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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18574/2026

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unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.15651/2025 depositata il 11/11/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 GianfrancoTortorano, in qualità di coerede dell’avv.to. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto laliquidazione dei compensi spettanti per l’attività giudiziale prestata, da parteNumero registro generale 25206/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 18574/2026Data pubblicazione 08/06/2026del de cuius, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in un giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo svoltosi davanti al Tribunale di Santa MariaCapua Vetere, definito con verbale di conciliazione giudiziale.L’istituto bancario si è costituito e ha resistito alla domanda,eccependo, in via preliminare l’incompetenza territoriale del giudice adito,in virtù della clausola di cui all’art. 17 punto 2., della Convenzione stipulatatra le parti in data 23 luglio 2015.Il Tribunale, con ordinanza datata 11 novembre 2025, ha accolto lasuddetta eccezione e ha dichiarato la propria incompetenza territoriale peressere competente il Tribunale di Milano, ritenendo valida ed applicabile laclausola inserita nella convenzione, stipulata tra le parti, il 23 luglio 2015,contenente l’indicazione di suddetto foro esclusivo, in deroga a quantoprevisto dalla legge.2.

Avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per regolamento di competenza sulla base di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato scritture difensive e documentiai sensi dell’art. 47, comma 5, c.p.c..Il Procuratore Generale ha presentato memorie scritte ex art. 380-terc.p.c., concludendo per il rigetto del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell'art. 1341, comma 2, c.c. e dell'art. 1418 c.c., ed inparticolare, la nullità delle clausole vessatorie per mancanza di specificaapprovazione scritta e violazione dei principi giurisprudenziali in tema dionere della prova della trattativa individuale e di efficacia delle clausoleauto-dichiarative di negoziazione.2.

Con il secondo motivo viene dedotta, ex art. 360 c.p.c. n. 3), laviolazione degli artt. 1325 c.c. 1326 c.c. 1350 e 1352 c.c. 1362 e ss. c.c.1418 e 1423 c.c., 2233 c.c. e art. 13 bis della l. 247/2012; nonché l’omessaNumero registro generale 25206/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 18574/2026Data pubblicazione 08/06/2026rilevazione della nullità e/o invalidità dell’accordo quadro del [OSCURATO:DATA_NASCITA]costituente il fatto costituivo dell’eccezione di incompetenza per territoriosollevata dalla banca.3.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole (art. 360 n. 5 c.p.c.) dellaviolazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell'art. 14, d.lgs.n. 150/2011 e dell’art.115 c.p.c., in considerazione dell’omessa valutazionedi un fatto decisivo e dell’erronea applicazione di una convenzioneparzialmente nulla e, comunque, successiva e non pertinente (convenzione2015 Convenzione DB 23 luglio 2015), in luogo di quella vigente all'epocadel conferimento dell'incarico (convenzione 2010 Convenzione DB 28gennaio 2010), la quale è priva di una clausola di foro esclusivo.4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover esaminare il ricorso cominciando dalsecondo motivo, nel quale, come si è detto, il ricorrente deduce chel’accordo quadro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenente la clausola derogatoria dellacompetenza, non si sarebbe mai perfezionato e sarebbe comunque nulloper carenza della forma scritta, necessaria ad substantiam.4.1.

Il motivo è fondato.In primo luogo, non può che ribadirsi il principio per cui, in tema diregolamento di competenza, avendo la relativa istanza la funzione diinvestire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente ilgiudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormenteposta in discussione nell'ambito della stessa controversia, i poteri diindagine e di valutazione, anche in fatto, della S.C. possono esplicarsi inrelazione ad ogni elemento utile acquisito al processo sino a quel momento,senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata, né dalledifese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questionidi fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituitooggetto del ricorso per regolamento di competenza (Cass. n. 32276 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], come già affermato da Sez.

U. 14569 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Numero registro generale 25206/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 18574/2026Data pubblicazione 08/06/2026Pertanto, essendo la Corte, in tale materia, anche giudice del fatto, puòsicuramente essere oggetto di accertamento l’esistenza e la validità dellaconvenzione contenente la clausola derogatoria della competenza.Ciò premesso, si osserva che l’art. 1, punto 3, della Convenzione,prevede expressis verbis che la stessa “viene conclusa mediante scambio dicorrispondenza commerciale.

Pertanto, essa si intende perfezionata nelmomento in cui lo Studio avrà ricevuto l’accettazione da parte di DB, anchein nome e per contro delle altre Committenti, munita di tutte le debiterelative sottoscrizioni da parte di quest’ultima”.La stessa [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che agli atti di causa èpresente solo la proposta firmata dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] inviata allaBanca, mentre non vi è nessuna allegazione relativa alla firma ed all’inviodell’accettazione della Banca al proponente.Nel caso in esame, inoltre, la convenzione in atti integra un accordoper la determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente.

Aisensi dell'art. 2233 c.c., comma 3, come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo dideterminazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deverivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullità, senza che rilevila disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, della legge n. 247 del 2012,che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozioindividuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciatoinvariato quello sul requisito di forma.

Ne consegue che, da un lato,l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto daentrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in formascritta, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, chela scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la provaper presunzioni semplici, al pari della prova testimoniale, è ammissibile neisoli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.(Cass. n. 717 del 12/01/2023).Numero registro generale 25206/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 18574/2026Data pubblicazione 08/06/2026Alla carenza della necessaria forma scritta dei patti conclusi tra gliavvocati con i loro clienti, che stabiliscono i compensi professionali, non puòsupplire, dunque, un'ipotetica non contestazione dell'accordo (Cass. n. 9733del 14/04/2025).

Ciò, perché, in linea più generale, il principio, sancitodall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamentecontestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento delladecisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fattocostitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale lalegge impone la forma scritta ad substantiam (Cass. n. 25999 del17/10/2018).convenzione del 23.07.2025, essendo carente dell’accettazione della partedestinataria della proposta nella forma scritta (anche contrattualmente)prevista, non può considerarsi venuta in essere e, dunque, ad essa non cisi può rifare per determinare la competenza per territorio del giudice aditoai fini della valutazione dei compensi oggetto di giudizio.

E non può neppuredarsi rilievo alla produzione in giudizio della stessa ai fini della prova dellavolontà di utilizzarla, poiché, pacificamente, l’attività professionale di cui sichiedono i compensi risulta terminata nel 2019 e l’avv.to Tortorano èdeceduto prima dell’introduzione del giudizio.La Corte ritiene, quindi, che, non potendo venire in rilievo, ai fini dellacompetenza, la convenzione del 23.07.2015, troverà applicazione, comededotto dal ricorrente, l'art. 19 della convenzione del 28.10.2010, prodottain atti (pacificamente firmata da ambo le parti), la quale stabilisce che "ognicontroversia sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presentecontratto [...] sarà di competenza del foro di Milano", senza qualificare quelforo come esclusivo.

Dev’essere ribadito, infatti, che la designazioneconvenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone unapattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazionelogica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca eNumero registro generale 25206/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 18574/2026Data pubblicazione 08/06/2026non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escluderela competenza degli altri fori contemplati dalla legge; in tal caso, la parteche eccepisca l'incompetenza del giudice adito non è tenuta a contestareulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti (Cfr. Cass. n. 20713del 17/07/2023, è già Cass. n. 21362 del 2020 e Cass. n. 15958 del 2018).Tale inequivoca manifestazione di volontà è desumibile dall'utilizzodell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso addell'esclusività a quel foro.

Nel caso specifico, dunque, il foro inserito nellaconvenzione del 2010 va qualificato come facoltativo.Di conseguenza, la formulazione dell'eccezione d'incompetenza adopera della [OSCURATO:PERSONA] era da dichiararsi inammissibile, poiché noncontenente la contestazione, a pena dell'ammissibilità, di tutti i foriconcorrenti.4.2.

All’accoglimento del secondo motivo segue l’assorbimento deglialtri.5.

In conclusione, il ricorso è accolto, dovendosi dichiarare lacompetenza per territorio del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], davantial quale le parti dovranno riassumere il giudizio nei termini di legge.Il Tribunale competente provvederà anche sulle spese del presenteregolamento di competenza.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiarala competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al qualerimette le parti, anche per la statuizione sulle spese del presenteregolamento di competenza, previa riassunzione nel termine di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;-controricorrente-avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.15651/2025 depositata il 11/11/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 GianfrancoTortorano, in qualità di coerede dell’avv.to. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto laliquidazione dei compensi spettanti per l’attività giudiziale prestata, da parteNumero registro generale 25206/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 18574/2026Data pubblicazione 08/06/2026del de cuius, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in un giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo svoltosi davanti al Tribunale di Santa MariaCapua Vetere, definito con verbale di conciliazione giudiziale.L’istituto bancario si è costituito e ha resistito alla domanda,eccependo, in via preliminare l’incompetenza territoriale del giudice adito,in virtù della clausola di cui all’art. 17 punto 2., della Convenzione stipulatatra le parti in data 23 luglio 2015.Il Tribunale, con ordinanza datata 11 novembre 2025, ha accolto lasuddetta eccezione e ha dichiarato la propria incompetenza territoriale peressere competente il Tribunale di Milano, ritenendo valida ed applicabile laclausola inserita nella convenzione, stipulata tra le parti, il 23 luglio 2015,contenente l’indicazione di suddetto foro esclusivo, in deroga a quantoprevisto dalla legge.2. Avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per regolamento di competenza sulla base di tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato scritture difensive e documentiai sensi dell’art. 47, comma 5, c.p.c..Il Procuratore Generale ha presentato memorie scritte ex art. 380-terc.p.c., concludendo per il rigetto del ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell'art. 1341, comma 2, c.c. e dell'art. 1418 c.c., ed inparticolare, la nullità delle clausole vessatorie per mancanza di specificaapprovazione scritta e violazione dei principi giurisprudenziali in tema dionere della prova della trattativa individuale e di efficacia delle clausoleauto-dichiarative di negoziazione.2. Con il secondo motivo viene dedotta, ex art. 360 c.p.c. n. 3), laviolazione degli artt. 1325 c.c. 1326 c.c. 1350 e 1352 c.c. 1362 e ss. c.c.1418 e 1423 c.c., 2233 c.c. e art. 13 bis della l. 247/2012; nonché l’omessaNumero registro generale 25206/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 18574/2026Data pubblicazione 08/06/2026rilevazione della nullità e/o invalidità dell’accordo quadro del [OSCURATO:DATA_NASCITA]costituente il fatto costituivo dell’eccezione di incompetenza per territoriosollevata dalla banca.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole (art. 360 n. 5 c.p.c.) dellaviolazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell'art. 14, d.lgs.n. 150/2011 e dell’art.115 c.p.c., in considerazione dell’omessa valutazionedi un fatto decisivo e dell’erronea applicazione di una convenzioneparzialmente nulla e, comunque, successiva e non pertinente (convenzione2015 Convenzione DB 23 luglio 2015), in luogo di quella vigente all'epocadel conferimento dell'incarico (convenzione 2010 Convenzione DB 28gennaio 2010), la quale è priva di una clausola di foro esclusivo.4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover esaminare il ricorso cominciando dalsecondo motivo, nel quale, come si è detto, il ricorrente deduce chel’accordo quadro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], contenente la clausola derogatoria dellacompetenza, non si sarebbe mai perfezionato e sarebbe comunque nulloper carenza della forma scritta, necessaria ad substantiam.4.1. Il motivo è fondato.In primo luogo, non può che ribadirsi il principio per cui, in tema diregolamento di competenza, avendo la relativa istanza la funzione diinvestire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente ilgiudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormenteposta in discussione nell'ambito della stessa controversia, i poteri diindagine e di valutazione, anche in fatto, della S.C. possono esplicarsi inrelazione ad ogni elemento utile acquisito al processo sino a quel momento,senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata, né dalledifese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questionidi fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituitooggetto del ricorso per regolamento di competenza (Cass. n. 32276 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], come già affermato da Sez. U. 14569 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Numero registro generale 25206/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 18574/2026Data pubblicazione 08/06/2026Pertanto, essendo la Corte, in tale materia, anche giudice del fatto, puòsicuramente essere oggetto di accertamento l’esistenza e la validità dellaconvenzione contenente la clausola derogatoria della competenza.Ciò premesso, si osserva che l’art. 1, punto 3, della Convenzione,prevede expressis verbis che la stessa “viene conclusa mediante scambio dicorrispondenza commerciale. Pertanto, essa si intende perfezionata nelmomento in cui lo Studio avrà ricevuto l’accettazione da parte di DB, anchein nome e per contro delle altre Committenti, munita di tutte le debiterelative sottoscrizioni da parte di quest’ultima”.La stessa [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che agli atti di causa èpresente solo la proposta firmata dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] inviata allaBanca, mentre non vi è nessuna allegazione relativa alla firma ed all’inviodell’accettazione della Banca al proponente.Nel caso in esame, inoltre, la convenzione in atti integra un accordoper la determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente. Aisensi dell'art. 2233 c.c., comma 3, come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo dideterminazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deverivestire la forma scritta ad substantiam a pena di nullità, senza che rilevila disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, della legge n. 247 del 2012,che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozioindividuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciatoinvariato quello sul requisito di forma. Ne consegue che, da un lato,l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto daentrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in formascritta, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, chela scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la provaper presunzioni semplici, al pari della prova testimoniale, è ammissibile neisoli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.(Cass. n. 717 del 12/01/2023).Numero registro generale 25206/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 18574/2026Data pubblicazione 08/06/2026Alla carenza della necessaria forma scritta dei patti conclusi tra gliavvocati con i loro clienti, che stabiliscono i compensi professionali, non puòsupplire, dunque, un'ipotetica non contestazione dell'accordo (Cass. n. 9733del 14/04/2025). Ciò, perché, in linea più generale, il principio, sancitodall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamentecontestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento delladecisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fattocostitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale lalegge impone la forma scritta ad substantiam (Cass. n. 25999 del17/10/2018).convenzione del 23.07.2025, essendo carente dell’accettazione della partedestinataria della proposta nella forma scritta (anche contrattualmente)prevista, non può considerarsi venuta in essere e, dunque, ad essa non cisi può rifare per determinare la competenza per territorio del giudice aditoai fini della valutazione dei compensi oggetto di giudizio. E non può neppuredarsi rilievo alla produzione in giudizio della stessa ai fini della prova dellavolontà di utilizzarla, poiché, pacificamente, l’attività professionale di cui sichiedono i compensi risulta terminata nel 2019 e l’avv.to Tortorano èdeceduto prima dell’introduzione del giudizio.La Corte ritiene, quindi, che, non potendo venire in rilievo, ai fini dellacompetenza, la convenzione del 23.07.2015, troverà applicazione, comededotto dal ricorrente, l'art. 19 della convenzione del 28.10.2010, prodottain atti (pacificamente firmata da ambo le parti), la quale stabilisce che "ognicontroversia sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presentecontratto [...] sarà di competenza del foro di Milano", senza qualificare quelforo come esclusivo. Dev’essere ribadito, infatti, che la designazioneconvenzionale di un foro territoriale come esclusivo presuppone unapattuizione espressa, che non può essere desunta in via di argomentazionelogica da elementi presuntivi, dovendo per converso essere inequivoca eNumero registro generale 25206/2025Numero sezionale 1320/2026Numero di raccolta generale 18574/2026Data pubblicazione 08/06/2026non lasciar adito ad alcun dubbio circa l'intenzione delle parti di escluderela competenza degli altri fori contemplati dalla legge; in tal caso, la parteche eccepisca l'incompetenza del giudice adito non è tenuta a contestareulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti (Cfr. Cass. n. 20713del 17/07/2023, è già Cass. n. 21362 del 2020 e Cass. n. 15958 del 2018).Tale inequivoca manifestazione di volontà è desumibile dall'utilizzodell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso addell'esclusività a quel foro. Nel caso specifico, dunque, il foro inserito nellaconvenzione del 2010 va qualificato come facoltativo.Di conseguenza, la formulazione dell'eccezione d'incompetenza adopera della [OSCURATO:PERSONA] era da dichiararsi inammissibile, poiché noncontenente la contestazione, a pena dell'ammissibilità, di tutti i foriconcorrenti.4.2. All’accoglimento del secondo motivo segue l’assorbimento deglialtri.5. In conclusione, il ricorso è accolto, dovendosi dichiarare lacompetenza per territorio del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], davantial quale le parti dovranno riassumere il giudizio nei termini di legge.Il Tribunale competente provvederà anche sulle spese del presenteregolamento di competenza. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, dichiarala competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al qualerimette le parti, anche per la statuizione sulle spese del presenteregolamento di competenza, previa riassunzione nel termine di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il Presidente
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