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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37527/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (come integrato dalla successiva memoria) è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata.

La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 5, d.

Igs. 74/2000 poiché egli quale legale rappresentante non aveva presentato la dichiarazione per l'anno di imposta 2014.

La modifica della data del commesso reato, come ritenuto dalla decisione impugnata non ha inciso sul diritto di difesa dell'imputato, trattandosi di un evidente errore materiale (anno 2014, la dichiarazione non poteva essere omessa il 28/12/2013, ma alla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione (il 28/12/2014); nessuna lesione del diritto di difesa viene prospettato, se non la modifica legislativa di aumento delle pene dal 22 ottobre 2015, che non ha inciso sulla vicenda in questione.

2. Anche sulla determinazione dell'imposta evasa la sentenza adeguatamente motiva rilevando che la stessa risulta determinata dalle fatture e con l'applicazione dei ricavi identici alla dichiarazione dell'anno precedente, presentata dalla società.

Per il terzo motivo la sentenza impugnata rileva come non erano stati proposti motivi di appello validi, specifici, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nell'assenza di indicazioni positive.

Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello.

È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (come integrato dalla successiva memoria) è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 5, d. Igs. 74/2000 poiché egli quale legale rappresentante non aveva presentato la dichiarazione per l'anno di imposta 2014. La modifica della data del commesso reato, come ritenuto dalla decisione impugnata non ha inciso sul diritto di difesa dell'imputato, trattandosi di un evidente errore materiale (anno 2014, la dichiarazione non poteva essere omessa il 28/12/2013, ma alla scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione (il 28/12/2014); nessuna lesione del diritto di difesa viene prospettato, se non la modifica legislativa di aumento delle pene dal 22 ottobre 2015, che non ha inciso sulla vicenda in questione. 2. Anche sulla determinazione dell'imposta evasa la sentenza adeguatamente motiva rilevando che la stessa risulta determinata dalle fatture e con l'applicazione dei ricavi identici alla dichiarazione dell'anno precedente, presentata dalla società. Per il terzo motivo la sentenza impugnata rileva come non erano stati proposti motivi di appello validi, specifici, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nell'assenza di indicazioni positive. Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello. È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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