CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14943/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, Raffaele PICCIRILLO, che ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano, quale Giudice dell’esecuzione,giudicando in sede di rinvio conseguente all’annullamento pronunciato dalla I Sezionepenale (sentenza n. 24389/2025), ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplinadel reato continuato in relazione alle condanne riportate da [OSCURATO:PERSONA] con le seguentiquattro sentenze, relative a delitti di varia natura commessi in Seminara e Corigliano tra il1992 e il 2013:- 1) sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (irrev. il26/06/2000) in relazione ai reati di cui agli art. 73 e 74 T.U.L.S. commessi fino a25/11/1992 (c.d. processo ‘Ponente’);- 2) sentenza del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrev. il19.6.2014, per i delitti di cui all’art. 416-bis cod.pen. e due reati-fine commessi dall’aprile2007 al dicembre 2008 (c.d. processo ‘Artemisia’);- 3) sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro in data 30.9.2014, irrev. il23.9.2015, in relazione ai reati di cui agli artt. 73 TULS e 7 Legge n. 203 del 1991, art. 14Legge n. 497/1974, art. 23 Legge n. 110/1975, art. 648 cod. pen. commessi il 13/01/2013;- 4) sentenza del Tribunale di Palmi in data 6.2.2013, irrev. il 6.7.2013, per il delittodi cui all’art. 9 della Legge n. 1423 del 1956, commesso fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].1.1.Con l’ordinanza annullata, il Tribunale di Milano aveva accolto l’istanza ericonosciuto il vincolo della continuazione tra i giudicati di cui alle suddette sentenze,ritenendo, quanto ai delitti di cui alle prime due sentenze, risultare, dalla seconda (c.d.processo ‘Artemisia’), la sussistenza di una continuità tra l'associazione finalizzata alnarcotraffico del 1992 e quella mafiosa del 2007, e, con riguardo alle sentenze di cui aipunti 3) e 4), trattarsi di reati commessi dall'istante durante la latitanza e con i quali ilricorrente non solo si era assicurato il perdurare di tale condizione, ma aveva ancheagevolato la cosca di appartenenza, risultando perciò anch'essi espressione di un unicodisegno criminoso.1.2. Con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione ha annullato la suddettaordinanza, per essere stata trascurata la rilevante distanza temporale tra gli addebitiassociativi ex artt. 74 TULS (1992) e 416-bis cod. pen. (dal 2007 al 2008) e per esserestata confusa l’unitaria programmazione dei delitti con l’accertata sussistenzadell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., eludendo il consolidato principiogiurisprudenziale per il quale «È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazionead associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmenteche questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato afare ingresso nel sodalizio», posto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione deireati-fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sortadi automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficiosanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersiin continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 23818 del22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01).1.3. Con l’ordinanza impugnata, il giudice del rinvio ha ritenuto insuperabili le rilevatecarenze di elementi sintomatici della medesima deliberazione criminosa; in particolare, haconsiderato:- l’intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dall’addebito di associazione mafiosa nellasentenza del 1999, che lo condannava per la sola associazione dedita al narcotraffico;- la sopravvenuta condanna di [OSCURATO:PERSONA] per un delitto di associazione mafiosa commessoquindici anni dopo, con un programma delittuoso circoscritto ad attività estorsive;- la distanza temporale (oltre vent’anni) tra le condotte di detenzione illegale di armie quelle di traffico di sostanze stupefacenti accertate con la sentenza del 2014;- l’estemporaneità e la distanza temporale della violazione della sorveglianza specialeaccertata con la sentenza del Tribunale di Palmi del 2013;- il diverso ambito geografico dei due delitti associativi e la loro disomogeneitàprogrammatica;- l’insufficienza della mera comune contestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 dellaLegge n. 203 del 1991 a giustificare l’unificazione sanzionatoria.2.Il ricorso per cassazione, per il tramite dei difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA]Cristallo e [OSCURATO:PERSONA], è affidato a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiestiper la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo, denunciano erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod.proc. pen. per mancato approfondimento e mancata verifica delle condizioni indicative dellacontinuità tra l’associazione dedita al narcotraffico realizzatasi nel 1992 e quella mafiosadel 2007.2.1.1. Il giudice di rinvio, pur avendo dato atto che le due sentenze di primo e secondogrado del processo ‘Artemisia’ divergono quanto alla esistenza della [OSCURATO:PERSONA] ‘[OSCURATO:PERSONA]’, primadella faida oggetto del processo, esistenza esclusa dalla Corte di appello soprattutto conriferimento alla posizione del ricorrente, ponendo “una netta soluzione di continuità” fra ledue associazioni, ha incentrato il proprio scrutinio su un tale giudizio che, tuttavia, aleggere la sentenza, non appare affatto tranciante; in realtà, il giudice dell’esecuzionetrascura di considerare come in molte “parti della sentenza il giudizio di mafiosità del Caiaè inequivocabilmente percepibile e puntualmente valorizzato dalla stessa sentenza dellaCorte di appello” nel processo Artemisia. In sostanza, l’ordinanza impugnata non ha datoseguito al mandato che richiedeva di approfondire con valide argomentazioni l’affermazionedel giudice di primo grado del processo Artemisia, che aveva ritenuto che “già prima dellaesplosione della faida la cosca [OSCURATO:PERSONA] aveva una struttura ben definita”. In realtà, al di làdella statuizione contenuta nel dispositivo di secondo grado, la stessa Corte di appello, inmotivazione, definiva il [OSCURATO:PERSONA] ‘mafioso di rango’, e lo considerava come soggetto connotatoda immanente mafiosità già prima dello scoppio della faida oggetto del processo Artemisia.La verifica degli elementi sintomatici sussumibili già in passato nel paradigma di cui all’art.416-bis cod. pen. - sostiene la difesa ricorrente - sarebbe dovuta passare attraversol’analisi (pg. 56 e ss. della sentenza di appello Artemisia) di ulteriori elementi, quali icolloqui intercettati, i riferimenti alla costante disponibilità di armi da parte del clan, lacondizione di latitanza di alcuni esponenti di spicco che, tuttavia, risultavano presenti sulterritorio di Seminara, le intercettazioni in carcere, da cui emergeva la solidarietà al Caianel momento più delicato della faida, elementi tutti sintomatici della preesistenza dellaconsorteria di stampo familiare nella quale si riconosce implicitamente che il [OSCURATO:PERSONA] ricopriva,anche durante la detenzione, un ruolo di vertice.2.1.2. D’altronde, i collaboratori di giustizia riferivano della risalente presenza aSeminara della cosca [OSCURATO:PERSONA], dedita al traffico di stupefacenti, prevalentemente nel nordItalia, ma in rapporto di collaborazione con le altre famiglie dedite in Seminara alleestorsioni.2.1.3. L’ordinanza impugnata è illogica anche nella parte in cui evita di confrontarsicon gli argomenti spesi dalle sentenze di merito con riguardo al medesimo ambitoterritoriale in cui si sono consumati gli episodi delittuosi relativi ai primi due processi,ovvero i comuni di Seminara e Sinopoli, e solo in via residuale in Liguria, anche consovrapposizione di soggetti coinvolti nei due processi.2.1.4. Così come omette di valutare, ai fini dell’arco temporale in cui si sono svolti ifatti relativi alle due associazioni, che, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia,emergeva che l’antefatto storico dell’allontanamento della cosca [OSCURATO:PERSONA] da Seminara e ilrafforzamento economico proveniente dal traffico di stupefacenti come accertato nelprocesso ‘Ponente’, fossero fatti prodromici a una più efficace contrapposizione alla coscadominante a Seminara, quella dei Gioffrè, cosicchè, le condotte accertate nel processo‘Ponente’ dovevano essere considerate l’antefatto logico di quanto accaduto all’interno delprocesso ‘Artemisia’.2.2. Con il secondo motivo, si deduce erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. inrelazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra le sentenze di cuiai punti 1,2,3 dell’ordinanza impugnata.2.2.1. Si deduce che l’ordinanza impugnata ha argomentato solo in merito all’assenzadi requisiti fra le sentenze n. 2 e 3, mentre ha del tutto trascurato la sentenza di cui alpunto n. 1., sebbene lo stesso ricorrente avesse ammesso come lo stupefacente rinvenutonella sua disponibilità presso il covo della latitanza (oggetto della sentenza sub 3) fosseuna residua partita della più ampia detenzione contestata nel processo ‘Ponente’ (sentenzadel punto 1).2.2.2. Ma anche con riguardo al negato vincolo della continuazione tra le sentenze sub2) e 3), per la distanza temporale tra i fatti giudicati nelle due sentenze, la diversitàterritoriale e la non omogeneità delle violazioni, manca una opportuna riflessione, dalmomento che, come emerge dagli elementi depositati, il [OSCURATO:PERSONA], durante la latitanza, sipreoccupava di mantenere finanziariamente la ‘famiglia’ ben oltre il termine di cessazionedella condotta associativa di cui al processo Artemisia (dunque oltre il 2008), e commettevareati di armi e droga, continuando a svolgere il ruolo apicale del sodalizio mafioso, elementideponenti per la sussistenza del vincolo della continuazione tra la condotta oggetto dellasentenza sub 3 e quella giudicata nel processo ‘Artemisia’.2.2.3. La latitanza di [OSCURATO:PERSONA] iniziava nell’ottobre 2008 e cessava a gennaio 2013, quandogli venivano contestati i reati di detenzione di un’arma e di sostanze stupefacenti (sentenzasub 3), cosicchè, tali ultimi reati sono stati commessi durante la latitanza, assicurando alricorrente l’esercizio permanente delle funzioni apicali del sodalizio di cui al processoArtemisia. Il ruolo verticistico di organismo mafioso armato, il pregresso stato di latitanza,erano chiari indici rivelatori della pregressa programmazione del proprio agire, tanto inadesione alla opinione prevalente nella giurisprudenza recente, c.d. teleologico-programmatica.3. Analoghi vizi sono dedotti con il terzo motivo in relazione al mancato riconoscimentodella continuazione tra le sentenze di cui ai punti 1),2),3) rispetto a quella sub 4), con cuiil ricorrente è tato condannato per la violazione della misura di prevenzione essendosi datoalla latitanza. Si contesta la logicità della valutazione operata dal provvedimentoimpugnato, che ha ritenuto la condotta in questione meramente occasionale e nonanticipatamente programmata. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dandosi alla latitanza, si sottrasse alla misuradi prevenzione ma anche alla esecuzione della ordinanza cautelare emessa nelprocedimento ‘Artemisia’, sicchè, al momento dell’arresto, le condotte erano coincidenti.Si sostiene che, quando si diede alla latitanza, continuando a mantenere il comando delclan e dedicandosi alla vendita di armi e di droga, per favorire l’associazione, comeaccertato dalla sentenza sub 3), che ha ravvisato la aggravante dell’agevolazione mafiosa,egli si era rappresentato quelle condotte indicate nella sentenza sub 3.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso non è fondato.2. Come premesso, il provvedimento impugnato è stato adottato in sede di rinvio.Con l’ordinanza annullata dal Giudice di legittimità, il Tribunale di Milano, quale Giudicedell’esecuzione, aveva accolto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] riconoscendo il vincolodella continuazione tra i reati di cui alle ricordate quattro sentenze. Con il ricorso percassazione, il Pubblico Ministero aveva lamentato, in primo luogo, che, nella ordinanza inquella sede impugnata, non si era tenuto conto del verdetto assolutorio pronunciato nelprocesso c.d. ‘Ponente’ in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., negando lasussistenza, alla data del 25/11/1992, di una associazione per delinquere di tipo mafiosodenominata “[OSCURATO:PERSONA]” operante nel territorio di Seminara, condannando il ricorrente,invece, per il delitto di cui all’art. 74 T.u. stupefacenti, ma, in relazione a una associazioneoperante nel territorio del ponente Ligure. [OSCURATO:PERSONA], nel processo ‘Artemisia’, [OSCURATO:PERSONA] era statoritenuto colpevole di associazione di tipo mafioso, quale intraneo nella cosca ‘[OSCURATO:PERSONA]-Gioffrè‘ngrisi’ operante a Seminara negli anni 2007/2008, e si era escluso che egli avesse fatto partein precedenza di una cosca realmente esistente. Con un secondo motivo, il P.M. ricorrenteaveva denunciato violazione dell’art. 671 cod. proc. pen., giacchè le associazioni oggetto deiprocessi ‘Ponente’ e ‘Artemisia’ sono nate e hanno operato in contesti diversi e fisicamentelontani, a distanza di quindici anni di distanza, con finalità eterogenee, elementi ostativi alriconoscimento della continuazione.2.1. La sentenza rescindente ha ritenuto entrambi i motivi di ricorso fondati e haannullato in toto il primo pronunciamento. Come è noto, il giudice del rinvio è investito dipieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, puòrivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolatoall'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla pienarivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire asoluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023- dep. 2024. Lombardi, Rv. 28580102), essendo chiamato a compiere un nuovo completoesame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza èstata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dalgiudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottopostial suo esame (Sez. 3, n. 7882 del 10 gennaio 2012, Montali, Rv. 252333).2.1.1. Occorre, quindi, dare atto, del contenuto del vincolo di rinvio: la Corte dicassazione ha riscontrato un vizio di motivazione complessivo rispetto ai motivi di ricorso inquella sede prospettati, che contemplavano la necessità di una valutazione individualizzatadegli indici rivelatori del medesimo disegno criminoso, richiedendo un confronto diretto conla posizione del condannato [OSCURATO:PERSONA], onde valutare se egli – con riferimento ai dei delittida lui commessi – «sin dal primo delitto, relativo a un traffico di stupefacenti commesso nel1992 in Liguria, avesse programmato di costituire o di divenire partecipe, nel 2007-2008, diun’associazione di tipo mafioso, a cui era in quel momento estraneo, e di commettereestorsioni, verificando la sussistenza di uno o più degli elementi sintomatici, qualil’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le causali e le modalità dellacondotta» , specificando che, anche nell’accertare la continuazione tra reati associativi, «nonè sufficiente il riferimento alla tipologia del reato ed all’omogeneità delle condotte, ma occorreuna specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla lorocontinuità nel tempo, al fine di accertare l’unicità del momento deliberativo e la sua successivaorganizzazioni, comunque denominate, ovvero ad una medesima organizzazione (Sez. 5 n.2900 del 26/04/2021, Rv.281375).»( Così la sentenza rescindente).2.1.2. Analoga censura è stata mossa alla motivazione con la quale la prima ordinanzaaveva rinvenuto elementi sintomatici di una unicità di disegno criminoso tra i delitti giudicaticon le sentenze dei processi ‘Ponente’ e ‘Artemisia’, e quelli giudicati con le due sentenzesuccessive del 30/09/2014 e del 06/07/2013, richiedendo al giudice del rinvio, in ragionedell’ampio arco temporale intercorso tra la commissione dei fatti giudicati nei primi dueprocessi e quelli commessi successivamente, «una valutazione molto approfondita circa laloro ritenuta unicità di programmazione».3. Tanto premesso, si osserva come la tesi difensiva posta a fondamento del primo motivodi ricorso sia incentrata sul recupero della contestualizzazione mafiosa della vicenda del 1992come asserita dal giudice di primo grado, onde sostenere la affermazione di una continuitàtra l’associazione ex art. 74 dpr 309/90 realizzatasi nel 1992 e quella ex art. 416-bis cod.pen. del 2007, che, però, non ha trovato conferma nel giudizio definitivo, dal momento che,come ricordato nell’ordinanza impugnata, il processo ‘Ponente’ ha negato l’esistenza nel 1992di un’associazione di tipo mafioso, e, comunque, ne ha escluso la appartenenza del [OSCURATO:PERSONA], che,appunto, è stato definitivamente assolto, in quel processo, dal delitto di cui all’art. 416-biscod. pen.3.1. Nella medesima ottica recuperatoria di un preesistente coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] indinamiche associative di tipo mafioso, si richiama il riferimento, contenuto nelle sentenze dimerito del processo cd. ‘Artemisia’, a una fama criminale del [OSCURATO:PERSONA], che, però, era spesa perl’esercizio di attività estorsive, a distanza di quindici anni dai fatti oggetto della condannaprecedente, avente riguardo, come detto, a differenti tipologie criminose; si riproduconoinformazioni probatorie corroborative della risalente esistenza della cosca [OSCURATO:PERSONA], ma non delruolo assuntovi dal ricorrente negli anni ’90, e si formula il richiamo di massimegiurisprudenziali e sociologiche che ammettono in linea teorica la possibile continuità tragruppi criminali e la continuazione tra reati associativi, senza misurarsi, in concreto, con gliindizi temporali, modali e geografici che devono concretizzare l’unità deliberativa.3.2. Ma in tal modo, il ricorso, oltre a non confrontarsi con la motivazione spesa dalgiudice di merito nel provvedimento impugnato - che, nell’escludere la sussistenza di elementidi sostegno a un’ideazione unitaria dei reati da parte del [OSCURATO:PERSONA], ha considerato, quanto ai reatiassociativi, l’assenza di continuità temporale e territoriale, la disomogeneità delle violazioniquanto priva di illogicità manifeste, non è censurabile in questa sede - mira di fatto ariproporre il medesimo percorso logico già censurato dal giudice rescindente, che ha posto inluce la necessità che, ai fini della continuità criminosa, si faccia riferimento ai delittieffettivamente commessi, e per i quali vi sia stata condanna, onde acclarare se, fin dal primodelitto, relativo a un traffico di stupefacenti commesso nel 1992 in Liguria, il [OSCURATO:PERSONA] avesse giàprogrammato di associarsi, a distanza di quindici anni, a una associazione mafiosa, a cui aquel tempo era estraneo. Il primo motivo è, dunque, infondato.4. Analogamente infondati sono gli altri due motivi, con i quali l’ordinanza impugnata ècensurata nella parte in cui ha negato la continuazione tra i due delitti associativi e i reati dicui ai precedenti punti 3) e 4).4.1. Quanto al delitto sub 3), anche in questo caso il provvedimento impugnato haescluso, del tutto ragionevolmente, la sussistenza di indici rivelatori del medesimo disegnocriminoso, tenendo conto della notevole distanza temporale rispetto ai fatti associativipregressi e della assenza in tal caso sia di contiguità territoriale che di omogeneità delleviolazioni, osservando come non siano ricavabili, neppure dalla sentenza di merito che hariconosciuto la circostanza aggravante di cui all’art. 7 della legge n. 203 del 1992 (oggicontenuta nell’art. 416 -bis.1. cod. pen.), elementi fattuali da cui desumere la antecedenteideazione e programmazione, durante la direzione del sodalizio mafioso di cui alla sentenzasub 2, neppure nel momento in cui decideva di rendersi irreperibile.4.2. Rispetto a tali argomenti la difesa propone una alternativa ricostruzione che,tuttavia, non si presenta idonea a scardinare il ragionamento seguito dal giudice di meritoperché avulsa dalla rilevantissima distanza temporale tra i fatti, che di per sé sola rendeimplausibile l’ipotesi della contestuale deliberazione criminosa, con argomenti coerenti conla natura dell'istituto della continuazione, e conformi a consolidati canoni ermeneutici,secondo i quali l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art.81, comma secondo, cod. pen., richiamato per la fase esecutiva dall'art. 671 cod. proc. pen.,postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberatouna serie di condotte criminose, mentre non coincide con il programma di vitadelinquenziale del reo, che esprime, invece, la sua opzione a favore della commissione diun numero non predeterminato di reati, i quali, seppure dello stesso tipo, non sonoidentificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelino una generale propensionealla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni eopportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615). Si vuole dire –ribadendo quanto già osservato dalla sentenza di annullamento - che non può la merainclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, quand’anche dovuta ad una determinatascelta di vita, o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel temposecondo contingenti opportunità, integrare di per sè l'unitaria e anticipata ideazione di piùcondotte costituenti illecito penale, che, per caratterizzare l'istituto disciplinato dall'art. 81,secondo comma, cod. pen., debbono risultare già insieme presenti alla mente del reo (Sez.1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896), quantomeno in termini di una progettualità giàinsorta nelle linee essenziali in occasione della commissione del primo dei delitti accertati.Insomma, non vanno confuse la ricaduta nel reato o l'abitualità a delinquere con gli elementidistintivi dell'istituto della continuazione, ovvero con il caratteristico elemento intellettivo(unità di ideazione abbracciante i diversi reati commessi) necessario alla riduzione ad unitàquoad poenam, dei vari episodi delittuosi compiuti (Sez. 2, n. 2932 del 24/09/1982 (dep.1983 ) Rv. 158309). Ed è per questo, per l’autonomia di tali piani valutativi, giacchè l'art. 81cod. pen. non pone limiti temporali all’applicazione dell'istituto della continuazione, che siafferma come, in astratto, la continuazione nel reato non sia esclusa dal fatto che un notevolelasso di tempo separi la commissione di un episodio delittuoso dagli altri, purchè emerga dadati positivi, sia pure in via indiretta e logica, l'appartenenza dei fatti delittuosi ad un'unicamatrice ideativa (Sez. 4, n. 6386 del 05/11/1981 (dep. 1982 ) Rv. 154388). Mentre, alcontrario, non è riconoscibile l'unicità del disegno criminoso, ai fini della affermazione dellasussistenza del vincolo della continuazione, sulla sola base del non eccessivo intervallo ditempo intercorso tra i vari episodi criminosi e della identità delle norme violate, non essendotali elementi di per sè idonei a dimostrare che tutti gli episodi anzidetti siano stati frutto diuna originaria determinazione volitiva, e non invece di un generico programma di attivitàdelinquenziale il quale ben può realizzarsi nella commissione, anche a distanza ravvicinata, diidentiche violazioni di legge ciascuna delle quali, però, occasionata da impulsi contingenti.(Sez. 1, n. 2059 del 11/05/1992 Cc. (dep. 05/06/1992 ) Rv. 190530). Né rileva che tra altrianaloghi fatti di reato precedenti la continuazione sia stata invece riconosciuta, essendo ovvioche l'ennesima reiterazione delle stesse condotte criminali possa determinare, alla luce dinuovi elementi di valutazione fondati su fatti diversi, una diversa considerazione del profilocriminale dell'imputato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Rv. 24886201).4.3.Posto, quindi, che in tema di applicazione della disciplina del reato continuatoin fase esecutiva, l'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizioneper la configurabilità della continuazione non può identificarsi con la generale inclinazione acommettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati traloro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre inessere reati della stessa indole o specie, determinata o accentuata da talune condizioni psico-fisiche (come la tossicodipendenza), ciò che rileva, invece, è che le singole violazionicostituiscano parte integrante di un unico programma criminoso deliberato fin dall'inizio nellelinee essenziali per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungeràl'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo. Ed è taleprogramma criminoso a dovere essere positivamente e rigorosamente provato, gravando ilrelativo onere sulla parte che invochi la continuazione, non giovando a tale fine la meraindicazione dell'identità delle norme di legge violate, la loro prossimità temporale, lamedesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze costituenti indicisintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosae di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti concernenti isingoli reati (Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016 -dep. 30/08/2016, Rv. 267580), e non probantidella preventiva deliberazione a delinquere che ne avrebbe unificato l'ideazione anteriormentealla loro singola commissione.» (Sez. 1, n. 5618 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196545 –01).5. Di tali coordinate ermeneutiche l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione,avendo operato una valutazione congrua e logica, laddove, con riguardo alle vicende qui inesame, il Giudice dell’esecuzione, come si è già ricordato, ha dato atto della eterogeneità dellecondotte, della disomogeneità spazio – temporale e della inverosimiglianza della prospettazionedifensiva secondo cui, fin dal 1992, anno in relazione al quale vi è stata condanna per il delittodi cui all’art. 74, il ricorrente, già coinvolto in contesti associativi operanti in Seminara, purrisultando assolto dal delitto di cui all’art. 416 -bis cod. proc. pen. con la sentenza resa nelprocesso c.d. Ponente, che dubitava finanche della stessa esistenza della associazionedenominata clan ‘[OSCURATO:PERSONA]’.5.1. Allo stesso modo, risulta adeguatamente argomentato il diniego del vincolo dellacontinuazione con riguardo alla condotta di cui alla sentenza sub 3 (reato di cui all’art. 73 d.P.R.n. 309/1990), per non essere emersi, se non nell’assertiva prospettazione difensiva, elementiconcreti significativi della originaria prefigurazione e rappresentazione della successivacommissione di altri reati, sempre a distanza di anni, anche disomogenei tipologicamente eterritorialmente.5.2. Lo stesso è a dirsi con riguardo al quarto delitto, in relazione al quale il diniego delgiudice a quo si fonda sulla ritenuta occasionalità ed estemporaneità della condotta (violazionedella misura di prevenzione), senza che possa apprezzarsene alcuna illogicità che la difesaricorrente affida al tentativo di propugnare una non consentita diversa valutazione degli elementifattuali, come si ripete, non arbitrariamente valutati dal giudice di merito.6. In conclusione, la motivazione dell’ordinanza impugnata non impatta nelle denunciateillogicità mentre il ricorso mira a confutare la valutazione del giudice di merito senza farneemergere i vizi che pure denuncia. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena