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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34241/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 16 dicembre 2022, con la quale la Corte di appello di Torino, decidendo a seguito dell'annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, sostituiva la pena detentiva irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A della rubrica con la misura della semidetenzione per la durata di sei mesi.

Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pur censurando l'incongrua valutazione dei presupposti per la concessione della sanzione sostitutiva applicata dalla Corte di merito, chiede una rivalutazione del trattamento sanzionatorio, che risultava quantificato nel rispetto delle indicazioni enmeneutiche fornite dalla Suprema Corte, in sede di annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 37689 del 08/07/2014, Dori, Rv. 260327 - 01; Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636 - 01).

Ritenuto, per altro verso, che nelle conclusioni scritte presentate dalla diesa del ricorrente, nel giudizio di rinvio svoltosi davanti alla Corte di appello di Torino, era stata chiesta la concessione della :semidetenzione o, in alternativa, la sanzione sostituiva della pena pecuniaria; richiesta in conformità della quale la Corte territoriale si pronunciava.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 16 dicembre 2022, con la quale la Corte di appello di Torino, decidendo a seguito dell'annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, sostituiva la pena detentiva irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A della rubrica con la misura della semidetenzione per la durata di sei mesi. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pur censurando l'incongrua valutazione dei presupposti per la concessione della sanzione sostitutiva applicata dalla Corte di merito, chiede una rivalutazione del trattamento sanzionatorio, che risultava quantificato nel rispetto delle indicazioni enmeneutiche fornite dalla Suprema Corte, in sede di annullamento con rinvio (Sez. 2, n. 37689 del 08/07/2014, Dori, Rv. 260327 - 01; Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636 - 01). Ritenuto, per altro verso, che nelle conclusioni scritte presentate dalla diesa del ricorrente, nel giudizio di rinvio svoltosi davanti alla Corte di appello di Torino, era stata chiesta la concessione della :semidetenzione o, in alternativa, la sanzione sostituiva della pena pecuniaria; richiesta in conformità della quale la Corte territoriale si pronunciava. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il