CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 46352/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI CATANIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] A seguito delle decisioni emesse dal Tribunale di Catania A 21/12/2022 e dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto con il n. 1129/2023 r.g.n.r. 1. In data 15 luglio 2020 la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini ma all'epoca dei fatti in servizio presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], ha presentato presso la Procura della Repubblica di Ancona una denuncia/querela per diffamazione a mezzo social network (Facebook) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Procura della Repubblica di Ancona, in data 7 settembre 2020, tenuto conto del distretto nel quale prestava servizio il magistrato, ha trasmesso gli atti e alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, competente per territorio ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. 3. La Procura della Repubblica di Caltanissetta, preso atto che nei medesimi fatti erano coinvolti ed erano persone offese il dott. [OSCURATO:PERSONA] e il dott. [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti in servizio presso il medesimo ufficio di Caltanissetta, rilevato un caso di competenza funzionale ex art. 12, comma 1 lett, b), cod. proc. pen., ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Catania. 4. In data 10 marzo 2021 il Procuratore della Repubblica di Catania ha esercitato l'azione penale e il Tribunale, con sentenza del 21 dicembre 2022, ritenuto che dovesse applicarsi il criterio di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., individuato il domicilio dell'imputato in Eboli, ha dichiarato la propria incompetenza e ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Salerno. 5. In data 8 febbraio 2023 il Procuratore della Repubblica di Salerno, preso atto che all'epoca dei fatti l'indagato era domiciliato in Villafrati (PA), in applicazione del criterio di cui all'art. 9 cod. proc. pen. ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. 6. In data 24 marzo 2023 il Procuratore della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato l'azione penale chiedendo che venisse emesso decreto penale di condanna nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione, commesso nei confronti dei magistrati [OSCURATO:PERSONA], Procuratore capo di Caltanissetta, [OSCURATO:PERSONA], Procuratore aggiunto di Caltanissetta, e [OSCURATO:PERSONA], Sostituto procuratore in servizio a [OSCURATO:PERSONA]. 7. In data 29 marzo 2023. il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che in applicazione del criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen. fosse competente il Tribunale di Catania, preso atto del precedente provvedimento emesso da tale ufficio, ha dichiarato la propria incompetenza e ha sollevato conflitto ai sensi dell'art. 28 e 30 cod. proc. pen. 8. In data 6 luglio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel caso di specie sono persone offese tre magistral:i, una delle quali, all'epoca dei fatti, prestava servizio a [OSCURATO:PERSONA]. Al fine di individuare la competenza, pertanto, deve essere individuato il luogo di commissione del reato e, successivamente, si deve applicare il criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen.2. All'indagato è contestato il reato di cui all'art. 595 cod. pen. commesso in danno di un magistrato a mezzo social network, cioè con diffusione a mezzo internet. In tale caso la competenza territoriale deve essere individuata in base al luogo in cui si consuma il reato, cioè quello in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa (Sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008, Buraschi, Rv. 242085 - 01; Sez. 5, n. 4741 del 17/11/2000, PM in ignoti, Rv. 217745 - 01). In assenza di tale elemento soccorre la regola suppletiva di cui all'art. 9 cod. proc. pen. che individua il giudice competente sulla base della residenza o del domicilio dell'autore della condotta. Qualora la residenza o il domicilio siano mutati, d'altro canto, si deve tenere conto del luogo in cui l'indagato aveva il domicilio o la residenza al momento del fatto e non hanno rilievo i comportamenti da questo successivamente tenuti (Sez. 1, n. 411 del 10/12/2008, dep. 2009, confl in Barretta, Rv. 242458 - 01 ). 3. Nel caso di specie, pertanto, la competenza territoriale, tenuto conto di quanto in precedenza indicato deve essere individuata, in prima battuta, in [OSCURATO:PERSONA]. A fronte della circostanza che nel procedimento risulta essere persona offesa un magistrato che prestava servizio in tale sede, di conseguenza, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. la competenza territoriale, come indicato nel provvedimento con cui è stato sollevato il conflitto va attribuita al Tribunale di Catania. P.Q.M. Dichiara la competenza del Tribunale di 'Catania c