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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2025

Cassazione n. 25657/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1424/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 8043/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Milano esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente alla detenzione domiciliare; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, formulate da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena residua di quattro anni, rispetto a quella di dieci anni di reclusione, inflitta per il reato di tentato omicidio ai danni del figlio.

A sostegno della decisione, evidenziava l'assenza di un inizio del percorso di revisione critica del proprio passato criminale, reso evidente dalle ragioni poste a fondamento della condotta (esplosione di colpi d'arma da fuoco all'indirizzo del figlio che rifiutava di eliminare la coltivazione di cannabis allestita in cantina), che egli continua a collegare ad "alti valori" quali il dovere educativo-genitoriale.

Valorizzava, inoltre la relazione dell'equipe che suggeriva la preliminare esperienza, da parte del condannato, di brevi permessi premio, con accompagnamento, presso il luogo di accoglienza e ristoro per l'incontro con la figlia e il nipotino.

Conclusivamente, riteneva che nessuna delle misure invocate, neppure la più restrittiva, potesse arginare l'attuale pericolo di recidiva.

2. Spensierato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e lo affida a un unico, articolato motivo con il quale lamenta violazione degli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 Ord. pen. e illogicità della motivazione sotto un duplice profilo.

Censura come errato il diniego della misura dell'affidamento in prova sulla scorta della ritenuta inidoneità della situazione alloggiativa, sol perché si tratta di un appartamento in comodato d'uso.

Sotto altro profilo, lamenta che il rigetto sarebbe fondato sulla mancata ammissione di responsabilità rispetto al reato di tentato omicidio, laddove la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito come tale elemento non costituisca presupposto per la fruizione delle misure alternative alla detenzione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25657/2025 Roma, lì, 11/07/2025 Sarebbe, invece, stata negletta la valutazione positiva della personalità dell'istante, detenuto da ben cinque anni con condotta indicata come regolare, e l'ulteriore circostanza che egli è persona ultrasettantenne, con riferimento al quale – come osservato dalla Corte costituzionalenella sentenza n. 56 del 31 marzo 2021 – il legislatore muove dalla presunzione che il carico di sofferenza associato alla permanenza in carcere cresca con l'avanzare dell'età e che la previsione della misura alternativa di cui all'art. 47-ter, comma 01, Ord. pen. appare ispirata più che all'obiettivo della rieducazione del condannato, a quello della umanità della pena.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 31 marzo 2025, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato.

La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo non evidenzia il lamentato profilo d'illogicità e resiste alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo e contro-valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza che, nella specie, risulta esercitata nei limiti logici e giuridici segnati dalla legge.

2. Com'è noto, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 e 47-ter, comma 1-bis, legge n. 354 del 1975, il tribunale, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato.

Le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia anche la condotta carceraria e i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture diosservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità della misura alternativa; ciò al fine di assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative e anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Sia l'affidamento in prova, sia la detenzione domiciliare, nelle varie ipotesi previste dall'ordinamento presuppongono una prognosi positiva e la meritevolezza del condannato, sebbene non esigano la completa emenda che costituisce, invece, la finalità del trattamento, distinguendosi la seconda misura per la maggiore afflittività e la maggiore idoneità al controllo della residua pericolosità del condannato.

Infine deve ribadirsi (nell'alveo di una consolidata elaborazione, su cui cfr. Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Chiara, Rv. 224029) che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l'emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concreta attitudine del medesimo a adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse.

Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.

3. Degli esposti principi il Giudice specializzato ha fatto corretta applicazione e ha valorizzato, come elementi negativi concorrenti: i) i numerosi e variegati precedenti penali indicati nella premessa del provvedimento impugnato (furto, ricettazione, truffa, traffico di stupefacenti, falso, violazione della misura di prevenzione, armi); ii) l'assenza di un pur embrionale inizio del processo di revisione critica del proprio passato criminale.

Sotto tale profilo, diversamente da quanto lamentato nel ricorso, ciò che è stato valorizzato non è la mancata ammissione di colpevolezza, ma l'evidente atteggiamento di minimizzazione da parte del condannato del proprio agito criminale, addirittura ritenuto giustificato da doveri educativi legati alla sua figura genitoriale.

È appena il caso di evidenziare come – contrariamente a quanto si legge nel ricorso – il Tribunale non ha posto a fondamento del diniego l'inidoneità della soluzione alloggiativa, essendosi limitato a richiamare quanto segnalato sul punto nella relazione dell'equipe; ciò che priva di qualsiasi rilievo il primo motivo di ricorso.

Il Tribunale ha, dunque, con motivazione adeguata, ritenuto che la pericolosità sociale del condannato fosse ancora attuale, apparendo fondato il rischio di recidiva che poneva a fondamento del rigetto di entrambe le misure invocate.

Si tratta di una motivazione conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, quando il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative e occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 28214; Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914).

Non solo.

Se è ben vero che la giurisprudenza ha chiarito che non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, è tuttavia necessario e sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924).; ciò che ha escluso nel caso che ci occupa per il già descritto atteggiamento banalizzante della propria condotta.

Il Tribunale ha, dunque, legittimamente valutato l'assenza di tutti i parametri da prendere in considerazione ai fini del giudizio di meritevolezza sul conseguimento della misura alternativa, correttamente ritenendo il condannato non seriamente motivato al cambiamento e, pertanto, non in grado di gestire responsabilmente le richieste misure alternative.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 23/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1424/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 8043/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente alla detenzione domiciliare; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare, formulate da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena residua di quattro anni, rispetto a quella di dieci anni di reclusione, inflitta per il reato di tentato omicidio ai danni del figlio. A sostegno della decisione, evidenziava l'assenza di un inizio del percorso di revisione critica del proprio passato criminale, reso evidente dalle ragioni poste a fondamento della condotta (esplosione di colpi d'arma da fuoco all'indirizzo del figlio che rifiutava di eliminare la coltivazione di cannabis allestita in cantina), che egli continua a collegare ad "alti valori" quali il dovere educativo-genitoriale. Valorizzava, inoltre la relazione dell'equipe che suggeriva la preliminare esperienza, da parte del condannato, di brevi permessi premio, con accompagnamento, presso il luogo di accoglienza e ristoro per l'incontro con la figlia e il nipotino. Conclusivamente, riteneva che nessuna delle misure invocate, neppure la più restrittiva, potesse arginare l'attuale pericolo di recidiva. 2. Spensierato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e lo affida a un unico, articolato motivo con il quale lamenta violazione degli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 Ord. pen. e illogicità della motivazione sotto un duplice profilo. Censura come errato il diniego della misura dell'affidamento in prova sulla scorta della ritenuta inidoneità della situazione alloggiativa, sol perché si tratta di un appartamento in comodato d'uso. Sotto altro profilo, lamenta che il rigetto sarebbe fondato sulla mancata ammissione di responsabilità rispetto al reato di tentato omicidio, laddove la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito come tale elemento non costituisca presupposto per la fruizione delle misure alternative alla detenzione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25657/2025 Roma, lì, 11/07/2025 Sarebbe, invece, stata negletta la valutazione positiva della personalità dell'istante, detenuto da ben cinque anni con condotta indicata come regolare, e l'ulteriore circostanza che egli è persona ultrasettantenne, con riferimento al quale – come osservato dalla Corte costituzionalenella sentenza n. 56 del 31 marzo 2021 – il legislatore muove dalla presunzione che il carico di sofferenza associato alla permanenza in carcere cresca con l'avanzare dell'età e che la previsione della misura alternativa di cui all'art. 47-ter, comma 01, Ord. pen. appare ispirata più che all'obiettivo della rieducazione del condannato, a quello della umanità della pena. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 31 marzo 2025, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della detenzione domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato. La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo non evidenzia il lamentato profilo d'illogicità e resiste alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo e contro-valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza che, nella specie, risulta esercitata nei limiti logici e giuridici segnati dalla legge. 2. Com'è noto, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 e 47-ter, comma 1-bis, legge n. 354 del 1975, il tribunale, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato. Le fonti di conoscenza che il tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia anche la condotta carceraria e i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture diosservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità della misura alternativa; ciò al fine di assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative e anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Sia l'affidamento in prova, sia la detenzione domiciliare, nelle varie ipotesi previste dall'ordinamento presuppongono una prognosi positiva e la meritevolezza del condannato, sebbene non esigano la completa emenda che costituisce, invece, la finalità del trattamento, distinguendosi la seconda misura per la maggiore afflittività e la maggiore idoneità al controllo della residua pericolosità del condannato. Infine deve ribadirsi (nell'alveo di una consolidata elaborazione, su cui cfr. Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Chiara, Rv. 224029) che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l'emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concreta attitudine del medesimo a adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse. Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. 3. Degli esposti principi il Giudice specializzato ha fatto corretta applicazione e ha valorizzato, come elementi negativi concorrenti: i) i numerosi e variegati precedenti penali indicati nella premessa del provvedimento impugnato (furto, ricettazione, truffa, traffico di stupefacenti, falso, violazione della misura di prevenzione, armi); ii) l'assenza di un pur embrionale inizio del processo di revisione critica del proprio passato criminale. Sotto tale profilo, diversamente da quanto lamentato nel ricorso, ciò che è stato valorizzato non è la mancata ammissione di colpevolezza, ma l'evidente atteggiamento di minimizzazione da parte del condannato del proprio agito criminale, addirittura ritenuto giustificato da doveri educativi legati alla sua figura genitoriale. È appena il caso di evidenziare come – contrariamente a quanto si legge nel ricorso – il Tribunale non ha posto a fondamento del diniego l'inidoneità della soluzione alloggiativa, essendosi limitato a richiamare quanto segnalato sul punto nella relazione dell'equipe; ciò che priva di qualsiasi rilievo il primo motivo di ricorso. Il Tribunale ha, dunque, con motivazione adeguata, ritenuto che la pericolosità sociale del condannato fosse ancora attuale, apparendo fondato il rischio di recidiva che poneva a fondamento del rigetto di entrambe le misure invocate. Si tratta di una motivazione conforme al principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, quando il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative e occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 28214; Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914). Non solo. Se è ben vero che la giurisprudenza ha chiarito che non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, è tuttavia necessario e sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924).; ciò che ha escluso nel caso che ci occupa per il già descritto atteggiamento banalizzante della propria condotta. Il Tribunale ha, dunque, legittimamente valutato l'assenza di tutti i parametri da prendere in considerazione ai fini del giudizio di meritevolezza sul conseguimento della misura alternativa, correttamente ritenendo il condannato non seriamente motivato al cambiamento e, pertanto, non in grado di gestire responsabilmente le richieste misure alternative. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 23/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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