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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 giugno 1992

Cassazione n. 08168/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] ; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 luglio 2025, ha dichiarato inammissibilel’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 10 dicembre 2024con la quale il Tribunale di Roma lo aveva condannato in relazione al reato di cui all’art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

L’appello è stato ritenuto intempestivo, essendo statoproposto oltre il termine di quindici giorni dal deposito della motivazione della sentenza ai quali dovevano aggiungersi altri quindici giorni, ai sensi dell’art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen., essendo stato, l’imputato, giudicato in assenza.

2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], affidato ad unico motivo con cui si deduce la violazione di legge per erronea applicazione della legge processuale.

Secondo la difesa la sentenza impugnata muove dall’erroneo presupposto che il giudice non abbia indicato per il deposito della motivazione un termine superiore rispetto a quello ordinario di quindici giorni.

Dalla lettura della sentenza di primo grado e del dispositivo letto in udienza emerge, invece, che il Tribunale indicò in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

Il difensore aveva, dunque, a disposizione quarantacinque giorni per impugnare e questo termine, che decorreva dalla data indicata per il deposito della motivazione, scadeva il 23 febbraio 2025 e non l’8 febbraio 2025 come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale.

3. Il P.G, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. 4.Il ricorso è fondato.

5. La Corte territoriale non ha tenuto conto della circostanza che il primo giudice, come risulta dal dispositivo letto in udienza, si era riservato, ai sensi dell’art. 544 cod. proc. pen. il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione con la conseguenza che il termine per proporre appelloera pari a 45 giorni ai quali dovevano aggiungersene ulteriori quindici trattandosi di imputato giudicato in assenza.Ciò rende tempestivo l’atto di gravame che risulta depositato il 21 febbraio 2025. 6.La sentenza impugnata è, pertanto, viziata da errore di diritto e va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Romaper l’ulteriore corso.

Deciso il 12 febbraio 2026 La Consigliera e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] ; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 luglio 2025, ha dichiarato inammissibilel’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 10 dicembre 2024con la quale il Tribunale di Roma lo aveva condannato in relazione al reato di cui all’art.116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. L’appello è stato ritenuto intempestivo, essendo statoproposto oltre il termine di quindici giorni dal deposito della motivazione della sentenza ai quali dovevano aggiungersi altri quindici giorni, ai sensi dell’art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen., essendo stato, l’imputato, giudicato in assenza. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], affidato ad unico motivo con cui si deduce la violazione di legge per erronea applicazione della legge processuale. Secondo la difesa la sentenza impugnata muove dall’erroneo presupposto che il giudice non abbia indicato per il deposito della motivazione un termine superiore rispetto a quello ordinario di quindici giorni. Dalla lettura della sentenza di primo grado e del dispositivo letto in udienza emerge, invece, che il Tribunale indicò in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione. Il difensore aveva, dunque, a disposizione quarantacinque giorni per impugnare e questo termine, che decorreva dalla data indicata per il deposito della motivazione, scadeva il 23 febbraio 2025 e non l’8 febbraio 2025 come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale. 3. Il P.G, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso. 4.Il ricorso è fondato. 5. La Corte territoriale non ha tenuto conto della circostanza che il primo giudice, come risulta dal dispositivo letto in udienza, si era riservato, ai sensi dell’art. 544 cod. proc. pen. il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione con la conseguenza che il termine per proporre appelloera pari a 45 giorni ai quali dovevano aggiungersene ulteriori quindici trattandosi di imputato giudicato in assenza.Ciò rende tempestivo l’atto di gravame che risulta depositato il 21 febbraio 2025. 6.La sentenza impugnata è, pertanto, viziata da errore di diritto e va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Romaper l’ulteriore corso. Deciso il 12 febbraio 2026 La Consigliera e
Sentenza Cassazione n. 08168/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris