CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 1944
Cassazione n. 23569/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1944 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 2 luglio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Torino, in data 15 giugno 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 c.p., aggravato dalla recidiva specifica e reiterata, commesso nel luglio 2011. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: -Mancanza e contraddittorietà della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato (primo motivo); -Assoluta mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in merito alla mancata esclusione della recidiva, e conseguente declaratoria di prescrizione del reato (secondo motivo). Il ricorrente ha presentato memoria illustrativa datata 13/04/2022. Il ricorso è inammissibile. Invero, in relazione al primo motivo, questo risulta interamente fondato su censure che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E, nel caso in esame, il giudice di appello con gli argomenti evidenziati in motivazione ha già esposto come fossero configurati tutti gli elementi costitutivi del delitto di truffa, sulla base delle coerenti, e dunque attendibili, dichiarazioni rese dalla persona offesa e quelle invece non lineari offerte dall'imputato. Si è poi compiutamente argomentato circa la presenza degli artifici e raggiri: questi risultavano integrati dal complessivo comportamento dell'imputato, ed in particolare dal silenzio serbato nella conclusione delle operazioni contrattuali, senza tralasciare come il fatto che vittima e imputato si conoscessero da lunga data avesse avuto un ruolo determinante al fine di carpirne la fiducia, e dunque indurlo in errore. Analogamente, non coglie nel segno neppure il secondo motivo di ricorso, inerente al trattamento sanzionatorio: non si rinviene, infatti, alcuna carenza argomentativa rispetto alla mancata esclusione della recidiva. Al contrario, invece, la corte di appello ha rigettato la richiesta della difesa, valorizzando l'indole dei precedenti penali, analoga a quella del caso di specie, quale indice di mancata resipiscenza e maggiore capacità a delinquere. La logicità della motivazione addotta rende manifestamente infondata la doglianza del ricorrente anche sotto questo profilo. Alla data della pronuncia di appello, la prescrizione, tenuto conto degli eventi interruttivi e sospensivi intervenuti, non risultava essere maturata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]. Presidente [OSCURATO:PERSONA]