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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 09217/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].3 HAMDI (CUI 01HXHSO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso Cc-, V.11,=.....,..„,-.Q..: ) [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in epigrafe indicata con la quale è stata rigettata l'istanza di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 629 bis cod.proc.pen. 1.1.

Il ricorrente deduce violazione dell'art. 629 bis cod. proc. pen., in ordine alla esclusione della incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

Deduce di aver nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari, presso il quale aveva eletto domicilio, ma di aver perso ogni contatto con lo stesso immediatamente dopo l'accettazione dell'incarico, in quanto egli, in ragione di altro procedimento penale, era stato espulso dall'Italia.

Rappresenta quindi di aver avuto effettiva conoscenza del procedimento penale per il quale è stato condannato alla pena di anni 8 e mesi 3 di reclusione, solo al suo rientro in Italia, a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione della carcerazione, in data 20.05.2022.

1.2. Deduce altresì l'omessa notifica dell'estratto conturnaciale, prevista dalla previgente normativa, posto che nel corso dell'udienza preliminare era stato dichiarato contumace.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il ricorso non merita accoglimento in quanto infondato.

Questa Corte ha chiarito che l'effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza non può essere desunta dalla nomina, nelle fasi iniziali del procedimento di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato o stabilizzato il rapporto professionale (Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Rv. 281637), non potendo in dette situazioni configurarsi una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato; occorre infatti che il giudice verifichi, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso (Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 281483).

Tuttavia, si è anche ritenuto che, in tema di rescissione del giudicato, la partecipazione del difensore di fiducia domiciliatario, nominato in fase di indagini preliminari, all'udienza preliminare, senza che siano sollevati rilievi sul rapporto fiduciario, consente di ritenere lo stesso realmente instaurato, sicchè deve ritenersi effettiva la conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'assenza a buona parte delle udienze dibattimentali del difensore di fiducia, che aveva partecipato all'udienza preliminare senza nulla eccepire in ordine all'assenza di contatti con il proprio assistito, consenta di desumere la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato) ( Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, Rv. 282813).

1.2. Nella specie, il ricorrente ha nominato, nella fase delle indagini preliminari, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale eleggeva domicilio.

Risulta dai verbali di udienza che tale difensore di fiducia talora è stato presente in udienza e talaltra ha nominato un sostituto processuale.

Entrambe le circostanze appaiono dimostrative dell'effettività del mandato defensionale e del suo espletamento.

In particolare, si osserva che all'udienza preliminare, sede della prima e fondamentale verifica circa la corretta instaurazione del contraddittorio, il giudice ha verificato la ritualità formale dell'avviso di fissazione dell'udienza nei confronti del difensore domiciliatario, il quale, presente, nulla ha eccepito circa l'assenza di contatti con il proprio assistito, evenienza che avrebbe giustificato la rinunzia al mandato e la revoca del consenso alla domiciliazione.

Né assume rilevanza il fatto che il ricorrente fosse assente dal territorio dello Stato italiano perché espulso (Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Rv. 281637) e che si sia reso irreperibile anche con il suo difensore ( Sez. 4, n,13236 del 23/03/2022, Rv.283019).

Sussistono pertanto concreti elementi che consentono di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il rapporto professionale, e che la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato discenda da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. 2.In ordine alla seconda doglianza, occorre osservare che essa attiene alla mancata notifica dell'estratto contumaciale e dunque alla mancata decorrenza dei termini di impugnazione.

La doglianza inerisce quindi alla formazione del giudicato e, pertanto, del titolo esecutivo.

La questione va quindi devoluta alla cognizione del giudice dell'esecuzione ex art. 670 cod.pen.proc.

3. Il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso all'udienza del 20 gennaio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].3 HAMDI (CUI 01HXHSO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso Cc-, V.11,=.....,..„,-.Q..: ) [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in epigrafe indicata con la quale è stata rigettata l'istanza di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 629 bis cod.proc.pen. 1.1. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 629 bis cod. proc. pen., in ordine alla esclusione della incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Deduce di aver nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari, presso il quale aveva eletto domicilio, ma di aver perso ogni contatto con lo stesso immediatamente dopo l'accettazione dell'incarico, in quanto egli, in ragione di altro procedimento penale, era stato espulso dall'Italia. Rappresenta quindi di aver avuto effettiva conoscenza del procedimento penale per il quale è stato condannato alla pena di anni 8 e mesi 3 di reclusione, solo al suo rientro in Italia, a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione della carcerazione, in data 20.05.2022. 1.2. Deduce altresì l'omessa notifica dell'estratto conturnaciale, prevista dalla previgente normativa, posto che nel corso dell'udienza preliminare era stato dichiarato contumace. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso non merita accoglimento in quanto infondato. Questa Corte ha chiarito che l'effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza non può essere desunta dalla nomina, nelle fasi iniziali del procedimento di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, in assenza di elementi di fatto che consentano di ritenere effettivamente instaurato o stabilizzato il rapporto professionale (Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Rv. 281637), non potendo in dette situazioni configurarsi una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato; occorre infatti che il giudice verifichi, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso (Sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 281483). Tuttavia, si è anche ritenuto che, in tema di rescissione del giudicato, la partecipazione del difensore di fiducia domiciliatario, nominato in fase di indagini preliminari, all'udienza preliminare, senza che siano sollevati rilievi sul rapporto fiduciario, consente di ritenere lo stesso realmente instaurato, sicchè deve ritenersi effettiva la conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che l'assenza a buona parte delle udienze dibattimentali del difensore di fiducia, che aveva partecipato all'udienza preliminare senza nulla eccepire in ordine all'assenza di contatti con il proprio assistito, consenta di desumere la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato) ( Sez. 2, n. 6057 del 13/01/2022, Rv. 282813). 1.2. Nella specie, il ricorrente ha nominato, nella fase delle indagini preliminari, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale eleggeva domicilio. Risulta dai verbali di udienza che tale difensore di fiducia talora è stato presente in udienza e talaltra ha nominato un sostituto processuale. Entrambe le circostanze appaiono dimostrative dell'effettività del mandato defensionale e del suo espletamento. In particolare, si osserva che all'udienza preliminare, sede della prima e fondamentale verifica circa la corretta instaurazione del contraddittorio, il giudice ha verificato la ritualità formale dell'avviso di fissazione dell'udienza nei confronti del difensore domiciliatario, il quale, presente, nulla ha eccepito circa l'assenza di contatti con il proprio assistito, evenienza che avrebbe giustificato la rinunzia al mandato e la revoca del consenso alla domiciliazione. Né assume rilevanza il fatto che il ricorrente fosse assente dal territorio dello Stato italiano perché espulso (Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Rv. 281637) e che si sia reso irreperibile anche con il suo difensore ( Sez. 4, n,13236 del 23/03/2022, Rv.283019). Sussistono pertanto concreti elementi che consentono di ritenere effettivamente instaurato e stabilizzato il rapporto professionale, e che la mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato discenda da colpevole disinteresse per la vicenda processuale. 2.In ordine alla seconda doglianza, occorre osservare che essa attiene alla mancata notifica dell'estratto contumaciale e dunque alla mancata decorrenza dei termini di impugnazione. La doglianza inerisce quindi alla formazione del giudicato e, pertanto, del titolo esecutivo. La questione va quindi devoluta alla cognizione del giudice dell'esecuzione ex art. 670 cod.pen.proc. 3. Il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 20 gennaio 2023
Sentenza Cassazione n. 09217/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris