CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 maggio 2021
Cassazione n. 37777/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19416/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] R. R. PEREIRA, 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’INTERNO -intimato- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 52041/2020 depositata il25/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, con ordinanza dell’11 maggio 2021, ha rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], cittadino delle Filippine, al decreto di espulsione emesso dal Prefetto, rilevando che il provvedimento era stato tradotto nella lingua dello Stato del cittadino straniero, il quale aveva anche dichiarato di comprendere la lingua italiana; che il Polintan si era sottratto all’obbligo di presentazione e firma presso gli uffici dell’autorità competente e al decreto di allontanamento volontario, rendendosi irrintracciabile e così dimostrando di non volersi integrare nel nostro Paese, anche perché si trovava nella condizione di non poter aderire alle sanatorie del 2009 e 2020; che era inattendibile la dichiarazione di una persona che si era dichiarata disponibile ad assumerlo come badante; che non era chiaro come si procurasse le entrate necessarie per vivere e sostentarsi, non avendo fonti lecite di reddito; che non vi era prova della convivenza more uxorio con la signora [OSCURATO:PERSONA], non essendo sufficiente la sola dichiarazione della persona interessata, tanto più che non aveva comunicato la residenza comune al momento dell’identificazione. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, indirizzato al Ministero dell’interno-Questore di Roma, il quale non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, notificato al “Ministero degli interni-Questore di Roma, in persona del Ministero pro-tempore, dom.ta ex lege presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato”, è inammissibile, alla luce del principio secondo cui il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, va proposto nei confronti dell’autorità (Prefetto) che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa autorità, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell’Interno(o il Questore) e ad esso notificato presso l’Avvocatura dello Stato ( ex plurimis , Cass. n. 27555 del 2022, n. 22694 del 2021, n. 12665 del 2019). Non si deve provvedere sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimato. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella camera di consigl