CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 1972
Cassazione n. 32902/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/04/1972 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio dibattimentale, di [OSCURATO:PERSONA] per la spendita di quattro banconote da 50 euro contraffatte avvenuta il 15 marzo 2017 (capo A), nonché per la detenzione, al fine della messa in circolazione, di ulteriori sei banconote del medesimo taglio, rinvenute il 29 marzo 2017 nell'autovettura (due banconote) e dell'appartamento (quattro banconote) dell'imputato (capo B). 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui al capo A), poiché non potrebbe ricondursi al Sulpizii la consegna ai dipendenti della tabaccheria delle banconote poi rivelatesi false. Peraltro non era stato sentito nessun testimone oculare dei fatti, in quanto la richiesta del PM di esaminare i dipendenti della tabaccheria ex art. 507 cod. proc. pen. è stata disattesa. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la inutilizzabilità del verbale di ispezione, di quello di perquisizione "e di tutti gli atti conseguenti" su cui si fonda la prova del reato di cui al capo B). La polizia giudiziaria avrebbe agito di iniziativa in assenza dei presupposti di cui all'ad. 352 e 354 cod. proc. pen., né troverebbe applicazione l'art. 103 d.p.r. n. 309 del 1990 non vedendosi in tema di attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti. Inoltre mancherebbe l'avviso all'imputato della facoltà di farsi assistere da un difensore. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 74 disp. att. cod. proc. pen., perché il Pubblico ministero non avrebbe inserito nel fascicolo del dibattimento "gli originali delle sei banconote" di cui al capo B (prodotte in mera copia) e neppure la dichiarazione della Banca d'Italia attestante la falsità della cartamoneta (solo le due banconote rinvenute all'interno dell'autovettura sarebbero assistite da una annotazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bari). 2.4. Con il quarto lamenta il travisamento della prova sulla ritenuta esistenza di una attestazione di falsità della Banca d'Italia per le quattro banconote trovate presso l'abitazione dell'imputato. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'ad. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il difensore dell'imputato ha accompagnato le conclusioni con una articolata memoria di replica alle conclusione del P.G. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Il primo motivo esula dal novero dei vizi deducibili, poiché si risolve in doglianze in fatto che sottopongono al giudice di legittimità una diversa valutazione delle prove raccolte in ordine al reato di cui al capo A).La ricostruzione fornita dal giudice di merito è ampia, accurata e immune da cadute di logicità nell'identificare l'imputato quale autore della condotta (cfr. sentenza di primo grado pagg. 1 e ss. e in particolare valutazione conclusiva a pag. 4; sentenza di appello che recepisce la prima pag. 3). 4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. È decisivo il rilievo, senza necessità di ulteriori approfondimenti, che la ipotetica inutilizzabilità dei provvedimenti di ispezione e perquisizione non si trasmette al provvedimento di sequestro, il quale è sufficiente, da solo, a comprovare il possesso delle banconote in capo all'imputato. Invero la categoria della "inutilizzabilità derivata" non esiste, di talché gli eventuali vizi della perquisizione non potrebbero mai ripercuotersi sul decreto di convalida di sequestro. Il principio si trova scolpito nelle sentenze nn. 252 del 2020 e 219 del 2019 della Corte costituzionale. Secondo ius receptum, l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644; tra le ultime Sez. 2, n. 16065 del 10/01/2020, Giannetti, Rv. 278996). 4.3. Il terzo motivo esula dal novero dei vizi deducibili. Il mancato inserimento del corpo del reato nel fascicolo processuale non produce alcun vizio ex art. 606 cod. proc. pen. 4.4. Il quarto motivo, che deduce il vizio di travisamento della prova, è inammissibile sotto vari concorrenti profili: - non allega al ricorso la nota prodotta dal PM ritenuta "travisata"; - non evidenzia la decisività della prova, soprattutto considerando che l'imputato non ha mai negato la falsità delle banconote in sequestro e anzi, secondo quanto risulta dalla sentenza di primo grado, ha condotto spontaneamente la polizia giudiziaria presso la propria abitazione e ha consegnato le banconote contraffatte là detenute (pag. 2 sentenza di primo grado). 5. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur