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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 46232/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1—, avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale monocratico di Savona, con ordinanza in data 2 maggio 2023, respingeva l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna dell'i febbraio 2023 dello stesso tribunale.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. posto che aveva errato il giudice del tribunale nel ritenere che il difensore di ufficio avrebbe potuto proporre appello autonomamente essendo necessario nei procedimenti nei confronti di imputati assenti, ai sensi del nuovo comma 1 quater dell'art. 581 cod.proc.pen., il rilascio di specifico mandato ad impugnare contenente anche l'elezione di domicilio; e nel caso di specie tale mandato non poteva essere rilasciato poiché il ricorrente era stato allontanato dalla casa coniugale a seguito di provvedimento cautelare emesso in altro procedimento e poi ristretto in custodia cautelare in carcere a decorrere dal 15 febbraio 2023; sussisteva pertanto il presupposto per la restituzione nel termine; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, in quanto l'assenza di contatti tra il difensore di ufficio ed il ricorrente era esclusivamente dipesa dalla applicazione delle misure cautelari, costituenti cause non controllabili da parte dello stesso imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Deve essere premesso che secondo l'interpretazione giurisprudenziale di questa Corte di cassazione in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, grava sul richiedente che adduce un'ipotesi di forza maggiore l'onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili (Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Rv. 278706 - 01).

Orbene, dalla stessa ricostruzione dei fatti contenuta in ricorso, non emerge la sussistenza di tale condizione di impedimento assoluto posto che la sentenza in relazione alla quale veniva avanzata l'istanza ex art. 175 cod.proc.pen., risulta emessa in data 1 febbraio 2023, mentre, lo stato di detenzione del ricorrente addotto quale causa di forza maggiore, sopraggiungeva il successivo 15 febbraio, così che sino a tale ultimo giorno, il ricorrente avrebbe potuto rilasciare il mandato ad impugnare ed eleggere domicilio come imposto dalle nuove disposizioni della Legge Cartabia all'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen..

Pertanto la circostanza che il difensore di ufficio non avrebbe potuto avere contatti con l'imputato finalizzati a proporre appello è smentita dalle circostanze di fatto.

Peraltro va ricordato come sia stato già in passato affermato che in tema di restituzione nei termini, la detenzione dell'imputato non può configurarsi come caso fortuito o forza maggiore (Sez. 1, n. 41155 del 24/10/2011, Rv. 251555 - 01); e tale affermazione trova certamente fondamento nel particolare regime che assiste l'imputato detenuto che può sempre proporre impugnazioni od effettuare dichiarazioni tramite l'ufficio esistente presso le case circondariali.

Tale condizione risulta già analizzata da quella pronuncia secondo cui in tema di restituzione nei termini, non possono configurarsi come caso fortuito o forza maggiore ne' la detenzione dell'imputato, ne' l'errore di fatto commesso da chi ha proposto l'istanza, giudicata inammissibile, essendo all'imputato consentito di proporre le istanze, le dichiarazioni e le impugnazioni autorizzate dalla legge con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento (Sez. 4, n. 45364 del 18/09/2003, Rv. 226836 - 01).

Deve pertanto essere escluso che introdotto il nuovo art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen., che impone il rilascio di mandato ad impugnare e l'elezione di domicilio al difensore per proporre appello, sussista una condizione di forza maggiore che valga ad ottenere la restituzione nel termine nei confronti del soggetto, detenuto per altra causa, che risulti difeso di ufficio, ben potendo l'adempimento richiesto per la legittimità dell'impugnazione, essere effettuato mediante dichiarazione formalizzata anche all'interno della casa circondariale e ciò ai sensi dell'art. 123 cod.proc.pen..

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo che deduce una ipotetica sottrazione involontaria alla conoscenza del procedimento nell'ambito di una istanza che avrebbe dovuto essere diversamente formulata ai sensi dell'art. 629 bis cod.proc.pen. e che non può essere riqualificata.

Ed invero si è affermato che l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, (dep. 13/01/2022) Rv. 282566 - 01).

Ne consegue che è inammissibile l'istanza di restituzione nel termine con la quale si deducono profili tipici della rescissione del giudicato del procedimento svoltosi nei confronti di imputati assenti.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 8 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] PairckL, LA PRESIDENTE nna PetrXizzellis [OSCURATO:PERSONA] CANCELLAR1A SECONDA S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1—, avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale monocratico di Savona, con ordinanza in data 2 maggio 2023, respingeva l'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna dell'i febbraio 2023 dello stesso tribunale. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. posto che aveva errato il giudice del tribunale nel ritenere che il difensore di ufficio avrebbe potuto proporre appello autonomamente essendo necessario nei procedimenti nei confronti di imputati assenti, ai sensi del nuovo comma 1 quater dell'art. 581 cod.proc.pen., il rilascio di specifico mandato ad impugnare contenente anche l'elezione di domicilio; e nel caso di specie tale mandato non poteva essere rilasciato poiché il ricorrente era stato allontanato dalla casa coniugale a seguito di provvedimento cautelare emesso in altro procedimento e poi ristretto in custodia cautelare in carcere a decorrere dal 15 febbraio 2023; sussisteva pertanto il presupposto per la restituzione nel termine; - violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, in quanto l'assenza di contatti tra il difensore di ufficio ed il ricorrente era esclusivamente dipesa dalla applicazione delle misure cautelari, costituenti cause non controllabili da parte dello stesso imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Deve essere premesso che secondo l'interpretazione giurisprudenziale di questa Corte di cassazione in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, grava sul richiedente che adduce un'ipotesi di forza maggiore l'onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili (Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Rv. 278706 - 01). Orbene, dalla stessa ricostruzione dei fatti contenuta in ricorso, non emerge la sussistenza di tale condizione di impedimento assoluto posto che la sentenza in relazione alla quale veniva avanzata l'istanza ex art. 175 cod.proc.pen., risulta emessa in data 1 febbraio 2023, mentre, lo stato di detenzione del ricorrente addotto quale causa di forza maggiore, sopraggiungeva il successivo 15 febbraio, così che sino a tale ultimo giorno, il ricorrente avrebbe potuto rilasciare il mandato ad impugnare ed eleggere domicilio come imposto dalle nuove disposizioni della Legge Cartabia all'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen.. Pertanto la circostanza che il difensore di ufficio non avrebbe potuto avere contatti con l'imputato finalizzati a proporre appello è smentita dalle circostanze di fatto. Peraltro va ricordato come sia stato già in passato affermato che in tema di restituzione nei termini, la detenzione dell'imputato non può configurarsi come caso fortuito o forza maggiore (Sez. 1, n. 41155 del 24/10/2011, Rv. 251555 - 01); e tale affermazione trova certamente fondamento nel particolare regime che assiste l'imputato detenuto che può sempre proporre impugnazioni od effettuare dichiarazioni tramite l'ufficio esistente presso le case circondariali. Tale condizione risulta già analizzata da quella pronuncia secondo cui in tema di restituzione nei termini, non possono configurarsi come caso fortuito o forza maggiore ne' la detenzione dell'imputato, ne' l'errore di fatto commesso da chi ha proposto l'istanza, giudicata inammissibile, essendo all'imputato consentito di proporre le istanze, le dichiarazioni e le impugnazioni autorizzate dalla legge con atto ricevuto dal direttore dello stabilimento (Sez. 4, n. 45364 del 18/09/2003, Rv. 226836 - 01). Deve pertanto essere escluso che introdotto il nuovo art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen., che impone il rilascio di mandato ad impugnare e l'elezione di domicilio al difensore per proporre appello, sussista una condizione di forza maggiore che valga ad ottenere la restituzione nel termine nei confronti del soggetto, detenuto per altra causa, che risulti difeso di ufficio, ben potendo l'adempimento richiesto per la legittimità dell'impugnazione, essere effettuato mediante dichiarazione formalizzata anche all'interno della casa circondariale e ciò ai sensi dell'art. 123 cod.proc.pen.. 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo che deduce una ipotetica sottrazione involontaria alla conoscenza del procedimento nell'ambito di una istanza che avrebbe dovuto essere diversamente formulata ai sensi dell'art. 629 bis cod.proc.pen. e che non può essere riqualificata. Ed invero si è affermato che l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 4, n. 863 del 03/12/2021, (dep. 13/01/2022) Rv. 282566 - 01). Ne consegue che è inammissibile l'istanza di restituzione nel termine con la quale si deducono profili tipici della rescissione del giudicato del procedimento svoltosi nei confronti di imputati assenti. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] PairckL, LA PRESIDENTE nna PetrXizzellis [OSCURATO:PERSONA] CANCELLAR1A SECONDA S
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