CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 01530/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 16255-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende giusta procura speciale in atti ; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 05/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 3 L. n. 89/2001, la sig.ra TrinchieriMaria Olimpia chiedeva alla Corte di Appello di Perugia che venisse dichiarata, in relazione Ric. 2021 n. 16255 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -2- ad un procedimento civile ordinario instaurato contro la medesima e protrattosi complessivamente per circa otto anni per un solo grado di giudizio, la violazione dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al relativo par.1. 2. Con decreto n. 360/2018, la Corte di Appello di Perugia, in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione avanzata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], condannava il Ministero della Giustizia –costituitosi in giudizio – al pagamento della somma di euro 2.458,00, per danno non patrimoniale oltre agli interessi legali e al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 8,00 per esborsi e in complessivi euro 405,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali e accessori e con distrazione in favore del procuratore. 3. La Corte di Cassazione, adita dall’istante, con ordinanza n. 9777/2019 cassava il suddetto decreto con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione. 4. Riassunta la causa, la Corte territoriale, con decreto n. 2/2021 pubblicato il 05/01/2021, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 4.166,67 per danno non patrimoniale, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo e liquidava le spese di lite, distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore della ricorrente e poste a carico dell’amministrazione soccombente, come segue: euro 915,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e c.a., nonché euro 27,00 per esborsi, quanto al giudizio cassato; euro 893,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, Iva e c.a., nonché euro 27,00 per esborsi, per il giudizio di legittimità; euro 915,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% Iva e c.a., nonché euro 27,00 per esborsi, quanto al giudizio in riassunzione ex art.392 c.p.c. 5. Avverso il decreto n. 2/2021 della Corte di Appello di Perugia ricorre in cassazione la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di impugnazione. 6. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. 7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 345 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. 8. In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 16255 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -3- 1.-Con il primo ed unico motivo di gravame, così rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di legge –art. 91, cod. proc. civ.; art. 2233, II comma, cod. civ.; liquidazione compensi ex D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 37/2018”, la ricorrente censura il decreto impugnato nella parte in cui non sono stati liquidati i compensi dell’originario giudizio e di quello di riassunzione per la fase istruttoria e di trattazione, ai sensi dell’art. 4, co. 5, lett. c, D.M. 55/14. Deduce la ricorrente che il compenso per la suddetta fase (che comprende l’esame degli scrittio documenti delle altre parti) avrebbe dovuto essere nella specie liquidato in presenza della costituzione del Ministero della Giustizia. In conseguenza di ciò, la liquidazione di euro 915,00 per compensi relativi a ciascuna per le due fasi del giudizio di merito risulta inferiore ai minimi tariffari stabiliti dalla Tabella n. 12 del D.M. 55/14 relativa ai giudizi dinanzi alla Corte d’appello, laddove i compensi professionali minimi avrebbero dovuto determinarsi nel modo seguente: euro 255,00 per la fase di studio; euro 255,00 per la fase introduttiva; euro 283,50 per la fase istruttoria ed euro 405,00 per la fase decisionale. Questa omissione determina la lesione dell’art. 2233 c.c., nella parte in cui stabilisce che il compenso del professionista deve essere almeno adeguato all'importanza dell'opera prestata e al decoro della sua professione. La ricorrente precisa che non è contestata la liquidazione delle spese per il giudizio di legittimità –pari ad euro 893,00 –in quanto conforme alle tariffe minime di cui al D.M. n. 55/2014 per i procedimenti di legittimità. 2.- Il ricorso è fondato . Atteso che il Ministero della Giustizia si è costituito nel giudizio di merito e che, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, lettera c), del d.m. n. 55/2014, nella fase istruttoria rientra anche “l'esame degli scritti o documenti delle altre parti” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 2308 del 06/02/2015), le deduzioni della ricorrente colgono nel segno. In materia di spese di giustizia, la trattazione del processo, che si traduca, nei termini anzidetti, nell'esame degli scritti avversari e dei provvedimenti giudiziali emessi, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 34575 del 16/11/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 20993 del 02/10/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019). Questa Corte ha riconosciuto in suoi precedenti, indicati anche dalla ricorrente in ricorso e in memoria, che la fase di trattazione della causa “è in ogni caso ineludibile"(così in motivazione Cass. n. 164/2022; 27.8.2019, n. 21743; 3.12.2019, n. 31559; 31.12.2019, n. 31558, 3.12.2019, n. 31557), Ric. 2021 n. 16255 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -4- addirittura a prescindere dalla costituzione in giudizio della controparte, posto che, in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, tra i quali, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto (cfr. Cass.2.10.2020, n. 20993). Nella liquidazione delle spesecensurata manca dunque il compenso per la fase istruttoria, ammontante a euro 283,50 per le due fasi di giudizio, che ha comportato una liquidazione delle spese di lite, secondo quanto dedotto, in violazione dei minimi tariffari e dunque delle norme denunciate. 3.-Consegue a quanto sopra l'accoglimento del ricorso, la cassazione in parte quadel decreto della Corte di Appello di Perugia n. 2/2021 e, poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto exart. 384 comma 2° c.p.c., ladecisione della causa nel merito nel senso che il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento, in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario, dell’importo di euro 1.198,50, comprensivo di euro 283,50 la fase istruttoria relativa al giudizio conclusosi con il decreto della Corte di Appello di Perugia n. 360/2018, e parimenti di euro 1.198,50, comprensivo di euro 283,50 per la fase istruttoria relativa al giudizio conclusosi con il decreto in questa sede impugnato, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. 4. –In ragione dell’esito del ricorso, anche le spese legali del giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza e possono liquidarsi al minimo come in dispositivo, sempre con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto contodel valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate; P.Q.M. la Corte, in accoglimento del ricorso, cassa – nei limiti di cui in motivazione - il decreto della Corte d'appello di Perugia n. 2/2021 del 5/01/2021; condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, dell’ulteriore importo di euro 283,50 per la fase istruttoria relativa al giudizio conclusosi con il decreto della Corte di Appello di Perugia n. 360/2018, e parimenti dell’ulteriore importo di euro 283,50 per la fase istruttoria relativa al giudizio conclusosi Ric. 2021 n. 16255 sez. S2 -ud. 20-10-2022 -5- con il decreto in questa sede impugnato, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Liquida le spese del presente giudizio in euro 893,00, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, oltre a euro 200,00 per esborsi.