2520 dosi di cocaina (capo 3), fatti commessi tra l'aprile 2020 e il 29 ottobre 2021. Con la stessa sentenza il Giudice disponeva, ai sensi degli artt. 240 e 240- bis cod. pen., la confisca del denaro e dei cellulari in sequestro. 2. Con un unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 445 cod. proc. pen. per l'avvenuta confisca del denaro e dei telefoni cellulari senza valutazione del nesso pertinenziale con l'illecito, pur trattandosi di confisca facoltativa. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Premesso che, nel caso di specie, in cui la statuizione impugnata è facoltativa e non ha costituito oggetto dell'accordo tra le parti, il ricorso è esperibile in forza della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. per vizio di motivazione e, dunque, non si pone un problema di ammissibilità ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (in questo senso Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, Savin, Rv. 279348). 2.1 La sentenza impugnata ha applicato al ricorrente la confisca del denaro e dei telefoni sequestrati, in relazione ai reati contestati in materia di stupefacenti, ai sensi degli "artt. 240 e 240-bis cod. pen.", dunque con riferimento sia alla confisca facoltativa (art. 240 cod. pen.) che alla confisca per sproporzione o allargata (art. 240-bis cod. pen.). 2.2. Il motivo di ricorso attinente alla confisca del denaro è manifestamente infondato. La confisca della somma di € 13.900, trovata nella disponibilità di Bendahmane, è stata ritenuta dal Tribunale "profitto del reato e, ad ogni modo, trattandosi di somma sproporzionata rispetto ai redditi dell'imputato (egli svolge il lavoro di saldatore con contratto a tempo determinato, percepisce circa € 1300 al mese e ha tre figli), di cui lo stesso non ha dato alcuna giustificazione (art. 240-bis cod. pen.)". Correttamente il provvedimento impugnato, in ordine al denaro sequestrato, fa riferimento alla confisca per sproporzione (o allargata) prevista dall'art. 240- bis cod. pen., norma espressamente richiamata dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90, applicabile al capo 1) relativo alla detenzione dello stupefacente in ingente quantità (artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 309/90). La motivazione, seppur sinteticamente, valuta la sussistenza dei presupposti di questo tipo di confisca, dando atto: sia della disponibilità della somma rinvenuta in capo all'imputato; sia della sproporzione tra somma sequestrata, euro 13.900, e redditi mensili dichiarati, euro 1300, senza che il ricorrente avesse offerto elementi giustificativi di segno contrario in sede di giudizio. La confisca prevista dall'art. 240-bis cod. pen., per la sua natura speciale, non richiede alcun rapporto tra il patrimonio e il fatto di reato pretendendo invece l'esistenza di una sproporzione tra i beni o il denaro nella disponibilità dell'imputato rispetto al suo reddito o all'attività economica svolta, nonché la mancata giustificazione della loro lecita provenienza (da ultimo, tra le tante, Sez. 2 n. 16775 del 20/04/2021, Iobbi, non massimata; Sez.2 n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997). Poiché la confisca è stata correttamente applicata in base all'art. 240-bis cod. pen., di cui ricorrono tutti i presupposti, e su detta disposizioni il ricorso omette qualsiasi riferimento, la censura relativa alla confisca facoltativa diventa superflua e non merita accoglimento. 3.11 motivo di ricorso relativo alla confisca dei telefoni cellulari è anch'esso manifestamente infondato. La sentenza impugnata qualifica i telefoni cellulari come "mezzi utilizzati per effettuare l'attività illecita (lo stesso imputato ha dichiarato che veniva contattato dai clienti sul cellulare)", riferendoli correttamente al delitto di cessione di stupefacenti di cui al capo 3), con il richiamo alle telefonate di Bendahmane con gli acquirenti. Alla luce di detti argomenti il Tribunale ha ritenuto di applicare l'art. 240 cod. pen. che prevede, al primo comma, la confisca facoltativa "delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato" per tali intendendosi quelle impiegate nell'esplicazione dell'attività punibile. La norma non richiede il requisito di "indispensabilità" ai fini della commissione del reato perché il nesso di strumentalità, sufficiente a legittimare l'adozione del provvedimento applicativo della misura di sicurezza reale, va ricercato in concreto, avuto riguardo alla funzione assunta dalla cosa nella consumazione dell'illecito, accertato con la sentenza, e alla effettiva possibilità del suo ripetersi in futuro (Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, Fortuna, Rv. 280991; Sez. 6, n.3711 del 09/01/2013, Rivoli, Rv. 181947). In adesione a detti principi, la sentenza impugnata ha fornito adeguata giustificazione delle ragioni impositive della misura ablatoria, evidenziando come, per un verso, il reato sia stato commesso proprio avvalendosi dei telefoni cellulari confiscati e, dall'altro, essi potrebbero essere ancora utilizzati per commettere le attività di spaccio che si svolgono attraverso appuntamenti assunti telefonicamente. 4. L'inammissibilità del ricorso determina la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sonnnna
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