Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 dicembre 2025

Cassazione n. 17952/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

Bologna;visti gli atti, letto il provvedimento impugnato;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni di cui alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale VincenzoSenatore, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 24/12/2025, il Tribunale di Bologna, decidendo insede di riesame proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Bologna dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], applicativa della misuracautelare della custodia in carcere, annullava la ordinanza impugnata limitatamente ai capi15, 19, 21, 22, 25, 27, 30, 41, 43, 44, 47, 49 e 51, disponendo per l’effetto la formalescarcerazione del prevenuto in ordine ai capi di imputazione indicati; confermava nel resto laimpugnata ordinanza e la misura della custodia in carcere in relazione ai restanti capi diimputazione.2.

Avverso la ordinanza del Tribunale di Bologna del 24/12/2025, propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo concui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., inosservanzadegli artt. 272, 273, 274 comma 1, lett. b) e c), 275, 284, 309, comma 9, cod. proc. pen. e416 cod. pen., nonché assenza e contraddittorietà della motivazione in punto di sussistenzadella gravità indiziaria in ordine alla fattispecie associativa di cui al capo 1.In particolare, il ricorrente censura preliminarmente la dichiarazione di inammissibilitàdella istanza di riesame in punto di gravità indiziaria in ordine ai reati-fine, deducendo comeil Tribunale non avrebbe potuto, in forza del principio devolutivo di cui all’art. 309, comma 9,cod. proc. pen., esimersi da un’autonoma valutazione sul merito del provvedimentocautelare impugnato.Contesta, inoltre, la sussistenza della fattispecie associativa, evidenziando l’assenza diun’organizzazione stabile, la mancata individuazione di ruoli e connotazioni specifiche delcontributo di carattere permanente che gli indagati avessero reso, a fronte, peraltro, di unamotivazione che, riguardo ai mezzi utilizzati per commettere i reati, ha fatto ancheriferimento ad una pluralità di condotte realizzate “di volta in volta”, con strumenti reperitiall’occorrenza e, dunque, riconducibile, semmai, al concorso di reati.Quanto alle esigenze cautelari, lamenta essere stato ritenuto il pericolo di fuganonostante l’indagato risieda con la famiglia sul territorio nazionale e senza considerare chedopo il viaggio in Germania l’[OSCURATO:PERSONA] ha fatto spontaneamente rientro in Italia.Infine, denuncia come apodittica la motivazione resa riguardo alla prognosi sfavorevole,espressa rispetto all’applicazione della misura gradata degli arresti domiciliari eventualmentecon dispositivo elettronico di controllo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1.

In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso percassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e dellamanifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorsoinammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc.pen. (Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 – 05;Sez. 4, n. 8294del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi al giudice dilegittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervoindifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi adoggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei edincompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad unmedesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012,Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).La mancanza di specificità del motivo va, poi, valutata e ritenuta non solo per la suaindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento chequest'ultima non può ignorare le argomentazioni del provvedimento censurato, senza caderenel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,alla inammissibilità della impugnazione (Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv.268822 – 01; Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01).1.2.

Inoltre, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte,l'ordinamentonon conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi diapprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui e stata chiestal'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame successivamenteadito.Il controllo di legittimità sui punti devoluti e, perciò, circoscritto all'esclusivo esamedell'atto impugnato, al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti,uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sededi legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hannodeterminato; b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazionirispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone,Rv. 269438 – 01; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840 -01; Sez. 2, n.56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760 -01).1.3.

Ciò premesso, osserva il Collegio che del tutto generica è la denuncia di violazionedell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., nella parte in cui il ricorrente si duole delladeclaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame, sul rilievo che il Tribunale diBologna non si sarebbe confrontato con il dettagliato resoconto delle indagini riportato dalGiudice per le indagini preliminari in riferimento ad ogni singola contestazione provvisoria deifurti aggravati, quali reati-fine del reato associativo contestato al capo 1) della rubrica.1.3.1.

Al riguardo si rammenta che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti delibertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifestadall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianzecomplete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi, di talché, inmancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte dilegittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizionein fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti delgiudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, DiMaggio, Rv. 279505 – 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01).Il motivo di ricorso difetta, quindi, anche dei necessari requisiti di specificità stabilitidall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione dellequestioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 6,n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 – 01; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016,Schiorlin, Rv. 266782 – 01; Sez. 2, n.13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704 - 01).1.3.2.

Nella specie, poi, il Tribunale di Bologna, in assenza della formulazione, nellaistanza di riesame, di specifiche questioni sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza inordine ai reati-fine, correttamente ha fatto richiamo e rinvio alla ampia e puntualemotivazione dell’ordinanza genetica in punto di gravità indiziaria (vds. pagg. 43 e ss. dellaordinanza impugnata).1.3.3.

Il motivo contiene, vieppiù, un profilo di censura affetto da infondatezzamanifesta.Per come chiarito da questa Corte, invero, l'ordinanza cautelare adottata dal tribunaledel riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi dicolpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292,comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette lamisura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organorequirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 6, n. 1016 del22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122 – 01; Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep.2021, Galletta, Rv. 280603 – 01).1.4.

Manifestamente infondato e generico è, poi, il motivo nella parte in cui censura lagravità indiziaria a proposito del reato associativo, avendo il Tribunale del riesame, al paridel giudice del titolo genetico, fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermatidalla Corte di legittimità.In particolare, in tema di associazione per delinquere si è affermato essere consentitoal giudice dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delittirientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essisi manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 33580del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 – 02; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara,Rv. 266670 – 01; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254233 - 01; più direcente, Sez. 2, n. 11287 del 03/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 32543 del26/09/2025, Presta, non mass.); inoltre, la stabilità del vincolo associativo el'indeterminatezza del programma criminoso possono essere anche tratte dal susseguirsiininterrotto delle condotte integranti i reati oggetto del programma ad opera di soggettistabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540 – 01; Sez. 4, n.29239 del 10/07/2025, Nastasi, non mass.).Una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per delinquere e individuati glielementi sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di talunonelle attività dell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, nonoccorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggettonell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio criminoso, per suastessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dallanorma incriminatrice (Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016, Capuano, Rv 268317 – 01; Sez. 5, n.35479 del 07/06/2010, P., Rv. 248171 – 01; Sez. 6, n. 8914 del 14/11/2024, dep. 2025, DeRosa, non mass.).Nella specie, il Tribunale ha dato conto, con motivazione congrua, compiuta e priva diaporie logiche, dei plurimi elementi di carattere modale e strumentale evocativi della stabilitàdel vincolo, dell’esistenza di un permanente substrato organizzativo e del ruolo di promotoreed organizzatore dei reati-fine, assunto dallo [OSCURATO:PERSONA] in seno alla associazione (vds. pagg. 39-40 e 47-49 della ordinanza impugnata).Di fronte a tale apparato logico – argomentativo, le doglianze difensive si profilanocome inidonee a scardinare il ragionamento probatorio operato, non confrontandosicriticamente con la motivazione e basandosi meramente su una lettura parcellizzata deglielementi indiziari.1.5.

Aspecifico e manifestamente infondato è anche il profilo di censura che attiene alleesigenze cautelari.Invero, con motivazione priva di aporie logiche manifeste, il Tribunale, richiamando ilprovvedimento genetico, ha ricavato il pericolo di fuga dall’accertato collegamento conl’estero di alcuni degli associati, dalla dimensione transfrontaliera della attività illecita e dallapossibilità, da parte degli associati, di disporre di documenti contraffatti (vds. pagg 40-41 e49-50 della ordinanza impugnata).Inoltre, al fine di supportare la congruità della motivazione in punto di persistenza delpresidio di maggior rigore, il Tribunale ha dato rilievo al richiamo alla spiccata gravità deireati ed all’allarme sociale dagli stessi conseguenti, del tutto coerentemente con le altreesigenze cautelari su cui il provvedimento genetico si fonda, nonché alla esistenza diprecedenti penali specifici (v. pag. 42 e ss. della ordinanza impugnata).2.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente alle spese del procedimento e, in ragione dei profili diinammissibilità rilevati, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila.3.

Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertàdell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Bologna;visti gli atti, letto il provvedimento impugnato;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni di cui alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale VincenzoSenatore, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 24/12/2025, il Tribunale di Bologna, decidendo insede di riesame proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Bologna dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], applicativa della misuracautelare della custodia in carcere, annullava la ordinanza impugnata limitatamente ai capi15, 19, 21, 22, 25, 27, 30, 41, 43, 44, 47, 49 e 51, disponendo per l’effetto la formalescarcerazione del prevenuto in ordine ai capi di imputazione indicati; confermava nel resto laimpugnata ordinanza e la misura della custodia in carcere in relazione ai restanti capi diimputazione.2. Avverso la ordinanza del Tribunale di Bologna del 24/12/2025, propone ricorso l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo concui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., inosservanzadegli artt. 272, 273, 274 comma 1, lett. b) e c), 275, 284, 309, comma 9, cod. proc. pen. e416 cod. pen., nonché assenza e contraddittorietà della motivazione in punto di sussistenzadella gravità indiziaria in ordine alla fattispecie associativa di cui al capo 1.In particolare, il ricorrente censura preliminarmente la dichiarazione di inammissibilitàdella istanza di riesame in punto di gravità indiziaria in ordine ai reati-fine, deducendo comeil Tribunale non avrebbe potuto, in forza del principio devolutivo di cui all’art. 309, comma 9,cod. proc. pen., esimersi da un’autonoma valutazione sul merito del provvedimentocautelare impugnato.Contesta, inoltre, la sussistenza della fattispecie associativa, evidenziando l’assenza diun’organizzazione stabile, la mancata individuazione di ruoli e connotazioni specifiche delcontributo di carattere permanente che gli indagati avessero reso, a fronte, peraltro, di unamotivazione che, riguardo ai mezzi utilizzati per commettere i reati, ha fatto ancheriferimento ad una pluralità di condotte realizzate “di volta in volta”, con strumenti reperitiall’occorrenza e, dunque, riconducibile, semmai, al concorso di reati.Quanto alle esigenze cautelari, lamenta essere stato ritenuto il pericolo di fuganonostante l’indagato risieda con la famiglia sul territorio nazionale e senza considerare chedopo il viaggio in Germania l’[OSCURATO:PERSONA] ha fatto spontaneamente rientro in Italia.Infine, denuncia come apodittica la motivazione resa riguardo alla prognosi sfavorevole,espressa rispetto all’applicazione della misura gradata degli arresti domiciliari eventualmentecon dispositivo elettronico di controllo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso percassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e dellamanifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorsoinammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc.pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 – 05;Sez. 4, n. 8294del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi al giudice dilegittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervoindifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi adoggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei edincompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad unmedesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012,Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).La mancanza di specificità del motivo va, poi, valutata e ritenuta non solo per la suaindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento chequest'ultima non può ignorare le argomentazioni del provvedimento censurato, senza caderenel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,alla inammissibilità della impugnazione (Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv.268822 – 01; Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01).1.2. Inoltre, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte,l'ordinamentonon conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali efattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi diapprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui e stata chiestal'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame successivamenteadito.Il controllo di legittimità sui punti devoluti e, perciò, circoscritto all'esclusivo esamedell'atto impugnato, al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti,uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sededi legittimità: a) - l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hannodeterminato; b) - l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazionirispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone,Rv. 269438 – 01; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840 -01; Sez. 2, n.56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760 -01).1.3. Ciò premesso, osserva il Collegio che del tutto generica è la denuncia di violazionedell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., nella parte in cui il ricorrente si duole delladeclaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame, sul rilievo che il Tribunale diBologna non si sarebbe confrontato con il dettagliato resoconto delle indagini riportato dalGiudice per le indagini preliminari in riferimento ad ogni singola contestazione provvisoria deifurti aggravati, quali reati-fine del reato associativo contestato al capo 1) della rubrica.1.3.1. Al riguardo si rammenta che, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti delibertate, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifestadall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianzecomplete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi, di talché, inmancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte dilegittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizionein fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti delgiudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, DiMaggio, Rv. 279505 – 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01).Il motivo di ricorso difetta, quindi, anche dei necessari requisiti di specificità stabilitidall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione dellequestioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (Sez. 6,n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716 – 01; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016,Schiorlin, Rv. 266782 – 01; Sez. 2, n.13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704 - 01).1.3.2. Nella specie, poi, il Tribunale di Bologna, in assenza della formulazione, nellaistanza di riesame, di specifiche questioni sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza inordine ai reati-fine, correttamente ha fatto richiamo e rinvio alla ampia e puntualemotivazione dell’ordinanza genetica in punto di gravità indiziaria (vds. pagg. 43 e ss. dellaordinanza impugnata).1.3.3. Il motivo contiene, vieppiù, un profilo di censura affetto da infondatezzamanifesta.Per come chiarito da questa Corte, invero, l'ordinanza cautelare adottata dal tribunaledel riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi dicolpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292,comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette lamisura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organorequirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 6, n. 1016 del22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122 – 01; Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep.2021, Galletta, Rv. 280603 – 01).1.4. Manifestamente infondato e generico è, poi, il motivo nella parte in cui censura lagravità indiziaria a proposito del reato associativo, avendo il Tribunale del riesame, al paridel giudice del titolo genetico, fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermatidalla Corte di legittimità.In particolare, in tema di associazione per delinquere si è affermato essere consentitoal giudice dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delittirientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essisi manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 33580del 06/07/2023, Santagata, Rv. 285126 – 02; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara,Rv. 266670 – 01; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254233 - 01; più direcente, Sez. 2, n. 11287 del 03/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 32543 del26/09/2025, Presta, non mass.); inoltre, la stabilità del vincolo associativo el'indeterminatezza del programma criminoso possono essere anche tratte dal susseguirsiininterrotto delle condotte integranti i reati oggetto del programma ad opera di soggettistabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540 – 01; Sez. 4, n.29239 del 10/07/2025, Nastasi, non mass.).Una volta dimostrata l'esistenza di una associazione per delinquere e individuati glielementi sulla base dei quali possa ragionevolmente affermarsi la cointeressenza di talunonelle attività dell'associazione stessa e quindi la partecipazione alla vita di quest'ultima, nonoccorre anche la dimostrazione del ruolo specifico svolto da quel medesimo soggettonell'ambito dell'associazione, potendosi la partecipazione al sodalizio criminoso, per suastessa natura, realizzarsi nei modi più svariati, la cui specificazione non è richiesta dallanorma incriminatrice (Sez. 2, n. 43632 del 28/09/2016, Capuano, Rv 268317 – 01; Sez. 5, n.35479 del 07/06/2010, P., Rv. 248171 – 01; Sez. 6, n. 8914 del 14/11/2024, dep. 2025, DeRosa, non mass.).Nella specie, il Tribunale ha dato conto, con motivazione congrua, compiuta e priva diaporie logiche, dei plurimi elementi di carattere modale e strumentale evocativi della stabilitàdel vincolo, dell’esistenza di un permanente substrato organizzativo e del ruolo di promotoreed organizzatore dei reati-fine, assunto dallo [OSCURATO:PERSONA] in seno alla associazione (vds. pagg. 39-40 e 47-49 della ordinanza impugnata).Di fronte a tale apparato logico – argomentativo, le doglianze difensive si profilanocome inidonee a scardinare il ragionamento probatorio operato, non confrontandosicriticamente con la motivazione e basandosi meramente su una lettura parcellizzata deglielementi indiziari.1.5. Aspecifico e manifestamente infondato è anche il profilo di censura che attiene alleesigenze cautelari.Invero, con motivazione priva di aporie logiche manifeste, il Tribunale, richiamando ilprovvedimento genetico, ha ricavato il pericolo di fuga dall’accertato collegamento conl’estero di alcuni degli associati, dalla dimensione transfrontaliera della attività illecita e dallapossibilità, da parte degli associati, di disporre di documenti contraffatti (vds. pagg 40-41 e49-50 della ordinanza impugnata).Inoltre, al fine di supportare la congruità della motivazione in punto di persistenza delpresidio di maggior rigore, il Tribunale ha dato rilievo al richiamo alla spiccata gravità deireati ed all’allarme sociale dagli stessi conseguenti, del tutto coerentemente con le altreesigenze cautelari su cui il provvedimento genetico si fonda, nonché alla esistenza diprecedenti penali specifici (v. pag. 42 e ss. della ordinanza impugnata).2. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente alle spese del procedimento e, in ragione dei profili diinammissibilità rilevati, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila.3. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertàdell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 17952/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris