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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 1991

Cassazione n. 21049/2026

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ato a PALERMO il 21/01/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 17/11/1977 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva ad entrambi i ricorrenti; Considerato che la censura è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie non consentito nel giudizio di legittimità; Considerato che, inoltre, il motivo è meramente reiterativo di una esaminata e disattesa dai giudici di appello con motivazione conforme a diritto e congrua (a pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, infatti, che, il secondo motivo, volto a ottenere la declaratoria di prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto oblitera le sospensioni della prescrizione determinate dalla legge Orlando, che non hanno consentito il perfezionamento della causa di estinzione del reato prima della pronuncia della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a PALERMO il 21/01/1991 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 17/11/1977 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva ad entrambi i ricorrenti; Considerato che la censura è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie non consentito nel giudizio di legittimità; Considerato che, inoltre, il motivo è meramente reiterativo di una esaminata e disattesa dai giudici di appello con motivazione conforme a diritto e congrua (a pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, infatti, che, il secondo motivo, volto a ottenere la declaratoria di prescrizione del reato, è manifestamente infondato in quanto oblitera le sospensioni della prescrizione determinate dalla legge Orlando, che non hanno consentito il perfezionamento della causa di estinzione del reato prima della pronuncia della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 21049/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris