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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06621/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05I0U6Y) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt., 56, 110, 624-bis cod. pen.; considerato che i ricorsi, che formulano un unico motivo del medesimo tenore, denunciando l'illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato, con assunti patentemente generici, un diverso apprezzamento del compendio probatorio (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), segnatamente in ragione del tempo trascorso tra il fatto e la denuncia, dato di per sé non dirimente (cfr., sia pure con riguardo alla presentazione della querela, Sez. 5, n. 41627 del 24/09/2025, I., n.m.), e dell'assenza di riscontri al narrato della persona offesa, ex se non necessari (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento selle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05I0U6Y) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt., 56, 110, 624-bis cod. pen.; considerato che i ricorsi, che formulano un unico motivo del medesimo tenore, denunciando l'illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato, con assunti patentemente generici, un diverso apprezzamento del compendio probatorio (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), segnatamente in ragione del tempo trascorso tra il fatto e la denuncia, dato di per sé non dirimente (cfr., sia pure con riguardo alla presentazione della querela, Sez. 5, n. 41627 del 24/09/2025, I., n.m.), e dell'assenza di riscontri al narrato della persona offesa, ex se non necessari (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento selle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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