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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 maggio 2024

Cassazione n. 37225/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che chiest il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato, per il Ministero resi .tente, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 maggio 2024 la Corte di appello di To ino ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dov ta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere dal 23 ottobre 2012 - data in cui veniva tratto in arresto - al 20 giugno 2017 - dat in cui veniva rimesso in libertà, per poi essere definitivamente assolto da l'addebito con sentenza emessa da questa Corte di cassazione in data 1 febb aio 2021, che annullava senza rinvio la decisione dei giudici di appello.

La misura cautelare nei confronti del Marino fu dispo ta in quanto gravemente indiziato di appartenere ad una associazione di stampi mafioso.

1.1. Più in particolare, l'ordinanza impugnata ha ritenuto sus istente la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando c e, nel giudizio di cognizione, pur conclusosi con pronuncia assolutoria, è emersa la partecipazione del Marino al sostentamento di detenuti intranei ad una cosca di ' drangheta.

Così facendo, egli prese parte alla c.d. colletta, promossa in favore degli affiliati in carcere, ponendo in essere una condotta gravemente co posa.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Mari o, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, com a 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con un unico motivo si deduce inosservanza ed erron a applicazione della legge processuale penale (art. 314 cod. proc. pen.), e vizio dela motivazione.

I giudici della riparazione sono incorsi in errore nel ritene e gravemente colposa la condotta del ricorrente, in quanto la giurisprudenz di legittimità richiede una particolare connotazione della negligenza o imprude za, ovvero che sia eclatante e macroscopica.

Connotazione non certo ipotizzabile nel caso in esame, in qu nto il Marino si relazionava con il padre ed un fratello gemello, e su richiesta del pri o partecipava ad un'unica colletta per raccogliere una piccola somma di denar da versare ad alcuni parenti della madre del richiedente.

In questa prospettiva non solo non è ipotizzabile l'esi tenza di una frequentazione ambigua, ma nemmeno di quel comportamen o gravemente colposo che la giurisprudenza di legittimità richiede quale ca sa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

Anche il comportamento tenuto dal richiedente prima del a carcerazione subita, e dopo la sua rimessione in libertà, non ha contribuito all emissione del provvedimento restrittivo adottato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha presentato requisito ia scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il Ministero dell'Economia e delleMnanze, attraverso l'Avvocat' ra dello Stato, ha depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso per l'ina missibilità del ricorso, con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostan iale, è compito del giudice della riparazione valutare se l'imputato, con una condo ta gravemente negiigente o imprudente, abbia colposamente indotto in ing nno l'autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'a ozione di una misura cautelare.

In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene q indi ad essere contemperata in rapporto al dovere di responsabilità gravante su t tti i consociati.

2.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione ha più volte ribadito che il giudice della riparazione deve procedere ad na autonoma valutazione delle risultanze processuali rispetto al giudice penale.

Ciò in quanto è suo compito stabilire non se determi ate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'event "detenzione" (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 2036 8 - 01; conf., Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01).

La valutazione deve essere effettuata ex ante, e ricalca qu Ila eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volt a verificare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primi' luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela pote se desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente sm ntita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorre te (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

Tali comportamenti possono essere, come detto, di tipo ext a-processuale (ad es., grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da a er dato causa all'imputazione, violazione di legge o regolamenti) o process ale (ad es., autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi).Il giudice della riparazione, quindi, non può ritenere provati f tti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, ovvero non provi te circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 46469 d I 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, •uaresima, Rv. 270039; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella, Rv. 250385 - 01).

2.2. Nel caso in esame la Corte distrettuale si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il pro ilo logico e nel rispetto delle norme applicabili, che la condotta del Marino aveva s stanzialmente contribuito ad ingenerare la rappresentazione di un agire illeci» dal quale è scaturita, con rapporto di causa-effetto, la detenzione ingiustamen e sofferta.

Il giudice della riparazione, in maniera tutt'altro che illogic , ha messo in evidenza come Marino AntonincOrésMite insieme al padre (poi condannato in via definitiva quale associato mafioso) e ad un fratello, ad una co letta in favore dei sodali detenuti, per effetto della ordinanza emessa nel procedimento convenzionalmente denominato "Minotauro", poiché indiziati di a partenere alla c.d. locale di Chivasso.

I conferenti erano 13, mentre l'importo era predeterrn nato nel suo ammontare.

I giudici del merito, e la stessa Corte di cassazione chiama a a delibare il ricorso del Marino (cfr., Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017), hanno riconosciuto il carattere sostanzialmente obbligatorio del contributo, affermando he il prendere parte ad una simile raccolta - peraltro non in posizione marginale - integra un indizio particolarmente grave della condotta associativa che, se orroborato da altri elementi, può condurre alla condanna tanto del contribue te quanto del beneficiario.

Nel suo secondo intervento questa Corte di legittimità ha poi affermato che l'insieme degli elementi emersi a carico del Marino eran dimostrativi dell'appartenenza ad un contesto mafioso, valutabile per l'adozio e di misure di prevenzione, anche alla luce di pregressi contatti con ambienti alavitosi (cfr., Sez. 6, n. 9520 del 1/02/2021, p. 8).

Pertanto, come rilevato anche dal [OSCURATO:PERSONA] re Generale, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dell'orientam nto di questa Corte secondo cui le frequentazioni ambigue possono integrare un c mportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'inde nizzo, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di sogge ti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, . 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475).

A tal proposito basti considerare che è da ritenere gravem nte colposo il comportamento imprudente o negligente che, valutato con il pa annetro dell'id quod plerumque accidit, "sia tale da creare una situazione di allar e sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurez a collettiva" e renda prevedibile, anche se non voluto, l'intervento dell'autorità gi diziaria.

Alla stregua di tale impostazione è stata ritenuta l'incidenz causale delle frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivam nte ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificat da rapporti di parentela (Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv 238782).

Nella specie il giudice della riparazione, attraverso il richia o all'esito del giudizio di merito, non solo ha collocato la colletta nell'ambito egli strumenti solidaristici che contraddistinguono le associazioni di stampo mafioS (cfr., Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, p. 23: " le numerose conversazioni... riv lano la natura e la finalità di tale contribuzione, rendendone palese il significato di assistenza ai sodali"), ma ha anche spiegato perché la condotta potesse prest rsi ad essere letta non tanto alla luce del rapporto parentale, quanto piuttosto c me un indizio di complicità, in quanto il padre (poi condannato quale esponente del consorzio malavitoso) ed il fratello del ricorrente erano contribuenti al tempo 'in libertà.

Del resto, come emerge dalle decisioni menzionate nell'ordina za impugnata (cfr. sempre Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, p. 25), i Marino rac olsero denaro da 13 conferenti, in favore di 8 beneficiari, per cui è priva di rilievo 'affermazione secondo cui l'iniziativa servì ad aiutare due parenti della madre el richiedente (Trunfio e Modafferi, indicati nel ricorso); anche questa Suprema orte ebbe ad evidenziare l'assenza di rapporti di parentela tra alcuni beneficiari d i conferenti (cfr. sempre Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, p. 20).

Il ricorrente, peraltro, non si limitò a versare denaro, ma assi nse un ruolo attivo nella raccolta.

Tale condotta, espressiva di contiguità mafiosa, ha avuto indu bia efficienza causale rispetto alla privazione della libertà personale, in suanto aveva determinato una situazione tale da costituire prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, così da escludere il diritto alla riparazione.

2.3. Deve infine escludersi che la previsione dell'art. 314, c mma 1, cod. proc. pen. - nella parte in cui, come visto, limita l'accesso all'equa riparazione - sia in contrasto con l'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo perché quest'ultima norma impone il riconoscimento dell'indennizzo so, tanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima (Sez. 4, n. 6903 del 02/02/2021, Nasone, Rv. 280929 - 01; conf., Sez. 4, n. 35689 del 09/07/200, , Farris, Rv. 245311 - 01).3.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre invece non vanno liquidate le spes sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi gi risprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza confronta con i motivi di ricorso, e quindi senza offrire un contributo alla dialettica pr cessuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, Ricciardi non mass; in arg mento anche Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264; in ri erimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez. , n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che chiest il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato, per il Ministero resi .tente, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 maggio 2024 la Corte di appello di To ino ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dov ta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere dal 23 ottobre 2012 - data in cui veniva tratto in arresto - al 20 giugno 2017 - dat in cui veniva rimesso in libertà, per poi essere definitivamente assolto da l'addebito con sentenza emessa da questa Corte di cassazione in data 1 febb aio 2021, che annullava senza rinvio la decisione dei giudici di appello. La misura cautelare nei confronti del Marino fu dispo ta in quanto gravemente indiziato di appartenere ad una associazione di stampi mafioso. 1.1. Più in particolare, l'ordinanza impugnata ha ritenuto sus istente la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando c e, nel giudizio di cognizione, pur conclusosi con pronuncia assolutoria, è emersa la partecipazione del Marino al sostentamento di detenuti intranei ad una cosca di ' drangheta. Così facendo, egli prese parte alla c.d. colletta, promossa in favore degli affiliati in carcere, ponendo in essere una condotta gravemente co posa. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Mari o, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, com a 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con un unico motivo si deduce inosservanza ed erron a applicazione della legge processuale penale (art. 314 cod. proc. pen.), e vizio dela motivazione. I giudici della riparazione sono incorsi in errore nel ritene e gravemente colposa la condotta del ricorrente, in quanto la giurisprudenz di legittimità richiede una particolare connotazione della negligenza o imprude za, ovvero che sia eclatante e macroscopica. Connotazione non certo ipotizzabile nel caso in esame, in qu nto il Marino si relazionava con il padre ed un fratello gemello, e su richiesta del pri o partecipava ad un'unica colletta per raccogliere una piccola somma di denar da versare ad alcuni parenti della madre del richiedente. In questa prospettiva non solo non è ipotizzabile l'esi tenza di una frequentazione ambigua, ma nemmeno di quel comportamen o gravemente colposo che la giurisprudenza di legittimità richiede quale ca sa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. Anche il comportamento tenuto dal richiedente prima del a carcerazione subita, e dopo la sua rimessione in libertà, non ha contribuito all emissione del provvedimento restrittivo adottato.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha presentato requisito ia scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delleMnanze, attraverso l'Avvocat' ra dello Stato, ha depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso per l'ina missibilità del ricorso, con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostan iale, è compito del giudice della riparazione valutare se l'imputato, con una condo ta gravemente negiigente o imprudente, abbia colposamente indotto in ing nno l'autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'a ozione di una misura cautelare. In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene q indi ad essere contemperata in rapporto al dovere di responsabilità gravante su t tti i consociati. 2.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione ha più volte ribadito che il giudice della riparazione deve procedere ad na autonoma valutazione delle risultanze processuali rispetto al giudice penale. Ciò in quanto è suo compito stabilire non se determi ate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'event "detenzione" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 2036 8 - 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01). La valutazione deve essere effettuata ex ante, e ricalca qu Ila eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volt a verificare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primi' luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela pote se desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente sm ntita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorre te (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Tali comportamenti possono essere, come detto, di tipo ext a-processuale (ad es., grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da a er dato causa all'imputazione, violazione di legge o regolamenti) o process ale (ad es., autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi).Il giudice della riparazione, quindi, non può ritenere provati f tti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, ovvero non provi te circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 46469 d I 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, •uaresima, Rv. 270039; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella, Rv. 250385 - 01). 2.2. Nel caso in esame la Corte distrettuale si è attenuta a tali principi, avendo ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il pro ilo logico e nel rispetto delle norme applicabili, che la condotta del Marino aveva s stanzialmente contribuito ad ingenerare la rappresentazione di un agire illeci» dal quale è scaturita, con rapporto di causa-effetto, la detenzione ingiustamen e sofferta. Il giudice della riparazione, in maniera tutt'altro che illogic , ha messo in evidenza come Marino AntonincOrésMite insieme al padre (poi condannato in via definitiva quale associato mafioso) e ad un fratello, ad una co letta in favore dei sodali detenuti, per effetto della ordinanza emessa nel procedimento convenzionalmente denominato "Minotauro", poiché indiziati di a partenere alla c.d. locale di Chivasso. I conferenti erano 13, mentre l'importo era predeterrn nato nel suo ammontare. I giudici del merito, e la stessa Corte di cassazione chiama a a delibare il ricorso del Marino (cfr., Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017), hanno riconosciuto il carattere sostanzialmente obbligatorio del contributo, affermando he il prendere parte ad una simile raccolta - peraltro non in posizione marginale - integra un indizio particolarmente grave della condotta associativa che, se orroborato da altri elementi, può condurre alla condanna tanto del contribue te quanto del beneficiario. Nel suo secondo intervento questa Corte di legittimità ha poi affermato che l'insieme degli elementi emersi a carico del Marino eran dimostrativi dell'appartenenza ad un contesto mafioso, valutabile per l'adozio e di misure di prevenzione, anche alla luce di pregressi contatti con ambienti alavitosi (cfr., Sez. 6, n. 9520 del 1/02/2021, p. 8). Pertanto, come rilevato anche dal [OSCURATO:PERSONA] re Generale, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dell'orientam nto di questa Corte secondo cui le frequentazioni ambigue possono integrare un c mportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'inde nizzo, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di sogge ti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, . 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475). A tal proposito basti considerare che è da ritenere gravem nte colposo il comportamento imprudente o negligente che, valutato con il pa annetro dell'id quod plerumque accidit, "sia tale da creare una situazione di allar e sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della sicurez a collettiva" e renda prevedibile, anche se non voluto, l'intervento dell'autorità gi diziaria. Alla stregua di tale impostazione è stata ritenuta l'incidenz causale delle frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivam nte ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificat da rapporti di parentela (Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv 238782). Nella specie il giudice della riparazione, attraverso il richia o all'esito del giudizio di merito, non solo ha collocato la colletta nell'ambito egli strumenti solidaristici che contraddistinguono le associazioni di stampo mafioS (cfr., Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, p. 23: " le numerose conversazioni... riv lano la natura e la finalità di tale contribuzione, rendendone palese il significato di assistenza ai sodali"), ma ha anche spiegato perché la condotta potesse prest rsi ad essere letta non tanto alla luce del rapporto parentale, quanto piuttosto c me un indizio di complicità, in quanto il padre (poi condannato quale esponente del consorzio malavitoso) ed il fratello del ricorrente erano contribuenti al tempo 'in libertà. Del resto, come emerge dalle decisioni menzionate nell'ordina za impugnata (cfr. sempre Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, p. 25), i Marino rac olsero denaro da 13 conferenti, in favore di 8 beneficiari, per cui è priva di rilievo 'affermazione secondo cui l'iniziativa servì ad aiutare due parenti della madre el richiedente (Trunfio e Modafferi, indicati nel ricorso); anche questa Suprema orte ebbe ad evidenziare l'assenza di rapporti di parentela tra alcuni beneficiari d i conferenti (cfr. sempre Sez. 2, n. 53477 del 15/06/2017, p. 20). Il ricorrente, peraltro, non si limitò a versare denaro, ma assi nse un ruolo attivo nella raccolta. Tale condotta, espressiva di contiguità mafiosa, ha avuto indu bia efficienza causale rispetto alla privazione della libertà personale, in suanto aveva determinato una situazione tale da costituire prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, così da escludere il diritto alla riparazione. 2.3. Deve infine escludersi che la previsione dell'art. 314, c mma 1, cod. proc. pen. - nella parte in cui, come visto, limita l'accesso all'equa riparazione - sia in contrasto con l'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo perché quest'ultima norma impone il riconoscimento dell'indennizzo so, tanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima (Sez. 4, n. 6903 del 02/02/2021, Nasone, Rv. 280929 - 01; conf., Sez. 4, n. 35689 del 09/07/200, , Farris, Rv. 245311 - 01).3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre invece non vanno liquidate le spes sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi gi risprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza confronta con i motivi di ricorso, e quindi senza offrire un contributo alla dialettica pr cessuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, Ricciardi non mass; in arg mento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264; in ri erimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez. , n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga
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