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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 13920/2026

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el Tribunale di Catania;letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni trasmesse dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;letta la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 10 marzo u.s., dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],in replica alle conclusioni scritte del P.g., che ha insistito per l’annullamento della ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 6 dicembre 2025 (motiv. dep. in pari data), il Tribunale diCatania, in funzione di riesame dei provvedimenti cautelari reali e dei sequestri, rigettava larichiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto disequestro emesso, ex art. 253 cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in data 5 novembre2025, eseguito dalla polizia giudiziaria il successivo 11 novembre, avente ad oggetto, tra lealtre cose, gli strumenti ed archivi informatici in possesso ed in uso agli indagati, materialeidoneo a comprovare la prospettata ipotesi di riciclaggio in concorso di valuta provento delreato associativo di stampo mafioso.1.1.

Il Tribunale per il riesame rigettava la richiesta, ritenendo sussistenti tutti ipresupposti, sostanziali e formali, per ritenere legittimo e rituale il decreto emesso dalPubblico ministero ed eseguito dalla polizia giudiziaria, non potendo altresì ritenersi violato ilprincipio di proporzione che deve legare lo strumento ablatorio (indicato come provvisiorionello stesso decreto) al fine dimostrativo dei fatti contestati.2.

Avverso tale ordinanza ricorre il difensore e procuratore speciale della personasottoposta alle indagini, che aveva subìto l’attività di perquisizione e conseguente sequestro,affidando l’impugnazione ai due motivi di seguito sinteticamente riportati.2.1.

Nulla deduceva la difesa in tema di fumus commissi delicti, avendo limitato ilperimetro della impugnazione alla inosservanza della legge processuale (artt. 247, 348, 354,355 cod. proc. pen.), in particolare del divieto di sequestro esploratrivo e del rispetto delprincipio di proporzionalità che deve legare (nella misura e nei tempi strettamente necessari,evitando eccessi modali, cronologici o sacrifici patrimoniali non indispensabili) lo strumentoprocessuale al fine perseguito (artt. 252 e ss. cod. proc. pen.).2.2.

Con il secondo motivo, la difesa denunziava, in maniera peraltro promiscua, tutti itre vizi della motivazione indicati nel testo dell’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.2.3.

Con nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 10 marzo 2026, il difensore delricorrente trasmetteva memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con lequali ampliava i temi posti con i motivi principali, concludendo per l’annullamento dellaordinanza impugnata.3.

All’udienza camerale del 27 marzo 2027, tenutasi senza la parteciazione delle parti(trattazione cartolare), la Corte, sulle conclusioni rassegnate in forma scritta dalle parti,riservava la decisione in camera di consiglio.

All’esito depositava in Cancelleria il dispositivodi inammissibilità della impugnazione retto dagli argomenti di diritto in appressorappresentati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza in diritto del primo motivo, chemostra peraltro di non confrontarsi con la diffusa argomentazione spesa dal Tribunale dellacautela, e la non deducibilità (secondo quanto dispone l’art. 325 cod. proc. pen.) delsecondo.

La inammissibilità dei motivi principali di ricorso riverbera i suoi effetti processualisui motivi “nuovi” dedotti con la memoria di replica alle conclusioni del P.g. (art. 585, comma4, cod. proc. pen.) trasmessa in data 10 marzo 2026.1.

Sul tema della legittima attività di ricerca della prova e della acquisizione rituale deidati contenuti nei dispositivi digitali in uso al ricorrente, il Tribunale ha diffusamenteargomentato la propria decisione alle pagine 8 e seguenti del provvedimento impugnato,dove è stata espressamente valorizzata la necessità di acquisizione dei dati informatici atti adimostrare il fatto per cui sono in corso indagini preliminari, sulla base del decreto diperquisizione e sequestro emesso in data 5 novembre 2025 e non, dunque, su iniziativaautonoma della Polizia giudiziaria, sulla base di una specifica e puntuale motivazione,rilevando in modo esplicito il rispetto della disciplina evocata, proprio per l’intervento dellaautorità giudiziaria, che ha adottato un decreto precipuamente argomentato, nel rispettodelle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurispruidenza di questa Corte (tra le piùrecenti oggetto di massimazione, Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139-01).

Sul tema si è chiarito che, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositiviinformatici o telematici, il decreto del Pubblico ministero, al fine di consentire una adeguatavalutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva,deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso eomnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri diselezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazionedell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformirispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuatatale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati nonrilevanti (Sez. 6, n. 17677/2025, cit.), specificando tuttavia che ove il vincolo abbia adoggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, la necessità di garantirne laproporzionalità non impone che sia indicato, già nel decreto dispositivo, il termine esattodella sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per ilcompimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo ilPubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischio dipenalizzare, in modo eccessivo, l'accertamento dei reati e potendo il titolare dei benicontestare, anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato mediante istanzadi restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigetto davantiall'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 549 del 03/12/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289205-01; Sez. 2,n. 8850 del 27/02/2026, Zappia, n.m.).

Tali coordinate ermeneutiche risultano ampiamenterispettate dalla motivazione del Tribunale per il riesame, con la quale il ricorrente non siconfronta effettivamente.1.1.

Il motivo difetta, altresì, della necessaria specificità, in quanto non deducespecificamente la durata (ritenuta eccessiva) del tempo trascorso dalla esecuzione delprovvedimento di sequestro, sicché non consente alla Corte di apprezzare concretamente ilcontenuto della doglianza; né rappresenta di aver proposto istanza di restituzione delle cosein sequestro, lamentando la durata eccessiva dei tempi di estrapolazione e analisi dei datidigitali.2.

Il secondo motivo di ricorso reca in rubrica e sviluppa nel contenuto solo la censura dicui alla lettera e) del comma 1, dell’art. 606 cod. proc. pen.: vizi di motivazione declinati,peraltro, in maniera inammissibilmente promiscua (Sez. u, n. 29541 del 16/07/2019, dep.23/10/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione), laddove il ricorso per cassazione inmateria di sequestri è ammissibile solo per censurare la violazione di legge.2.1.

Nella nozione di "violazione di legge”, per cui soltanto può essere proposto ricorsoper cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanzaassoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quantocorrelate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà ol'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltantotramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice(Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez.

U, n. 25080 del28/05/2003, Pellegrino, e Sez.

U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; seguite da Sez. 6, n. 7472, del21/1/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore; Sez. 2, n. 5807, del18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857/19, del 14/11/2018; piùrecentemente, Sez. 2, n. 210 del ‘4/12/2025, dep. 2026, Corrias).

Non può pertanto essereproposta come violazione della legge, sostanziale o processuale, la scarsa persuasività degliargomenti spesi dal Tribunale per fondare la decisione di inammissibilità o di rigetto, qualeforma di manifestazione (neppure manifestamente illogica) del vizio di motivazione.

Né puòall’evidenza disquisirisi nella fattispecie di motivazione apparente, a fronte degli argomentipuntuali, diffusi e critici che reggono la decisione impugnata.3.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.3.1.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata alpagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delleammende della somma di euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Tribunale di Catania;letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni trasmesse dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;letta la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. in data 10 marzo u.s., dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],in replica alle conclusioni scritte del P.g., che ha insistito per l’annullamento della ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 6 dicembre 2025 (motiv. dep. in pari data), il Tribunale diCatania, in funzione di riesame dei provvedimenti cautelari reali e dei sequestri, rigettava larichiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto disequestro emesso, ex art. 253 cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in data 5 novembre2025, eseguito dalla polizia giudiziaria il successivo 11 novembre, avente ad oggetto, tra lealtre cose, gli strumenti ed archivi informatici in possesso ed in uso agli indagati, materialeidoneo a comprovare la prospettata ipotesi di riciclaggio in concorso di valuta provento delreato associativo di stampo mafioso.1.1. Il Tribunale per il riesame rigettava la richiesta, ritenendo sussistenti tutti ipresupposti, sostanziali e formali, per ritenere legittimo e rituale il decreto emesso dalPubblico ministero ed eseguito dalla polizia giudiziaria, non potendo altresì ritenersi violato ilprincipio di proporzione che deve legare lo strumento ablatorio (indicato come provvisiorionello stesso decreto) al fine dimostrativo dei fatti contestati.2. Avverso tale ordinanza ricorre il difensore e procuratore speciale della personasottoposta alle indagini, che aveva subìto l’attività di perquisizione e conseguente sequestro,affidando l’impugnazione ai due motivi di seguito sinteticamente riportati.2.1. Nulla deduceva la difesa in tema di fumus commissi delicti, avendo limitato ilperimetro della impugnazione alla inosservanza della legge processuale (artt. 247, 348, 354,355 cod. proc. pen.), in particolare del divieto di sequestro esploratrivo e del rispetto delprincipio di proporzionalità che deve legare (nella misura e nei tempi strettamente necessari,evitando eccessi modali, cronologici o sacrifici patrimoniali non indispensabili) lo strumentoprocessuale al fine perseguito (artt. 252 e ss. cod. proc. pen.).2.2. Con il secondo motivo, la difesa denunziava, in maniera peraltro promiscua, tutti itre vizi della motivazione indicati nel testo dell’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.2.3. Con nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 10 marzo 2026, il difensore delricorrente trasmetteva memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con lequali ampliava i temi posti con i motivi principali, concludendo per l’annullamento dellaordinanza impugnata.3. All’udienza camerale del 27 marzo 2027, tenutasi senza la parteciazione delle parti(trattazione cartolare), la Corte, sulle conclusioni rassegnate in forma scritta dalle parti,riservava la decisione in camera di consiglio. All’esito depositava in Cancelleria il dispositivodi inammissibilità della impugnazione retto dagli argomenti di diritto in appressorappresentati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza in diritto del primo motivo, chemostra peraltro di non confrontarsi con la diffusa argomentazione spesa dal Tribunale dellacautela, e la non deducibilità (secondo quanto dispone l’art. 325 cod. proc. pen.) delsecondo. La inammissibilità dei motivi principali di ricorso riverbera i suoi effetti processualisui motivi “nuovi” dedotti con la memoria di replica alle conclusioni del P.g. (art. 585, comma4, cod. proc. pen.) trasmessa in data 10 marzo 2026.1. Sul tema della legittima attività di ricerca della prova e della acquisizione rituale deidati contenuti nei dispositivi digitali in uso al ricorrente, il Tribunale ha diffusamenteargomentato la propria decisione alle pagine 8 e seguenti del provvedimento impugnato,dove è stata espressamente valorizzata la necessità di acquisizione dei dati informatici atti adimostrare il fatto per cui sono in corso indagini preliminari, sulla base del decreto diperquisizione e sequestro emesso in data 5 novembre 2025 e non, dunque, su iniziativaautonoma della Polizia giudiziaria, sulla base di una specifica e puntuale motivazione,rilevando in modo esplicito il rispetto della disciplina evocata, proprio per l’intervento dellaautorità giudiziaria, che ha adottato un decreto precipuamente argomentato, nel rispettodelle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurispruidenza di questa Corte (tra le piùrecenti oggetto di massimazione, Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139-01). Sul tema si è chiarito che, in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositiviinformatici o telematici, il decreto del Pubblico ministero, al fine di consentire una adeguatavalutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva,deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso eomnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri diselezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazionedell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformirispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuatatale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati nonrilevanti (Sez. 6, n. 17677/2025, cit.), specificando tuttavia che ove il vincolo abbia adoggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, la necessità di garantirne laproporzionalità non impone che sia indicato, già nel decreto dispositivo, il termine esattodella sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per ilcompimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo ilPubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo il rischio dipenalizzare, in modo eccessivo, l'accertamento dei reati e potendo il titolare dei benicontestare, anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato mediante istanzadi restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigetto davantiall'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 549 del 03/12/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289205-01; Sez. 2,n. 8850 del 27/02/2026, Zappia, n.m.). Tali coordinate ermeneutiche risultano ampiamenterispettate dalla motivazione del Tribunale per il riesame, con la quale il ricorrente non siconfronta effettivamente.1.1. Il motivo difetta, altresì, della necessaria specificità, in quanto non deducespecificamente la durata (ritenuta eccessiva) del tempo trascorso dalla esecuzione delprovvedimento di sequestro, sicché non consente alla Corte di apprezzare concretamente ilcontenuto della doglianza; né rappresenta di aver proposto istanza di restituzione delle cosein sequestro, lamentando la durata eccessiva dei tempi di estrapolazione e analisi dei datidigitali.2. Il secondo motivo di ricorso reca in rubrica e sviluppa nel contenuto solo la censura dicui alla lettera e) del comma 1, dell’art. 606 cod. proc. pen.: vizi di motivazione declinati,peraltro, in maniera inammissibilmente promiscua (Sez. u, n. 29541 del 16/07/2019, dep.23/10/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione), laddove il ricorso per cassazione inmateria di sequestri è ammissibile solo per censurare la violazione di legge.2.1. Nella nozione di "violazione di legge”, per cui soltanto può essere proposto ricorsoper cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanzaassoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quantocorrelate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà ol'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltantotramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice(Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; seguite da Sez. 6, n. 7472, del21/1/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore; Sez. 2, n. 5807, del18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857/19, del 14/11/2018; piùrecentemente, Sez. 2, n. 210 del ‘4/12/2025, dep. 2026, Corrias). Non può pertanto essereproposta come violazione della legge, sostanziale o processuale, la scarsa persuasività degliargomenti spesi dal Tribunale per fondare la decisione di inammissibilità o di rigetto, qualeforma di manifestazione (neppure manifestamente illogica) del vizio di motivazione. Né puòall’evidenza disquisirisi nella fattispecie di motivazione apparente, a fronte degli argomentipuntuali, diffusi e critici che reggono la decisione impugnata.3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.3.1. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata alpagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delleammende della somma di euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 13920/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris