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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26147/2022

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o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 28743/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro ROSSO Alessandro, rappresentato e difeso dall’avv . [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , via Cosseria n. 2 , presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calceal controricorso con ricorso incidentale ; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el Veneton. 755/24/2015, depositata il 4.05.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 20 22 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, IRPEF, IRAP e IVA - [OSCURATO:PERSONA] , esercente l’attività di commercio al dettaglio di carni nell’isola di Burano, proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP, anno d’imposta 200 5 , con il quale erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi, pari ad € 41.359,00, ricostruiti induttivamente mediante il raffronto tra le fatture d’acquisto e i prezzi dei prodotti, ritenuti più significativi, al momento della vendita, con l’applicazione del ricaric o medi o del 60,95%; - la Commissione tributaria provinciale di Venezia accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente alla doglianza riguardante l’eccesiva percentuale di ricaricoutilizzata, fissandola al 45%; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate e accoglieva parzialmente l’appello principale proposto dal contribuente , riducendo ulteriormente il maggior reddito accertato nella misura della quota spettante alla collaboratricedell’impresa familiare ex art. 5, comma 4, TUIR ; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; - il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato duemotivi. [OSCURATO:PERSONA] -C on i l prim o motiv o , la ricorrente principale denuncia la nullità della sentenza impugnata per inosservanza e/o violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR motivato in modo generic o , apodittic o e contr addittorio il rigetto del l’appello incidentale riguardante la doglianza sulla riduzione della percentuale di ricarico;- con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.5 TUIR e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3, cod. proc. civ. , per avere la CTR erro neamente i mputa to al la collaboratrice dell’impresa familiare una quota del maggior reddito accertato, peraltro in mancanza di alcuni adempimenti specificatamente previsti a tal fine , potendo essere ricon osciuta alla stessa solo la quota del reddito dichiarato; - con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza e/o violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione apparente sulla imputazione alla collaboratrice dell’impresa familiare di una quota del maggior reddito accertato; - per quanto riguarda il ricorso incidentale, invece, con il primo motivo, il contribuente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., l’omessa o insufficiente e, comunque, erronea motivazione della sentenza impugnata in ordine alla denunciata illegittimità della ricostruzione induttiva per insussistenza dei presupposti dell’accertamento; -con il secondo motivo, il ricorrente incidentale lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39, 42, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e56, commi 2 e 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR omesso di valutare diverse eccezioni proposte dal contribuente, riguardanti vari profili di illegittimità dell’avviso di accertamento; - va preliminarmente osservato che non sussistono i presup posti previsti per la trattazione della presente controversia in adunanza camerale, stante la complessità della questione sull’applicazione del meccanismo della trasparenza all’istituto dell’impresa familiare, sicchè la causa va rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 28743/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – Contro ROSSO Alessandro, rappresentato e difeso dall’avv . [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , via Cosseria n. 2 , presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in calceal controricorso con ricorso incidentale ; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d el Veneton. 755/24/2015, depositata il 4.05.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 20 22 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi, Avviso di accertamento, IRPEF, IRAP e IVA - [OSCURATO:PERSONA] , esercente l’attività di commercio al dettaglio di carni nell’isola di Burano, proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP, anno d’imposta 200 5 , con il quale erano stati recuperati a tassazione maggiori ricavi, pari ad € 41.359,00, ricostruiti induttivamente mediante il raffronto tra le fatture d’acquisto e i prezzi dei prodotti, ritenuti più significativi, al momento della vendita, con l’applicazione del ricaric o medi o del 60,95%; - la Commissione tributaria provinciale di Venezia accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente alla doglianza riguardante l’eccesiva percentuale di ricaricoutilizzata, fissandola al 45%; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate e accoglieva parzialmente l’appello principale proposto dal contribuente , riducendo ulteriormente il maggior reddito accertato nella misura della quota spettante alla collaboratricedell’impresa familiare ex art. 5, comma 4, TUIR ; -l ’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; - il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato duemotivi. [OSCURATO:PERSONA] -C on i l prim o motiv o , la ricorrente principale denuncia la nullità della sentenza impugnata per inosservanza e/o violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR motivato in modo generic o , apodittic o e contr addittorio il rigetto del l’appello incidentale riguardante la doglianza sulla riduzione della percentuale di ricarico;- con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.5 TUIR e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3, cod. proc. civ. , per avere la CTR erro neamente i mputa to al la collaboratrice dell’impresa familiare una quota del maggior reddito accertato, peraltro in mancanza di alcuni adempimenti specificatamente previsti a tal fine , potendo essere ricon osciuta alla stessa solo la quota del reddito dichiarato; - con il terzo motivo, deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza e/o violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione apparente sulla imputazione alla collaboratrice dell’impresa familiare di una quota del maggior reddito accertato; - per quanto riguarda il ricorso incidentale, invece, con il primo motivo, il contribuente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., l’omessa o insufficiente e, comunque, erronea motivazione della sentenza impugnata in ordine alla denunciata illegittimità della ricostruzione induttiva per insussistenza dei presupposti dell’accertamento; -con il secondo motivo, il ricorrente incidentale lamenta , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 39, 42, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e56, commi 2 e 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR omesso di valutare diverse eccezioni proposte dal contribuente, riguardanti vari profili di illegittimità dell’avviso di accertamento; - va preliminarmente osservato che non sussistono i presup posti previsti per la trattazione della presente controversia in adunanza camerale, stante la complessità della questione sull’applicazione del meccanismo della trasparenza all’istituto dell’impresa familiare, sicchè la causa va rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così dec
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