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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31587/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose.

Considerato che il primo motivo di ricorso è reiterativo delle doglianze sottoposte con il gravame di merito al giudice dell'appello e che questi ha confutato con motivazione più che adeguata, con la quale il ricorrente invero non si confronta, riproponendo quelle che sono peraltro mere censure di fatto.

Correttamente, infatti, la Corte territoriale ha tratto la prova del dolo del reato dall'entità degli omessi versamenti tributari e previdenziali e dal fatto che, al momento dell'assunzione della carica, il relativo debito era già rilevantissimo, il che esclude si sia trattato di inadempimenti attribuibili a mera imperizia o negligenza, rappresentando all'evidenza, invece, una precisa scelta gestionale di autofinanziare la società attraverso il mancato pagamento dei debiti erariali e previdenziali: Irrilevante è infine che non si sia eventualmente tenuto conto della perdita di un importante cliente, circostanza che indubbiamente può aver influito sulle cause del dissesto, il quale è stato però quantomeno aggravato dal sistematico ricorso alle modalità di finanziamento adottate e di cui si è detto, tant'è che, come sottolineato dalla sentenza, il passivo della fallita è risultato per larga parte costituito dai debiti fiscali e previdenziali della società.

Del tutto generiche ed egualmente versate in fatto risultano poi le censure proposte con il secondo motivo in merito al trattamento sanzionatorio.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta impropria da operazioni dolose. Considerato che il primo motivo di ricorso è reiterativo delle doglianze sottoposte con il gravame di merito al giudice dell'appello e che questi ha confutato con motivazione più che adeguata, con la quale il ricorrente invero non si confronta, riproponendo quelle che sono peraltro mere censure di fatto. Correttamente, infatti, la Corte territoriale ha tratto la prova del dolo del reato dall'entità degli omessi versamenti tributari e previdenziali e dal fatto che, al momento dell'assunzione della carica, il relativo debito era già rilevantissimo, il che esclude si sia trattato di inadempimenti attribuibili a mera imperizia o negligenza, rappresentando all'evidenza, invece, una precisa scelta gestionale di autofinanziare la società attraverso il mancato pagamento dei debiti erariali e previdenziali: Irrilevante è infine che non si sia eventualmente tenuto conto della perdita di un importante cliente, circostanza che indubbiamente può aver influito sulle cause del dissesto, il quale è stato però quantomeno aggravato dal sistematico ricorso alle modalità di finanziamento adottate e di cui si è detto, tant'è che, come sottolineato dalla sentenza, il passivo della fallita è risultato per larga parte costituito dai debiti fiscali e previdenziali della società. Del tutto generiche ed egualmente versate in fatto risultano poi le censure proposte con il secondo motivo in merito al trattamento sanzionatorio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 31587/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris