CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03551/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 25847/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è manifestamente infondato rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'applicazione della recidiva, in considerazione del giudizio negativo correlato alla commissione del reato nel contesto di una attività svolta in modo abituale e organizzato, nonostante le precedenti condanne per reati della stessa indole; rilevato che il ricorrente, pur censurando le argomentazioni della sentenza impugnata, non evidenzia profili di illogicità della motivazione, né travisamenti obiettivi degli elementi diversamente apprezzati dal giudice di merito trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737; Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591). rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio