Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 35701/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 3 maggio 2022 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza emessa il 21 giugno 2021 dal Gip del Tribunale di Imperia che dichiarava MERLINI Marco colpevole dei reati ascrittigli (art. 75 d.lgs. n.159 del 2011) e, ritenuti in continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e operata la diminuzione di pena per il rito, lo condannava ad anni uno e mesi quattro di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MERLINI Marco deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 3 maggio 2022 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza emessa il 21 giugno 2021 dal Gip del Tribunale di Imperia che dichiarava MERLINI Marco colpevole dei reati ascrittigli (art. 75 d.lgs. n.159 del 2011) e, ritenuti in continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e operata la diminuzione di pena per il rito, lo condannava ad anni uno e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MERLINI Marco deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di doglianze meramente reiterative dei motivi di appello, cui è stata fornita esauriente risposta nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente n