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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17980/2026

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difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con studio in [OSCURATO:PERSONA] d’Oro n. 206, ove elettivamente domiciliata-ricorrente-CONTROComune di Ortucchio (AQ), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MauroCimarra, con studio in Avezzano (AQ), elettivamente domiciliato pressol’[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma alla via Marco TullioCicerone n. 28-controricorrente-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzon. 1180/2017 depositata il 22/12/2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/20261.

Dagli atti di causa emerge quanto segue.

La società contribuenteimpugnò l’ingiunzione di pagamento n. 0404131 del 20/11/2015 perl’ammontare di € 49.109,18, notificata il 7/12/2015, da parte dellaSo.[OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di concessionaria del servizio di riscossione delComune di Ortucchio (AQ), in dipendenza di cinque avvisi di accertamentoper omesso versamento della TARSU relativa agli anni 2008, 2009, 2010,2011 e 2012 su immobili ubicati nel medesimo Comune, adducendone inprincipalità la non debenza per essere stata costituita solo nell’anno 2012.L’impugnazione in primo grado fu respinta.

Per quel che rileva inquesta sede, la [OSCURATO:PERSONA] affermò che l’art. 15,comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 prevedeva espressamente laresponsabilità solidale delle società e degli enti risultanti dalla scissione.Sotto altro profilo, fu osservato che l’art. 36, comma 2, del d.l. n. 248del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008,tributi mediante la procedura d’ingiunzione.che non fosse necessaria l’allegazione all’ingiunzione di pagamento degliquesti non fossero stati in precedenza notificati.

Il giudice di primo gradoescluse il dedotto vizio di motivazione dell’atto impugnato; fu, inoltre,affermato che il termine di prescrizione era quello ordinario decennale eche la denunciata mancata sottoscrizione autografa dell’ingiunzioneavrebbe potuto rendere nullo l’atto solo in caso di incertezza dellariferibilità tale da poter essere messa in discussione, evenienza che nellaspecie doveva escludersi.Numero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose appello e laCommissione Tributaria Regionale lo respinse, confermando la decisione diprimo grado.Si aggiunse come il motivo centrale del ricorso, alla pari dell’appello,fosse la non condivisione della debenza del tributo in caso di scissione e, afronte di ciò, si ribadì, al contrario, la legittimità della debenza dellesomme richieste.Le ulteriori questioni furono in conseguenza ritenute assorbite.Avverso la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorsoaffidato a quindici motivi.Resiste il Comune di Ortucchio (AQ) con controricorso.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, è denunciata la nullità della sentenza e delprocedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.e dell’art. 34 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.La ricorrente dichiara di aver eccepito nell’atto di appello la nullitàdella sentenza di primo grado in quanto il difensore costituito avevapresentato istanza di rinvio per la trattazione del ricorso.Il giudice del gravame non avrebbe esaminato tale eccezione.1.1 Il mezzo è carente di autosufficienza, non essendo stato trascrittoo riprodotto in ricorso il testo dell’istanza di rinvio, né essendo stataindicata la localizzazione di tale atto nel fascicolo di merito.A tal proposito, è il caso di richiamare la giurisprudenza costante diquesta Corte, secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione sianoprospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, ilricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta lorodeduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in qualespecifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio diNumero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questionestessa; i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decideredel giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sededi legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattatinella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., n.20694/2018; Cass., n. 19560/2020).1.2 La censura è, comunque, infondata.In primis, va osservato che i giudici di prime cure non erano tenutiad accogliere l’istanza di rinvio proposta dal difensore della societàricorrente, da ritenersi, quindi, implicitamente disattesa.Inoltre, questa Corte (Cass., Sez.

Un., n. 4773/2012; Cass. Sez.

Un.,n. 289/1999) ha ripetutamente chiarito che l'istanza di rinvio dell'udienzadi discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensidell'art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all'impossibilità disostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltàgeneralmente consentita dall'art. 9 del r.d.l. n. 1578 del 1933 e tale darendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attivitàprocessuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsisoltanto un problema attinente all'organizzazione professionale deldifensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza.

Ed il principioè stato di recente ribadito anche con riguardo all'art. 9, comma 2, dellalegge n. 247 del 2012, che ha confermato la facoltà già prevista (Cass., n.22094/2014).

Nulla è dato, però, riscontrare nel ricorso in ordine a talecircostanza.2.

Con la seconda censura, è denunciata la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 52 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c.Numero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026Il giudice di merito non avrebbe pronunciato sull’istanza disospensione del giudizio.La censura è infondata atteso che la reiezione della richiesta disospensione cautelare è implicita nell’adozione di una pronuncia di meritodi segno opposto a quella invocata dalla ricorrente.

La decisione sulmerito, infatti, assorbe e supera ogni questione cautelare incompatibilecon l’esito cui il giudice ritenga di dover pervenire, sicché non èconfigurabile un obbligo di motivazione autonoma su una misura che restalogicamente travolta dalla definizione della causa (Cass., n. 9927/2026).Si rileva infatti che, in tema di contenzioso tributario, non viola ildiritto di difesa del contribuente il giudice che, senza ritardo, decida ilmerito della causa senza pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'attoimpugnato, in quanto l'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992prevede che "gli effetti della sospensione cessano alla data dipubblicazione della sentenza di primo grado", sicché non è ipotizzabilealcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, purse favorevole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito (Cass.,n. 8510/2010; Cass., n. 24448/2013; Cass., Sez. n. 16116/2017; Cass. n.1312/2018; Cass., Sez. n. 25414/2020; Cass., n. 37484/2021; Cass., n.32904/2024; Cass., n. 1149/2025).3.

Con la terza censura, è denunciata la insufficiente e contraddittoriamotivazione circa un fatto controverso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.I giudici di merito avrebbero erroneamente percepito i fatti di causa ela sentenza rivelerebbe, in tesi, “una carenza di plausibilità nel percorsologico” che dall’esposizione dei fatti e dall’enunciazione della lorovalutazione porta all’emissione del dispositivo”, tale da renderlaapparente.La ricorrente afferma di aver formulato plurime censure che nonsarebbero state oggetto di valutazione da parte del giudice di merito tracui il mancato rilievo della nullità della sentenza di primo grado perchéNumero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026nella parte motiva farebbe riferimento a cartelle di pagamento mentrel’atto oggetto del giudizio è un’ingiunzione di pagamento; l’erroneavalutazione della natura dell’atto e delle conseguenze che ne derivano; lacontestata notifica di atti prodromici alla ricorrente asseritamente nonesecutiva; il mancato rilievo della nullità dell’avviso per difetto disottoscrizione; l’omesso rilievo della ritenuta nullità del provvedimentoimpugnato per difetto di sottoscrizione.3.1.

Il motivo è infondato.È orientamento consolidato di questa Corte (vedasi Cass., Sez.

Un.,nn. 8053/2014 e 8054/2014) che la riformulazione dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle disp. prel. c.c., comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplicedifetto di sufficienza della motivazione.Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareNumero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass., Sez.

Un., n. 16159/2018, che menziona Cass., Sez.

Un., n.22232/2016).Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata si pone al disopra del minimo costituzionale atteso che attraverso di essa si cogliechiaramente il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di appelloper disattendere l’impugnazione proposta come emerge dalla ricostruzionedei fatti di causa cui si rinvia.3.2 Deve inoltre rilevarsi che si è al cospetto di c.d. sentenza "doppiaconforme" e di ricorso per cassazione introdotto dopo la datadell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pertanto l'impugnazione di legittimità, a norma dell'art.348-ter c.p.c., è ammessa esclusivamente per i motivi di cui all' art. 360,comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c., qualora l'impugnazione sia propostaverso la sentenza d'appello che confermi (come nel caso in esame) ladecisione di primo grado per le stesse questioni, inerenti alle questioni difatto, poste alla base della decisione appellata (vedansi, per tutte, Cass.,Sez.

Un., n. 8053/2014 e le successive conformi).In ogni caso, la censura non attinge l’omesso esame di un fattostorico, la cui valutazione avrebbe ipoteticamente potuto sovvertire l’esitodel giudizio, risolvendosi in plurime contestazioni in punto di diritto(irregolare notifica dei prodromici avvisi di accertamento; costituzionedella contribuente in epoca successiva alla notifica degli avvisi diaccertamento; sottoscrizione dell’ingiunzione di pagamento da parte difunzionario non abilitato, che esulano, peraltro, dalla ratio decidendi), che,comunque, sono state, per lo più, dedotte con autonome doglianze diviolazione o falsa applicazione di legge.4.

Con la quarta censura, è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 23 e dell’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Numero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026Secondo la società ricorrente, la costituzione tardiva in giudizio nonconsentirebbe al controricorrente di difendersi o produrre documenti eporterebbe questo alla accettazione della posizione altrui per il principio dinon contestazione.4.1 La censura è inammissibile non risultando, né dal contenuto dellasentenza né da quello del ricorso, proposta nel giudizio di merito.È noto che i motivi del ricorso per cassazione devono investirequestioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudiziodi secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delleparti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto seesse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudicedel merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità.Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora unadeterminata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrenteche proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitareuna statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere nonsolo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dimerito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso perCassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di taleasserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nelcaso di specie, non è accaduto (Cass., n. 2038/2019).4.2 A ciò deve aggiungersi che, la tardività della costituzione ingiudizio del resistente (art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato perl'appello dell'art. 54) non comporta alcun tipo di nullità (Cass., n.22010/2006).

In ogni caso, nel processo tributario, la violazione deltermine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzionein giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenzadalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non sianoNumero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permaneil diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversapretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e diprodurre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs.(Cass., n. 12672/2025).5.

Con la quinta censura si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.Si lamenta una carente integrazione del contraddittorio.5.1 Il motivo è inammissibile.La censura non solo è generica, ma difetta anche di specificità, nonrisultando dalla sentenza né essendo stato dedotto che la questione siastata sottoposta al giudice di merito.5.2 Valgono inoltre al riguardo le osservazioni formulate in relazionealla precedente doglianza.6.

Con la sesta doglianza, si denuncia la violazione e falsa applicazionedel d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Si lamenta l’illegittimità dell’ingiunzione di pagamento sul rilievo che lariscossione coattiva dei tributi locali deve essere effettuata con laprocedura disciplinata dal d.P.R. n. 602 del 1973, in caso di affidamento alconcessionario del servizio di riscossione.7.

Con la settima censura, è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 107 TUEL (d.lgs. n. 267 del 2000), in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché l’ingiunzione di pagamento peressere valida deve essere emessa dal competente Ufficio dell’entecreditore.In altri termini, l’atto notificato non sarebbe legittimo perché l’enteimpositore avrebbe dovuto seguire la procedura prevista dalle normeNumero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026innanzi indicate ed avrebbe potuto chiedere il pagamento delle sommesolo mediante notifica della cartella esattoriale.7.1.

I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.L’esercizio della potestà riscossiva da parte degli enti locali per laTARSU (come per i tributi successivi: TIA, TARES, TARI) non avvienenecessariamente a mezzo di cartella di pagamento, essendo possibilel’emanazione dell’ingiunzione di pagamento anche da parte delconcessionario (nel qual caso, la sottoscrizione è demandata al legalerappresentante o a un collaboratore delegato dall’organo amministrativo)La riscossione del tributo in esame spetta agli enti locali in qualità dienti impositori, i quali hanno la facoltà di avvalersi delle seguentiprocedure previste e disciplinate dall’art. 36, comma 2, del d.l. n. 248 del2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, a tenoredel quale: «La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entratedegli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la proceduradell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendoanche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso incui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata aisoggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo15 dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossionecoattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 deldecreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,dalla legge 2 dicembre2005, n. 248».Quindi, la riscossione dei tributi locali può avvenire o: a) a mezzo diingiunzione di pagamento, che, dunque, costituisce titolo esecutivo, masecondo la procedura prevista dal titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973,purché svolta in proprio dall’ente locale ovvero affidata ai soggetti di cuiall’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997 (società iscritte all’alboNumero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026ministeriale); oppure: b) a mezzo di ruolo/cartella di pagamento secondola procedura di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, qualora affidata agli agentidella riscossione.Nella specie, l’ingiunzione è stata emanata dalla concessionaria esottoscritta dal legale rappresentante.8.

Con l’ottava censura, è denunciata la violazione dell’art. 26 deld.P.R. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,perché l’atto non avrebbe potuto essere notificato direttamentedall’agente di riscossione.8.1 Al netto della carenza di specificità del motivo, la censura è,comunque, infondata, atteso che in caso nullità (provocata da qualunquevizio) della notifica degli avvisi di accertamento trovano applicazione, invirtù dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, le norme sulle notificazioni nelprocesso civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con laconseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente producel'effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità della notificazionedell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, exart. 156 c.p.c.(Cass., n. 16163/2025).8.2 Peraltro, non può non osservarsi che la notifica da parte delconcessionario della riscossione è possibile anche a mezzo del serviziopostale.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, vigenteratione temporis, anche dopo che l'art. 12 del d.lgs. n. 46 del 1999, hasoppresso l'inciso «da parte dell'esattore», la notificazione della cartella dipagamento può avvenire mediante invio diretto, da partedel concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (trale tante: Cass., n. 35822/2023; Cass., n. 18880/2025).9.

Con il nono motivo, è denunciata la violazione e falsa applicazionedella legge n. 241 del 1999 ed il difetto di motivazione dell’ingiunzione dipagamento in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.9.1 La censura esula dalla ratio decidendi.Numero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/20269.2 In ogni caso, l'ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione, con naturagiuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche deltitolo esecutivo e del precetto, legittimando, in caso di mancatopagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni deldebitore.

Essa segue il mancato pagamento dell'avviso di accertamento enon lo sostituisce.

Una volta divenuto definitivo, l'avviso di accertamento,infatti, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito e non piùcontestabile, sicché la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovo10896/2019; Cass., n. 11794/2020; Cass., n. 884/2022; Cass., n.31172/2022).9.3 Ne consegue, sul piano del contenuto, che l’ingiunzione dipagamento deve contenere l’indicazione del credito fiscale per cui èrichiesta, essendo sufficiente il richiamo all’atto impositivo e all’importodovuto.

L'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, èsufficientemente motivata se contiene gli elementi necessari per porrel'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale, eper consentirgli così di opporre adeguate contestazioni (Cass., Sez.

Un., n.2874/1998; Cass., n. 4772/2009; Cass., n. 34552/2019).9.4 L'ingiunzione fiscale ha sempre mantenuto una precipua funzioneaccertativa, dovendo far menzione - tra l'altro - della causa del debito,della distinta della liquidazione e di tutti gli elementi sui quali si fondava ladomanda, cioè la specificazione della pretesa tributaria e degli elementioggettivi e soggettivi identificabili dal rapporto che la sostenevano (Cass.,n. 20361/2006).

Per cui, l’atto prodromico non deve essere allegato exart. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.In base alla riproduzione integrale del contenuto in ricorso (pagine 3 e4), l’ingiunzione di pagamento contiene i requisiti di legge necessari ai finiNumero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026della sua validità, come è stato correttamente valutato dal giudice dimerito. rispetta i principi di cui innanzi.10.

Con la decima censura, è denunciata la violazione degli artt. 115 e116 c.p.c. nonché dell’art. 167 c.p.c. e dell’art. 23 del d.lgs. n. 546 del1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Il giudice di merito non avrebbe considerato tutte le eccezioniformulate dalla società né che esse non erano state contestatespecificatamente dall’ente impositore.10.1 Il motivo è inammissibile.Preliminarmente va osservato che si può censurare la violazione efalsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. solo se si alleghi che ilgiudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependolisenza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (tra le tante: Cass., n. 6774/2022; Cass., n. 16736/2022).

Matanto non è stato denunciato in questa sede.10.2 Sicché pur deducendosi in apparenza una violazione di norme dilegge, la società tende in sostanza alla rivalutazione dei fatti operata dalgiudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione delgiudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito(Cass., n. 8758/2017).

Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare aquesta Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensìl’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito(ex multis: Cass., n. 17744/2022; Cass., n. 3340/2019).11.

Con l’undicesima censura, è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.11.1 Il motivo è infondato atteso che la violazione del precetto di cuiall’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi, non sussistente nel caso che ciNumero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026occupa, in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una partediversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, nonanche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesseassolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamentosull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ex multis: Cass., n. 17313/2020).11.2 La censura esula inoltre dalla ratio decidendi.Peraltro, la contestazione sembra investire gli avvisi di accertamentoprodromici all’ingiunzione di pagamento, che non sono statiautonomamente impugnati.

Per cui, non possono farsi valere vizi inerentiad atti dell’imposizione in sede di impugnazione di atti della riscossione.Infatti, in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell’art. 19,comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili puòessere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti dicartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi diaccertamento già notificati e non opposti nei termini (Cass., n.21082/2011; Cass., n. 13102/2017; Cass., n. 12759/2018; Cass., n.15452/2019; Cass., n. 3227/2021; Cass., n. 11141/2021; Cass., n.18488/2022; Cass., n. 19507/2022; Cass., n. 20148/2023; Cass., n.32808/2024).12.

Con il dodicesimo motivo, è denunciata la violazione della legge n.241 del 1990 e dell’art. 97 Cost., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,perché il giudice di merito non ha rilevato che nessun atto citatonell’ingiunzione è stato mai notificato alla ricorrente.Pertanto, è denunciata la nullità dell’atto per mancata allegazione degli12.1 Il motivo è inammissibile atteso che dietro la paventata denunciadi violazione di norme vi è il tentativo di sollecitare questa Corte adNumero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026effettuare un nuovo accertamento di merito, non più possibile in questasede.12.2 Valgono, peraltro, le osservazioni effettuate nei paragrafi 9 e 9.1.cui si rinvia.13.

Con il tredicesimo motivo, è denunciata la violazione della legge n.241 del 1990 e della legge 212 del 2000, ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per mancata sottoscrizione della ingiunzione di pagamento.Si eccepisce la nullità dell’atto perché emesso da [OSCURATO:SOCIETA].,senza l’indicazione della delibera dell’ente con firma non autografa senzaaverne i poteri necessari.13.1 Il motivo è inammissibile perché la censura esula dalla ratiodecidendi.13.2 Ad ogni modo, l’ingiunzione di pagamento contiene il riferimentoespresso all’art. 1, comma 67, della legge n. 549 del 1995 e all’art. 3 deld.lgs. n. 39 del 1993.In tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o diaccertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, larelativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazionea stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato daapposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1,comma 87, della legge n. 549 del 1995, norma speciale che conserva lasua efficacia (Cass., n. 15962/2025).14.

Con la quattordicesima, doglianza si denuncia la violazione e falsaapplicazione della legge n. 212 del 2000 per mancata indicazione delresponsabile del procedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.Nella sostanza, la società ricorrente si duole dell’omesso esame, erelativa pronuncia sulla eccezione di nullità dell’atto per mancataindicazione del responsabile del procedimento del Comune di Ortucchio(AQ).Numero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/202614.1.

Il motivo è inammissibile in quanto esula dalla ratio decidendi.14.2 Inoltre, con la predetta censura, la società tende a sollecitare unulteriore apprezzamento di merito, che non è consentito in questa sede.15.

Con il quindicesimo motivo, rubricato “Nullità della sentenza exartt. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992, 112 cpc e 118 disp. att. c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, la società lamenta laviolazione del principio di corrispondenza tra il dedotto e il pronunciato,non avendo il giudice di merito pronunziato su tutta la domanda.15.1 Il motivo è inammissibile, perché formulato genericamente.15.2 La società non specifica, invero, su quali parti della domanda laCommissione regionale abbia omesso di pronunziare.16.

Ne consegue il rigetto del ricorso.17.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite:- nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse sono liquidatecome da dispositivo e seguono la soccombenza;- nei rapporti tra ricorrente e intimata, nulla deve essere disposto perla mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa.18.

In considerazione del rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore del controricorrente, liquidandole nella misuradi euro 200,00 per esborsi e di euro 3.200,00 per compensi, oltre arimborso forfettario ed accessori di legge; dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, se dovuto.Numero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/5/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con studio in [OSCURATO:PERSONA] d’Oro n. 206, ove elettivamente domiciliata-ricorrente-CONTROComune di Ortucchio (AQ), in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MauroCimarra, con studio in Avezzano (AQ), elettivamente domiciliato pressol’[OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma alla via Marco TullioCicerone n. 28-controricorrente-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzon. 1180/2017 depositata il 22/12/2017;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/20261. Dagli atti di causa emerge quanto segue. La società contribuenteimpugnò l’ingiunzione di pagamento n. 0404131 del 20/11/2015 perl’ammontare di € 49.109,18, notificata il 7/12/2015, da parte dellaSo.[OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di concessionaria del servizio di riscossione delComune di Ortucchio (AQ), in dipendenza di cinque avvisi di accertamentoper omesso versamento della TARSU relativa agli anni 2008, 2009, 2010,2011 e 2012 su immobili ubicati nel medesimo Comune, adducendone inprincipalità la non debenza per essere stata costituita solo nell’anno 2012.L’impugnazione in primo grado fu respinta. Per quel che rileva inquesta sede, la [OSCURATO:PERSONA] affermò che l’art. 15,comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 prevedeva espressamente laresponsabilità solidale delle società e degli enti risultanti dalla scissione.Sotto altro profilo, fu osservato che l’art. 36, comma 2, del d.l. n. 248del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008,tributi mediante la procedura d’ingiunzione.che non fosse necessaria l’allegazione all’ingiunzione di pagamento degliquesti non fossero stati in precedenza notificati. Il giudice di primo gradoescluse il dedotto vizio di motivazione dell’atto impugnato; fu, inoltre,affermato che il termine di prescrizione era quello ordinario decennale eche la denunciata mancata sottoscrizione autografa dell’ingiunzioneavrebbe potuto rendere nullo l’atto solo in caso di incertezza dellariferibilità tale da poter essere messa in discussione, evenienza che nellaspecie doveva escludersi.Numero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose appello e laCommissione Tributaria Regionale lo respinse, confermando la decisione diprimo grado.Si aggiunse come il motivo centrale del ricorso, alla pari dell’appello,fosse la non condivisione della debenza del tributo in caso di scissione e, afronte di ciò, si ribadì, al contrario, la legittimità della debenza dellesomme richieste.Le ulteriori questioni furono in conseguenza ritenute assorbite.Avverso la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorsoaffidato a quindici motivi.Resiste il Comune di Ortucchio (AQ) con controricorso.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, è denunciata la nullità della sentenza e delprocedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.e dell’art. 34 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.La ricorrente dichiara di aver eccepito nell’atto di appello la nullitàdella sentenza di primo grado in quanto il difensore costituito avevapresentato istanza di rinvio per la trattazione del ricorso.Il giudice del gravame non avrebbe esaminato tale eccezione.1.1 Il mezzo è carente di autosufficienza, non essendo stato trascrittoo riprodotto in ricorso il testo dell’istanza di rinvio, né essendo stataindicata la localizzazione di tale atto nel fascicolo di merito.A tal proposito, è il caso di richiamare la giurisprudenza costante diquesta Corte, secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione sianoprospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, ilricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta lorodeduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in qualespecifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio diNumero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questionestessa; i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decideredel giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sededi legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattatinella fase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., n.20694/2018; Cass., n. 19560/2020).1.2 La censura è, comunque, infondata.In primis, va osservato che i giudici di prime cure non erano tenutiad accogliere l’istanza di rinvio proposta dal difensore della societàricorrente, da ritenersi, quindi, implicitamente disattesa.Inoltre, questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 4773/2012; Cass. Sez. Un.,n. 289/1999) ha ripetutamente chiarito che l'istanza di rinvio dell'udienzadi discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensidell'art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all'impossibilità disostituzione mediante delega conferita ad un collega (facoltàgeneralmente consentita dall'art. 9 del r.d.l. n. 1578 del 1933 e tale darendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attivitàprocessuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsisoltanto un problema attinente all'organizzazione professionale deldifensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza. Ed il principioè stato di recente ribadito anche con riguardo all'art. 9, comma 2, dellalegge n. 247 del 2012, che ha confermato la facoltà già prevista (Cass., n.22094/2014). Nulla è dato, però, riscontrare nel ricorso in ordine a talecircostanza.2. Con la seconda censura, è denunciata la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione dell’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 52 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4, c.p.c.Numero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026Il giudice di merito non avrebbe pronunciato sull’istanza disospensione del giudizio.La censura è infondata atteso che la reiezione della richiesta disospensione cautelare è implicita nell’adozione di una pronuncia di meritodi segno opposto a quella invocata dalla ricorrente. La decisione sulmerito, infatti, assorbe e supera ogni questione cautelare incompatibilecon l’esito cui il giudice ritenga di dover pervenire, sicché non èconfigurabile un obbligo di motivazione autonoma su una misura che restalogicamente travolta dalla definizione della causa (Cass., n. 9927/2026).Si rileva infatti che, in tema di contenzioso tributario, non viola ildiritto di difesa del contribuente il giudice che, senza ritardo, decida ilmerito della causa senza pronunciarsi sull'istanza di sospensione dell'attoimpugnato, in quanto l'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 546 del 1992prevede che "gli effetti della sospensione cessano alla data dipubblicazione della sentenza di primo grado", sicché non è ipotizzabilealcun pregiudizio per la mancata decisione sull'istanza cautelare che, purse favorevole, sarebbe comunque travolta dalla decisione di merito (Cass.,n. 8510/2010; Cass., n. 24448/2013; Cass., Sez. n. 16116/2017; Cass. n.1312/2018; Cass., Sez. n. 25414/2020; Cass., n. 37484/2021; Cass., n.32904/2024; Cass., n. 1149/2025).3. Con la terza censura, è denunciata la insufficiente e contraddittoriamotivazione circa un fatto controverso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.I giudici di merito avrebbero erroneamente percepito i fatti di causa ela sentenza rivelerebbe, in tesi, “una carenza di plausibilità nel percorsologico” che dall’esposizione dei fatti e dall’enunciazione della lorovalutazione porta all’emissione del dispositivo”, tale da renderlaapparente.La ricorrente afferma di aver formulato plurime censure che nonsarebbero state oggetto di valutazione da parte del giudice di merito tracui il mancato rilievo della nullità della sentenza di primo grado perchéNumero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026nella parte motiva farebbe riferimento a cartelle di pagamento mentrel’atto oggetto del giudizio è un’ingiunzione di pagamento; l’erroneavalutazione della natura dell’atto e delle conseguenze che ne derivano; lacontestata notifica di atti prodromici alla ricorrente asseritamente nonesecutiva; il mancato rilievo della nullità dell’avviso per difetto disottoscrizione; l’omesso rilievo della ritenuta nullità del provvedimentoimpugnato per difetto di sottoscrizione.3.1. Il motivo è infondato.È orientamento consolidato di questa Corte (vedasi Cass., Sez. Un.,nn. 8053/2014 e 8054/2014) che la riformulazione dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle disp. prel. c.c., comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplicedifetto di sufficienza della motivazione.Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareNumero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass., Sez. Un., n. 16159/2018, che menziona Cass., Sez. Un., n.22232/2016).Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata si pone al disopra del minimo costituzionale atteso che attraverso di essa si cogliechiaramente il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di appelloper disattendere l’impugnazione proposta come emerge dalla ricostruzionedei fatti di causa cui si rinvia.3.2 Deve inoltre rilevarsi che si è al cospetto di c.d. sentenza "doppiaconforme" e di ricorso per cassazione introdotto dopo la datadell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pertanto l'impugnazione di legittimità, a norma dell'art.348-ter c.p.c., è ammessa esclusivamente per i motivi di cui all' art. 360,comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c., qualora l'impugnazione sia propostaverso la sentenza d'appello che confermi (come nel caso in esame) ladecisione di primo grado per le stesse questioni, inerenti alle questioni difatto, poste alla base della decisione appellata (vedansi, per tutte, Cass.,Sez. Un., n. 8053/2014 e le successive conformi).In ogni caso, la censura non attinge l’omesso esame di un fattostorico, la cui valutazione avrebbe ipoteticamente potuto sovvertire l’esitodel giudizio, risolvendosi in plurime contestazioni in punto di diritto(irregolare notifica dei prodromici avvisi di accertamento; costituzionedella contribuente in epoca successiva alla notifica degli avvisi diaccertamento; sottoscrizione dell’ingiunzione di pagamento da parte difunzionario non abilitato, che esulano, peraltro, dalla ratio decidendi), che,comunque, sono state, per lo più, dedotte con autonome doglianze diviolazione o falsa applicazione di legge.4. Con la quarta censura, è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 23 e dell’art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Numero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026Secondo la società ricorrente, la costituzione tardiva in giudizio nonconsentirebbe al controricorrente di difendersi o produrre documenti eporterebbe questo alla accettazione della posizione altrui per il principio dinon contestazione.4.1 La censura è inammissibile non risultando, né dal contenuto dellasentenza né da quello del ricorso, proposta nel giudizio di merito.È noto che i motivi del ricorso per cassazione devono investirequestioni che abbiano formato oggetto del thema decidendum del giudiziodi secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delleparti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto seesse postulano indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudicedel merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità.Pertanto, secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora unadeterminata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrenteche proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitareuna statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere nonsolo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dimerito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso perCassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto,onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di taleasserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nelcaso di specie, non è accaduto (Cass., n. 2038/2019).4.2 A ciò deve aggiungersi che, la tardività della costituzione ingiudizio del resistente (art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato perl'appello dell'art. 54) non comporta alcun tipo di nullità (Cass., n.22010/2006). In ogni caso, nel processo tributario, la violazione deltermine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzionein giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenzadalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non sianoNumero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permaneil diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversapretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e diprodurre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs.(Cass., n. 12672/2025).5. Con la quinta censura si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.Si lamenta una carente integrazione del contraddittorio.5.1 Il motivo è inammissibile.La censura non solo è generica, ma difetta anche di specificità, nonrisultando dalla sentenza né essendo stato dedotto che la questione siastata sottoposta al giudice di merito.5.2 Valgono inoltre al riguardo le osservazioni formulate in relazionealla precedente doglianza.6. Con la sesta doglianza, si denuncia la violazione e falsa applicazionedel d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Si lamenta l’illegittimità dell’ingiunzione di pagamento sul rilievo che lariscossione coattiva dei tributi locali deve essere effettuata con laprocedura disciplinata dal d.P.R. n. 602 del 1973, in caso di affidamento alconcessionario del servizio di riscossione.7. Con la settima censura, è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 107 TUEL (d.lgs. n. 267 del 2000), in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., perché l’ingiunzione di pagamento peressere valida deve essere emessa dal competente Ufficio dell’entecreditore.In altri termini, l’atto notificato non sarebbe legittimo perché l’enteimpositore avrebbe dovuto seguire la procedura prevista dalle normeNumero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026innanzi indicate ed avrebbe potuto chiedere il pagamento delle sommesolo mediante notifica della cartella esattoriale.7.1. I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono infondati.L’esercizio della potestà riscossiva da parte degli enti locali per laTARSU (come per i tributi successivi: TIA, TARES, TARI) non avvienenecessariamente a mezzo di cartella di pagamento, essendo possibilel’emanazione dell’ingiunzione di pagamento anche da parte delconcessionario (nel qual caso, la sottoscrizione è demandata al legalerappresentante o a un collaboratore delegato dall’organo amministrativo)La riscossione del tributo in esame spetta agli enti locali in qualità dienti impositori, i quali hanno la facoltà di avvalersi delle seguentiprocedure previste e disciplinate dall’art. 36, comma 2, del d.l. n. 248 del2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, a tenoredel quale: «La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entratedegli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la proceduradell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendoanche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso incui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata aisoggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo15 dicembre 1997, n. 446; b) la procedura del ruolo di cui al decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossionecoattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 deldecreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,dalla legge 2 dicembre2005, n. 248».Quindi, la riscossione dei tributi locali può avvenire o: a) a mezzo diingiunzione di pagamento, che, dunque, costituisce titolo esecutivo, masecondo la procedura prevista dal titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973,purché svolta in proprio dall’ente locale ovvero affidata ai soggetti di cuiall’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997 (società iscritte all’alboNumero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026ministeriale); oppure: b) a mezzo di ruolo/cartella di pagamento secondola procedura di cui al d.P.R. n. 602 del 1973, qualora affidata agli agentidella riscossione.Nella specie, l’ingiunzione è stata emanata dalla concessionaria esottoscritta dal legale rappresentante.8. Con l’ottava censura, è denunciata la violazione dell’art. 26 deld.P.R. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,perché l’atto non avrebbe potuto essere notificato direttamentedall’agente di riscossione.8.1 Al netto della carenza di specificità del motivo, la censura è,comunque, infondata, atteso che in caso nullità (provocata da qualunquevizio) della notifica degli avvisi di accertamento trovano applicazione, invirtù dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, le norme sulle notificazioni nelprocesso civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con laconseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente producel'effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità della notificazionedell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, exart. 156 c.p.c.(Cass., n. 16163/2025).8.2 Peraltro, non può non osservarsi che la notifica da parte delconcessionario della riscossione è possibile anche a mezzo del serviziopostale. Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, vigenteratione temporis, anche dopo che l'art. 12 del d.lgs. n. 46 del 1999, hasoppresso l'inciso «da parte dell'esattore», la notificazione della cartella dipagamento può avvenire mediante invio diretto, da partedel concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (trale tante: Cass., n. 35822/2023; Cass., n. 18880/2025).9. Con il nono motivo, è denunciata la violazione e falsa applicazionedella legge n. 241 del 1999 ed il difetto di motivazione dell’ingiunzione dipagamento in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.9.1 La censura esula dalla ratio decidendi.Numero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/20269.2 In ogni caso, l'ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della pubblica amministrazione, con naturagiuridica di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche deltitolo esecutivo e del precetto, legittimando, in caso di mancatopagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni deldebitore. Essa segue il mancato pagamento dell'avviso di accertamento enon lo sostituisce. Una volta divenuto definitivo, l'avviso di accertamento,infatti, il rapporto giuridico tributario deve considerarsi esaurito e non piùcontestabile, sicché la successiva ingiunzione fiscale non integra un nuovo10896/2019; Cass., n. 11794/2020; Cass., n. 884/2022; Cass., n.31172/2022).9.3 Ne consegue, sul piano del contenuto, che l’ingiunzione dipagamento deve contenere l’indicazione del credito fiscale per cui èrichiesta, essendo sufficiente il richiamo all’atto impositivo e all’importodovuto. L'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910, èsufficientemente motivata se contiene gli elementi necessari per porrel'ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa causale, eper consentirgli così di opporre adeguate contestazioni (Cass., Sez. Un., n.2874/1998; Cass., n. 4772/2009; Cass., n. 34552/2019).9.4 L'ingiunzione fiscale ha sempre mantenuto una precipua funzioneaccertativa, dovendo far menzione - tra l'altro - della causa del debito,della distinta della liquidazione e di tutti gli elementi sui quali si fondava ladomanda, cioè la specificazione della pretesa tributaria e degli elementioggettivi e soggettivi identificabili dal rapporto che la sostenevano (Cass.,n. 20361/2006). Per cui, l’atto prodromico non deve essere allegato exart. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.In base alla riproduzione integrale del contenuto in ricorso (pagine 3 e4), l’ingiunzione di pagamento contiene i requisiti di legge necessari ai finiNumero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026della sua validità, come è stato correttamente valutato dal giudice dimerito. rispetta i principi di cui innanzi.10. Con la decima censura, è denunciata la violazione degli artt. 115 e116 c.p.c. nonché dell’art. 167 c.p.c. e dell’art. 23 del d.lgs. n. 546 del1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Il giudice di merito non avrebbe considerato tutte le eccezioniformulate dalla società né che esse non erano state contestatespecificatamente dall’ente impositore.10.1 Il motivo è inammissibile.Preliminarmente va osservato che si può censurare la violazione efalsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. solo se si alleghi che ilgiudice di merito abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle provelegali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependolisenza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (tra le tante: Cass., n. 6774/2022; Cass., n. 16736/2022). Matanto non è stato denunciato in questa sede.10.2 Sicché pur deducendosi in apparenza una violazione di norme dilegge, la società tende in sostanza alla rivalutazione dei fatti operata dalgiudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione delgiudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito(Cass., n. 8758/2017). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare aquesta Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensìl’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito(ex multis: Cass., n. 17744/2022; Cass., n. 3340/2019).11. Con l’undicesima censura, è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.11.1 Il motivo è infondato atteso che la violazione del precetto di cuiall’art. 2697 c.c. si configura nell’ipotesi, non sussistente nel caso che ciNumero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026occupa, in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una partediversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, nonanche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioniistruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesseassolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamentosull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio dicui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ex multis: Cass., n. 17313/2020).11.2 La censura esula inoltre dalla ratio decidendi.Peraltro, la contestazione sembra investire gli avvisi di accertamentoprodromici all’ingiunzione di pagamento, che non sono statiautonomamente impugnati. Per cui, non possono farsi valere vizi inerentiad atti dell’imposizione in sede di impugnazione di atti della riscossione.Infatti, in tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell’art. 19,comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili puòessere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti dicartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi diaccertamento già notificati e non opposti nei termini (Cass., n.21082/2011; Cass., n. 13102/2017; Cass., n. 12759/2018; Cass., n.15452/2019; Cass., n. 3227/2021; Cass., n. 11141/2021; Cass., n.18488/2022; Cass., n. 19507/2022; Cass., n. 20148/2023; Cass., n.32808/2024).12. Con il dodicesimo motivo, è denunciata la violazione della legge n.241 del 1990 e dell’art. 97 Cost., ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,perché il giudice di merito non ha rilevato che nessun atto citatonell’ingiunzione è stato mai notificato alla ricorrente.Pertanto, è denunciata la nullità dell’atto per mancata allegazione degli12.1 Il motivo è inammissibile atteso che dietro la paventata denunciadi violazione di norme vi è il tentativo di sollecitare questa Corte adNumero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026effettuare un nuovo accertamento di merito, non più possibile in questasede.12.2 Valgono, peraltro, le osservazioni effettuate nei paragrafi 9 e 9.1.cui si rinvia.13. Con il tredicesimo motivo, è denunciata la violazione della legge n.241 del 1990 e della legge 212 del 2000, ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per mancata sottoscrizione della ingiunzione di pagamento.Si eccepisce la nullità dell’atto perché emesso da [OSCURATO:SOCIETA].,senza l’indicazione della delibera dell’ente con firma non autografa senzaaverne i poteri necessari.13.1 Il motivo è inammissibile perché la censura esula dalla ratiodecidendi.13.2 Ad ogni modo, l’ingiunzione di pagamento contiene il riferimentoespresso all’art. 1, comma 67, della legge n. 549 del 1995 e all’art. 3 deld.lgs. n. 39 del 1993.In tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o diaccertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, larelativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazionea stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato daapposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1,comma 87, della legge n. 549 del 1995, norma speciale che conserva lasua efficacia (Cass., n. 15962/2025).14. Con la quattordicesima, doglianza si denuncia la violazione e falsaapplicazione della legge n. 212 del 2000 per mancata indicazione delresponsabile del procedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.Nella sostanza, la società ricorrente si duole dell’omesso esame, erelativa pronuncia sulla eccezione di nullità dell’atto per mancataindicazione del responsabile del procedimento del Comune di Ortucchio(AQ).Numero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/202614.1. Il motivo è inammissibile in quanto esula dalla ratio decidendi.14.2 Inoltre, con la predetta censura, la società tende a sollecitare unulteriore apprezzamento di merito, che non è consentito in questa sede.15. Con il quindicesimo motivo, rubricato “Nullità della sentenza exartt. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 546/1992, 112 cpc e 118 disp. att. c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, la società lamenta laviolazione del principio di corrispondenza tra il dedotto e il pronunciato,non avendo il giudice di merito pronunziato su tutta la domanda.15.1 Il motivo è inammissibile, perché formulato genericamente.15.2 La società non specifica, invero, su quali parti della domanda laCommissione regionale abbia omesso di pronunziare.16. Ne consegue il rigetto del ricorso.17. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite:- nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse sono liquidatecome da dispositivo e seguono la soccombenza;- nei rapporti tra ricorrente e intimata, nulla deve essere disposto perla mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa.18. In considerazione del rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore del controricorrente, liquidandole nella misuradi euro 200,00 per esborsi e di euro 3.200,00 per compensi, oltre arimborso forfettario ed accessori di legge; dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, se dovuto.Numero registro generale 19848/2018Numero sezionale 4494/2026Numero di raccolta generale 17980/2026Data pubblicazione 04/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/5/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17980/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris