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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45501/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 del TRIBUNALE di ANCONA-date-avviso—a~r udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Ancona, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa, da applicarsi in continuazione rispetto alla pena applicata con sentenza ormai irrevocabile del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 4 dicembre 2019, per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, n. 3, 61 n. 6, 99 cod.pen. 2.

Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando la carenza della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. ed alla loro responsabilità penale.

3. I ricorsi sono inammissibili, atteso che le censure formulate non sono riconducibili a quelle oggi consentite avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila.

P.Q.

M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] impi [OSCURATO:PERSONA] i' 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 del TRIBUNALE di ANCONA-date-avviso—a~r udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Ancona, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa, da applicarsi in continuazione rispetto alla pena applicata con sentenza ormai irrevocabile del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 4 dicembre 2019, per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, n. 3, 61 n. 6, 99 cod.pen. 2. Gli imputati, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando la carenza della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. ed alla loro responsabilità penale. 3. I ricorsi sono inammissibili, atteso che le censure formulate non sono riconducibili a quelle oggi consentite avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila. P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] impi [OSCURATO:PERSONA] i' 13
Sentenza Cassazione n. 45501/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris