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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04637/2024

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ANZA - ricorrente - contro R.G.N. 9654/2017 - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA]:

1. la società in dicata in epigrafe agiva , con azione di accertamento negativo del credito, nei confronti dell’INAIL; controversa l’effettiva esposizione debitoria della cooperativa istante, il Tribunale respingeva la domandaproposta;

2. l a Corte di appello di Roma , investita dell’impugnazione della parte privata, accoglieva parzialmente il gravame e accertava lasussistenza di un debito minore , al momento della instaurazione della lite; per il resto, rigettava l’appello della società cooperativa;

3. avverso la decisione , ha proposto ricorso per cassazione Dimensione Lavoro e Sviluppo cooperativa a r.l. con tre motivi;

4. ha resistito con controricorso l’INAIL;

5. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]:

6. con il primo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 437 cod.proc.civ. nonché motivazione apparente;

7. le censure investono l’attività processuale de i Giudici di meritoe, in particolare, l’esercizio di poteri officiosi in relazione a documenti tardivamente prodotti, senza che neppure fosse motivata l’indispensabilità degli stessi; il riferimento è a lle consulenzetecniche, i cui esiti sono stati recepiti dai giudicant i ;

8. il motivo è, complessivamente, da respingere;

9. quanto, in particolare, alla denuncia di un vizio motivazionale, le censure, da un lato, non sono illustrate secondo i principi di Cass., sez. un., nn. 8053 e 8054 del 2014 (costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici), dall’altro, non evidenziano una carenza o una contraddizione irrimediabilidel ragionamento decisionale, atte a integrare la violazione dell' art. 360 nr. 4 c od .p roc .c iv .

Quest’ultima disposizione , per il tramite dell' art. 132 n r.

4. cod.proc.civ., infatti, dà rilievo unicamente all'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., sez. un., n. 8053 citata); 10.nello specifico, la Corte di appello ha po sto a fondamento del decisum gli esiti della relazione peritale espletata dinanzi al Tribunale.

Ha gi udica to l’elaborato corretto, motivato, supportato dalla documentazione allegata e non contraddetto dai rilievi della parte qui ricorrente.

Ai motivi di appello, la Corte territoriale ha, poi, opposto anche le risultanze di una seconda consulenza, disposta in sede di gravame; 11.l’adesione al p arere de i consulent i tecnic i d'ufficio delinea il percorso logico della decisione e costituisce una adeguata motivazione; 12.è principio di questa Corte che il Giudice di merito non sia tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni per le quali aderisce alla relazione peritale: il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implica una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 11917 del 2021; di recente, Cass. nr. 33118 del 2023, punto 18 , con relativi richiami); 13.potrebbe, piuttosto, discutersi della plausibilità della operata adesione; tuttavia, sul piano d ella correttezza della decisione, i rilievi sono genericamente sviluppati, senzache vi sia neppure la trascrizionedelle due consulenze, necessarie a verificare la fonda tezza delle critiche.

C ome argomentati, i rilievi si pongono in contrasto con l'onere dispecificità richiesto dal codice di rito.

Detto onere, riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell'art.366, n. 6, cod.proc.civ., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza dellacedu , sez.

I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non è rispettato se il motivo non trascrive adeguatamente il contenuto degli atti medesimi, in modo tale da soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione fondato sulla idoneità delle censure a consentire la decisione (v.

Cass. n. 12481 del 2022;Cass. n.6769 del 2022 ; v., anche, Cass., sez. un., n. 8950 del 2022); 14.con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; 15.l’omissione è riferita agli «altri motivi di impugnazione» che non sarebbero stati presi in considerazione dalla Corte di appello a sostegno dell’inammissibilità della acquisizione della produzione documentale da parte del giudice di primo grado; 16.i rilievi sono inammissibili perché, oltre a non essere specifici, pongono questioni non di fatto - ma di diritto - estranee al paradigma censorio evocato (v., ex plurimis, in motiv.

Cass. nr.32759 del 2021); 17.con il terzo motivo è dedotta la nullità della CTU ai sensi dell’art. 345 cod.proc.civ. perché fondata su una serie di documenti non acquisiti legittimamente al processo; 18.anche il terzo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità per le medesime ragioni esposte in relazione al primo motivo; 19.conclusivamente il ricorso va r espinto , con le spese che vengono liquidate secondo soccombenza; 20.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore dell'INAIL, in Euro 8.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA - ricorrente - contro R.G.N. 9654/2017 - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA]: 1. la società in dicata in epigrafe agiva , con azione di accertamento negativo del credito, nei confronti dell’INAIL; controversa l’effettiva esposizione debitoria della cooperativa istante, il Tribunale respingeva la domandaproposta; 2. l a Corte di appello di Roma , investita dell’impugnazione della parte privata, accoglieva parzialmente il gravame e accertava lasussistenza di un debito minore , al momento della instaurazione della lite; per il resto, rigettava l’appello della società cooperativa; 3. avverso la decisione , ha proposto ricorso per cassazione Dimensione Lavoro e Sviluppo cooperativa a r.l. con tre motivi; 4. ha resistito con controricorso l’INAIL; 5. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: 6. con il primo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 437 cod.proc.civ. nonché motivazione apparente; 7. le censure investono l’attività processuale de i Giudici di meritoe, in particolare, l’esercizio di poteri officiosi in relazione a documenti tardivamente prodotti, senza che neppure fosse motivata l’indispensabilità degli stessi; il riferimento è a lle consulenzetecniche, i cui esiti sono stati recepiti dai giudicant i ; 8. il motivo è, complessivamente, da respingere; 9. quanto, in particolare, alla denuncia di un vizio motivazionale, le censure, da un lato, non sono illustrate secondo i principi di Cass., sez. un., nn. 8053 e 8054 del 2014 (costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici), dall’altro, non evidenziano una carenza o una contraddizione irrimediabilidel ragionamento decisionale, atte a integrare la violazione dell' art. 360 nr. 4 c od .p roc .c iv . Quest’ultima disposizione , per il tramite dell' art. 132 n r. 4. cod.proc.civ., infatti, dà rilievo unicamente all'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., sez. un., n. 8053 citata); 10.nello specifico, la Corte di appello ha po sto a fondamento del decisum gli esiti della relazione peritale espletata dinanzi al Tribunale. Ha gi udica to l’elaborato corretto, motivato, supportato dalla documentazione allegata e non contraddetto dai rilievi della parte qui ricorrente. Ai motivi di appello, la Corte territoriale ha, poi, opposto anche le risultanze di una seconda consulenza, disposta in sede di gravame; 11.l’adesione al p arere de i consulent i tecnic i d'ufficio delinea il percorso logico della decisione e costituisce una adeguata motivazione; 12.è principio di questa Corte che il Giudice di merito non sia tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni per le quali aderisce alla relazione peritale: il richiamo, anche per relationem dell'elaborato, implica una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 11917 del 2021; di recente, Cass. nr. 33118 del 2023, punto 18 , con relativi richiami); 13.potrebbe, piuttosto, discutersi della plausibilità della operata adesione; tuttavia, sul piano d ella correttezza della decisione, i rilievi sono genericamente sviluppati, senzache vi sia neppure la trascrizionedelle due consulenze, necessarie a verificare la fonda tezza delle critiche. C ome argomentati, i rilievi si pongono in contrasto con l'onere dispecificità richiesto dal codice di rito. Detto onere, riferito alla puntuale indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell'art.366, n. 6, cod.proc.civ., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza dellacedu , sez. I, 28 ottobre 2021 (r.g. n. 55064/11), non è rispettato se il motivo non trascrive adeguatamente il contenuto degli atti medesimi, in modo tale da soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione fondato sulla idoneità delle censure a consentire la decisione (v. Cass. n. 12481 del 2022;Cass. n.6769 del 2022 ; v., anche, Cass., sez. un., n. 8950 del 2022); 14.con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; 15.l’omissione è riferita agli «altri motivi di impugnazione» che non sarebbero stati presi in considerazione dalla Corte di appello a sostegno dell’inammissibilità della acquisizione della produzione documentale da parte del giudice di primo grado; 16.i rilievi sono inammissibili perché, oltre a non essere specifici, pongono questioni non di fatto - ma di diritto - estranee al paradigma censorio evocato (v., ex plurimis, in motiv. Cass. nr.32759 del 2021); 17.con il terzo motivo è dedotta la nullità della CTU ai sensi dell’art. 345 cod.proc.civ. perché fondata su una serie di documenti non acquisiti legittimamente al processo; 18.anche il terzo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità per le medesime ragioni esposte in relazione al primo motivo; 19.conclusivamente il ricorso va r espinto , con le spese che vengono liquidate secondo soccombenza; 20.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore dell'INAIL, in Euro 8.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13,
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