Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 01893/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/06/19 6 1 avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d’appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa i n data 3 aprile 202 5 , la Corte d i appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bresciadel 29 novembre 2023, che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] reat o di cui all’art. 256, comma 1, lett. b) , e comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006,perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

Secondo i Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], q ual e delegato alla normativa ambientale per uno stabilimento m etallurgi co , avrebbe depositato in modo incontrollato dei rifiuti pericolosi, e,specificamente, fanghi di lavorazione di cui al codice EER 12.01.14, con condotte protratte fino a tal 4 aprile 2019.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] , con atto sottoscritto da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1.Con il primo motivo, si denunciaviolazione di legge, in riferimento all’art. 100, d.P.R. n. 570/1960,a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., avuto riguardoall’intervenuta prescrizione del reato.

Si deduceche il fatto oggetto di contestazione è avvenuto il 30 marzo 2018 e che, quindi,il termine di prescrizione previsto lo stesso, siccome pari a cinque anni, stante l’assenza di atti interruttivi, era già decorso alla data di emi ssione della sentenzaimpugnata, con conseguente obbligo di dichiarare il reato estinto.

2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato.

Si deduce l a contraddittorietà e l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, perché fonda ta su un percorso argomentativo che ha condotto a conclusionierronee.

Si premetteche la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui i l reato di deposito incontrollato di rifiuti può avere natura permanente ove l’attività illecita sia prodromica al successivo recupero e smaltimento dei rifiuti, o, invece,natura istantanea se l’attività si connoti per la volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, esaurendo il disvalore della condotta.

Si aggiungeche il medesimo Giudice di secondo grado, valorizzando il profilo dell’occasionalità/non occasionalità della condottaquale indice sintomatico per individuare la natura del reato, ha affermato, nel caso di specie, la natura permanente del reato, in virtù della «ripetitività della condotta»e della « sostanziale forma gestoria del rifiuto » .

Si rappresenta, poi, che, nella specie, sono stati depositati otto carichi di materiale nell’arco di due anni, e che, perciò, non appare in alcun modo ravvisabile una condotta abituale.

Si osserva, inoltre, che la sentenza impugnata h a omesso qualsiasi valutazione in ordine a gli ulterio ri parametri rilevanti ai fini della qualificazione della natura del reatoe, in particolare , a quello relativo a ll a finalità concreta della condotta.Si segnala che , essendo stato accertato che l' unico scopo della condotta erala dismissione del materiale, il reato avrebbe dovuto essere qualificato come istantaneo, eche pertanto non può essere addebitato all’odierno ricorrente alcun obbligo di rimozione o di smaltimento di rifiuti accumulati pr ima dell’assunzione della carica didelegato alla normativa ambientale per lo stabilimento interessato.

Ciò posto, si sottolinea che le inadempienze addebitate al ricorrente – nominato delegato alla normativa ambientale il 26 settembre 2017 –sono relative a un periodo antecedente al conferimento della delega e che, pertanto , al medesimosarebbe addebitabile esclusivamente il deposito “dismissivo” del carico del 30 marzo 2018.

Si rileva, quindi, che quest’ultimo carico non è stato smaltito a causa di accertate difficoltà,le quali rendevano di fatto impossibile qualsiasi attività a tal fine, e che ciò esclude la configurabilità di una responsabilità penale. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

2. Fondate sono le censure enunciate nel primo motivo, le quali denunciano l’illegittimità della sentenza impugnata per non aver rilevato e dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione.

2.1. Ai fini dell’esame delle indicate censure, occorre muovere da alcuni dati incontestabilmente acquisiti.

Innanzitutto, come risulta dalla sentenza impugnata,la condotta di deposito incontrollato di rifiuti èstata accertata all’esito del sopralluogo del 4 aprile 2019, e detto materiale di risulta èstato smaltito entro l’ottobre 2019.

In secondo luogo, l’imputato già in primo grado, con sentenza delTribunale di Brescia del 29 novembre 2023, è stato assolto perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

In terzo luogo, la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado con decisione resa il 3 aprile 2025, giudicando l’appello «infondato».

2.2. Ciò posto, deve ritenersi che il reato si è estinto nell’ottobre 2024, quindi prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, ossia decorsi cinque anni dallo smaltimento dei rifiuti oggetto della condotta contestata, avvenuto, come si è appena evidenziato supra, entro l’ottobre 2019.

Invero, trattandosi di reato contravvenzionale, il termine di prescrizione è pari a quattro anni, che deve essere aumentato esclusivamente di un quarto , per la sopravvenienza di fatti interruttivi, ma non di periodi di sospensione.

Dagli atti, in effetti, non risultano periodi di sospensione del corso della prescrizione.

In particolare, non si applicano le sospensioni previste dall’art. 159 cod. pen. nel testo vigente tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019, in relazione alle sentenze di condanna pronunciate in primo ed in secondo grado, perché nel presente procedimento non è mai stata pronunciata sentenza di condanna: sia in primo, sia in secondo grado, l’esito è stato quello del proscioglimento per particolare tenuità del fatto.

3. Il rilievo della causa di estinzione del reato costituita dalla prescrizione, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., preclude l’adozione di pronuncia liberatoria più favorevole, posto che questa è ammessa solo se «dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato».

3.1. Nella specie, anzitutto, è fatto non contestato che l’imputato sia responsabile della condottadi sversamento di rifiuti in data 30 marzo 2018 e non abbia provveduto allo smaltimento degli stessi anche dopo il sopralluogo del 4 aprile 2019 e fino all’ottobre 2019.

La sentenza impugnata, poi, rappresenta che la condotta di deposito incontrollato ascritta all’imputato è una condotta permanente, in ragione della ripetitività della condotta aziendale.

Si rileva, in particolare, che irifiuti oggetto della condottaerano costituiti da otto carichi di materiale, ciascuno di 700 kg., tutti strettamente pertinenti l’attività svolta all’interno dello stabilimento metallurgico, depositati tra il 6 ottobre 2016 e il 30 marzo 2018.

Si osserva, quindi, in considerazione di questi dati di fatto, che l’imputato, pur avendo assunto l’incarico di delegato in materia ambientale per l’azienda in data 28 settembre 2017, aveva l’obbligo di rimuovere e smaltire anche i rifiuti accumulati in precedenza presso l’insediamento produttivo.

3.2. Sulla base delle risultanze accessibili in sede di legittimità, deve escludersi che«dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato».

Né può procedersi ad annullamento con rinvio per maggiori approfondimenti in ordine alla ricostruzione del fatto.

Invero, secondo un principio enunciato anche dalle Sezioni Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 – 01 , nonché, tra le altre, Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 2015, Riotto, Rv. 262277 –01, e Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, dep. 2014, Zambonini, Rv. 258670 – 01 ) .

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/06/19 6 1 avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d’appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa i n data 3 aprile 202 5 , la Corte d i appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bresciadel 29 novembre 2023, che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] reat o di cui all’art. 256, comma 1, lett. b) , e comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006,perché non punibile per particolare tenuità del fatto. Secondo i Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], q ual e delegato alla normativa ambientale per uno stabilimento m etallurgi co , avrebbe depositato in modo incontrollato dei rifiuti pericolosi, e,specificamente, fanghi di lavorazione di cui al codice EER 12.01.14, con condotte protratte fino a tal 4 aprile 2019. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] , con atto sottoscritto da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1.Con il primo motivo, si denunciaviolazione di legge, in riferimento all’art. 100, d.P.R. n. 570/1960,a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., avuto riguardoall’intervenuta prescrizione del reato. Si deduceche il fatto oggetto di contestazione è avvenuto il 30 marzo 2018 e che, quindi,il termine di prescrizione previsto lo stesso, siccome pari a cinque anni, stante l’assenza di atti interruttivi, era già decorso alla data di emi ssione della sentenzaimpugnata, con conseguente obbligo di dichiarare il reato estinto. 2.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato. Si deduce l a contraddittorietà e l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata, perché fonda ta su un percorso argomentativo che ha condotto a conclusionierronee. Si premetteche la Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui i l reato di deposito incontrollato di rifiuti può avere natura permanente ove l’attività illecita sia prodromica al successivo recupero e smaltimento dei rifiuti, o, invece,natura istantanea se l’attività si connoti per la volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, esaurendo il disvalore della condotta. Si aggiungeche il medesimo Giudice di secondo grado, valorizzando il profilo dell’occasionalità/non occasionalità della condottaquale indice sintomatico per individuare la natura del reato, ha affermato, nel caso di specie, la natura permanente del reato, in virtù della «ripetitività della condotta»e della « sostanziale forma gestoria del rifiuto » . Si rappresenta, poi, che, nella specie, sono stati depositati otto carichi di materiale nell’arco di due anni, e che, perciò, non appare in alcun modo ravvisabile una condotta abituale. Si osserva, inoltre, che la sentenza impugnata h a omesso qualsiasi valutazione in ordine a gli ulterio ri parametri rilevanti ai fini della qualificazione della natura del reatoe, in particolare , a quello relativo a ll a finalità concreta della condotta.Si segnala che , essendo stato accertato che l' unico scopo della condotta erala dismissione del materiale, il reato avrebbe dovuto essere qualificato come istantaneo, eche pertanto non può essere addebitato all’odierno ricorrente alcun obbligo di rimozione o di smaltimento di rifiuti accumulati pr ima dell’assunzione della carica didelegato alla normativa ambientale per lo stabilimento interessato. Ciò posto, si sottolinea che le inadempienze addebitate al ricorrente – nominato delegato alla normativa ambientale il 26 settembre 2017 –sono relative a un periodo antecedente al conferimento della delega e che, pertanto , al medesimosarebbe addebitabile esclusivamente il deposito “dismissivo” del carico del 30 marzo 2018. Si rileva, quindi, che quest’ultimo carico non è stato smaltito a causa di accertate difficoltà,le quali rendevano di fatto impossibile qualsiasi attività a tal fine, e che ciò esclude la configurabilità di una responsabilità penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. 2. Fondate sono le censure enunciate nel primo motivo, le quali denunciano l’illegittimità della sentenza impugnata per non aver rilevato e dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione. 2.1. Ai fini dell’esame delle indicate censure, occorre muovere da alcuni dati incontestabilmente acquisiti. Innanzitutto, come risulta dalla sentenza impugnata,la condotta di deposito incontrollato di rifiuti èstata accertata all’esito del sopralluogo del 4 aprile 2019, e detto materiale di risulta èstato smaltito entro l’ottobre 2019. In secondo luogo, l’imputato già in primo grado, con sentenza delTribunale di Brescia del 29 novembre 2023, è stato assolto perché non punibile per particolare tenuità del fatto. In terzo luogo, la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado con decisione resa il 3 aprile 2025, giudicando l’appello «infondato». 2.2. Ciò posto, deve ritenersi che il reato si è estinto nell’ottobre 2024, quindi prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, ossia decorsi cinque anni dallo smaltimento dei rifiuti oggetto della condotta contestata, avvenuto, come si è appena evidenziato supra, entro l’ottobre 2019. Invero, trattandosi di reato contravvenzionale, il termine di prescrizione è pari a quattro anni, che deve essere aumentato esclusivamente di un quarto , per la sopravvenienza di fatti interruttivi, ma non di periodi di sospensione. Dagli atti, in effetti, non risultano periodi di sospensione del corso della prescrizione. In particolare, non si applicano le sospensioni previste dall’art. 159 cod. pen. nel testo vigente tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019, in relazione alle sentenze di condanna pronunciate in primo ed in secondo grado, perché nel presente procedimento non è mai stata pronunciata sentenza di condanna: sia in primo, sia in secondo grado, l’esito è stato quello del proscioglimento per particolare tenuità del fatto. 3. Il rilievo della causa di estinzione del reato costituita dalla prescrizione, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., preclude l’adozione di pronuncia liberatoria più favorevole, posto che questa è ammessa solo se «dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato». 3.1. Nella specie, anzitutto, è fatto non contestato che l’imputato sia responsabile della condottadi sversamento di rifiuti in data 30 marzo 2018 e non abbia provveduto allo smaltimento degli stessi anche dopo il sopralluogo del 4 aprile 2019 e fino all’ottobre 2019. La sentenza impugnata, poi, rappresenta che la condotta di deposito incontrollato ascritta all’imputato è una condotta permanente, in ragione della ripetitività della condotta aziendale. Si rileva, in particolare, che irifiuti oggetto della condottaerano costituiti da otto carichi di materiale, ciascuno di 700 kg., tutti strettamente pertinenti l’attività svolta all’interno dello stabilimento metallurgico, depositati tra il 6 ottobre 2016 e il 30 marzo 2018. Si osserva, quindi, in considerazione di questi dati di fatto, che l’imputato, pur avendo assunto l’incarico di delegato in materia ambientale per l’azienda in data 28 settembre 2017, aveva l’obbligo di rimuovere e smaltire anche i rifiuti accumulati in precedenza presso l’insediamento produttivo. 3.2. Sulla base delle risultanze accessibili in sede di legittimità, deve escludersi che«dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato». Né può procedersi ad annullamento con rinvio per maggiori approfondimenti in ordine alla ricostruzione del fatto. Invero, secondo un principio enunciato anche dalle Sezioni Unite, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 – 01 , nonché, tra le altre, Sez. 2, n. 2545 del 16/10/2014, dep. 2015, Riotto, Rv. 262277 –01, e Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, dep. 2014, Zambonini, Rv. 258670 – 01 ) . P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Co
Sentenza Cassazione n. 01893/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris