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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 14798/2022

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE TRIESTE nei confronti di: TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Trieste [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con provvedimento in data 12 luglio 2021 il Tribunale di Trieste ha sollevato conflitto positivo di competenza nel procedimento penale nel quale [OSCURATO:PERSONA] era stato citato a giudizio, per rispondere del reato di cui all'art. 642 cod. pen (capo 1) e del reato di cui agli artt. 482, 477 e 61 n. 2 cod. pen (capo 2), rilevando che Renzi, quanto a tale ultimo reato, risultava citato a giudizio anche dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania e che però la competenza in ordine allo stesso spettava al Tribunale di Trieste, essendo stato commesso a Trieste il connesso e più grave reato previsto dall'art. 642 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che sussiste il conflitto positivo di competenza, poiché più giudici sono stati investiti del giudizio, dopo l'esercizio dell'azione penale, per lo stesso fatto - come risulta dalla lettura delle imputazioni del reato di cui agli artt.482 e 477 cod. pen. mosse nei due procedimenti - attribuito allo stesso imputato.

2. Il reato di cui sopra risulta connesso, ai sensi dell'art. 12 lett. c) cod. proc. pen., per il nesso teleologico considerato con la contestazione della relativa aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. nel procedimento instaurato a Trieste, a quello previsto dall'art. 642 cod. pen, contestato nello stesso procedimento.

Si tratta, infatti, di falsa certificazione formata per ottenere fraudolentemente un indennizzo assicurativo dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con sede a Trieste, dove, come descritto nell'imputazione, è poi pervenuta la richiesta di tale indennizzo.

3. Il luogo, individuato in Trieste, in cui è giunta tale richiesta determina la competenza territoriale per il reato previsto dall'art. 642 cod. pen. (Sez. 1, n. 51350 del 26/10/2018, Rv. 275663) e, pertanto, ex art. 16 cod. proc. pen., anche per il reato connesso di cui all'artt. 482 e 477 cod. pen., risultando quest'ultimo meno grave comparando i trattamenti sanzionatori previsti.

Il conflitto va, dunque, risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Trieste.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Trieste, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il 18 marzo 2022.

Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE TRIESTE nei confronti di: TRIBUNALE VALLO DELLA LUCANIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale di Trieste [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento in data 12 luglio 2021 il Tribunale di Trieste ha sollevato conflitto positivo di competenza nel procedimento penale nel quale [OSCURATO:PERSONA] era stato citato a giudizio, per rispondere del reato di cui all'art. 642 cod. pen (capo 1) e del reato di cui agli artt. 482, 477 e 61 n. 2 cod. pen (capo 2), rilevando che Renzi, quanto a tale ultimo reato, risultava citato a giudizio anche dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania e che però la competenza in ordine allo stesso spettava al Tribunale di Trieste, essendo stato commesso a Trieste il connesso e più grave reato previsto dall'art. 642 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che sussiste il conflitto positivo di competenza, poiché più giudici sono stati investiti del giudizio, dopo l'esercizio dell'azione penale, per lo stesso fatto - come risulta dalla lettura delle imputazioni del reato di cui agli artt.482 e 477 cod. pen. mosse nei due procedimenti - attribuito allo stesso imputato. 2. Il reato di cui sopra risulta connesso, ai sensi dell'art. 12 lett. c) cod. proc. pen., per il nesso teleologico considerato con la contestazione della relativa aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. nel procedimento instaurato a Trieste, a quello previsto dall'art. 642 cod. pen, contestato nello stesso procedimento. Si tratta, infatti, di falsa certificazione formata per ottenere fraudolentemente un indennizzo assicurativo dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con sede a Trieste, dove, come descritto nell'imputazione, è poi pervenuta la richiesta di tale indennizzo. 3. Il luogo, individuato in Trieste, in cui è giunta tale richiesta determina la competenza territoriale per il reato previsto dall'art. 642 cod. pen. (Sez. 1, n. 51350 del 26/10/2018, Rv. 275663) e, pertanto, ex art. 16 cod. proc. pen., anche per il reato connesso di cui all'artt. 482 e 477 cod. pen., risultando quest'ultimo meno grave comparando i trattamenti sanzionatori previsti. Il conflitto va, dunque, risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Trieste. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Trieste, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 18 marzo 2022. Il Consigliere estensore Il
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