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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 novembre 2025

Cassazione n. 29456/2025

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di [OSCURATO:PERSONA]. 05/06/2025149, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma domiciliato “ex Adunanza cameralelege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensoriOSCURAMENTOcome in atti, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] DATISENSIBILIGONELLA e Francesco PANNI;- ricorrente -controE.G. , con domicilio eletto in Roma, via Bazzoni3, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma domiciliato “exlege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensorecome in atti, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] EdoardoAngelo CANEPA;Oscuramento disposto Numero registro generale 11641/2023Numero sezionale 3014/2025Numero di raccolta generale 29456/2025- controricorrente -Data pubblicazione 07/11/2025nonché contro[OSCURATO:PERSONA]’S [OSCURATO:PERSONA] S.A.; [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” S.R.L.; R.P. ; [...]A.P. ; V.P. ; Q.X. ;- intimati -Avverso la sentenza n. 766/2023, della Corte d’appello di Milano,depositata in data 07/03/2023;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1.

La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, sulla basedi un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 766/23,del 7 marzo 2023, della Corte d’appello di Milano, che - nelrespingerne, per quanto qui ancora d’interesse, il gravameavverso la sentenza n. 54/22, del 17 gennaio 2022, del [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato l’accoglimento della domanda di manlevaproposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], da E.G.[...] , in relazione ad una fattispecie di malpractice medica dellaquale il medesimo era stato riconosciuto responsabile in quellostesso giudizio.2.

Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che inrelazione all’avvenuto decesso di T.G. in data 8 giugno2012, a seguito di intervento chirurgico di riparazione ereinserzione della cuffia della spalla destra, i congiunti deldefunto, Q.X. , A.P. e V.P. ,ebbero a convenire in giudizio - per vederne accertata laresponsabilità e per conseguire il ristoro dei danni subiti - la [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. e i membri dell’equipe medicaOscuramento disposto Numero registro generale 11641/2023Numero sezionale 3014/2025Numero di raccolta generale 29456/2025Data pubblicazione 07/11/2025che esegui l’operazione, ovvero il medico chirurgo, [OSCURATO:PERSONA]. [...]R.P. , e l’anestesista, dott.

E.G. .

La societàconvenuta in giudizio chiedeva - e otteneva - di essere autorizzataa chiamare in casa, per essere da essa manlevata, [OSCURATO:PERSONA]’sInsurance Company S.A., al pari degli altri convenuti, cheproponevano domanda di manleva verso l’[OSCURATO:PERSONA].Per quanto qui d’interesse, costituitesi in giudizio le terzechiamate, all’esito dell’istruttoria, consistita anche nell’esame dialcuni testi e nello svolgimento di consulenza tecnica medico-legale, il primo giudice riconosceva l’esclusiva responsabilità delDott.

E.G. in relazione alla morte di T.G. ,condannando il sanitario a risarcire il danno cagionato aicongiunti, ma ponendo il relativo obbligo a caricodell’[OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della domanda dimanleva.

Proposto gravame da quest’ultima, il giudice d’appellolo respingeva, ritenendo che ad escludere l’operatività dellagaranzia assicurativa - prevista da una polizza “on claims made”conclusa dal [OSCURATO:PERSONA].

E.G. tre giorni dopo il decesso di T.G.[...] - non potesse valere la previsione di cui all’art. 1892 cod.civ., escludendo, la Corte territoriale, che l’assicurato si fosse resoinadempiente all’obbligo di riferire, al momento della conclusionedella polizza, circostanze rilevati che, se correttamente riferite,avrebbero indotto la Compagnia a non stipulare il contratto,ovvero a stipularlo a condizioni diverse.

Rilevava, infatti, il giudicedi seconde cure che, ai sensi dell’art. 17 delle condizioni generalidi assicurazione, per i fatti anteriori alla stipula della polizza (comenella fattispecie in esame), l’assicurazione era stata contrattaesclusivamente per le responsabilità per le quali l’assicurato “nonabbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie e se questinon abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenzadei presupposti di detta responsabilità.

L’omessa percezione,notizia o conoscenza per colpa dell’Assicurato del fatto o delOscuramento disposto Numero registro generale 11641/2023Numero sezionale 3014/2025Numero di raccolta generale 29456/2025Data pubblicazione 07/11/2025comportamento anteriore alla stipula della polizza esclude, delpari, l’operatività della copertura assicurativa”.

Nella specie,tuttavia, “alla data di stipula della polizza assicurativa conAssicuratrice Milanese, il 15 giugno 2012, il dott.

E.G. nonaveva ricevuto alcuna richiesta di risarcimento dai familiari delsig.

T.G. (pervenuta solo successivamente, in data 23 giugno2013) e neppure era a conoscenza delle valutazioni medico-legaliespresse nella relazione del collegio di periti nominati dallaProcura della Repubblica di Vigevano nel procedimento penale n.1149/2012”.3.

Avverso la sentenza della Corte ambrosiana ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base - comedetto - di un unico motivo.3.1.

Esso denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc.civ. - l’illegittimità del capo della sentenza che ha rigettatol’eccezione ex art. 1892 cod. civ., per violazione o falsaapplicazione degli artt. 1892 e 2697 cod. civ.Nel premettere che, nel contratto di assicurazione recanteclausola “on claims made”, “la richiesta risarcitoria deldanneggiato” - come si assume essere stato chiarito da questaCorte - “rappresenta soltanto un elemento costitutivo del dirittoall’indennizzo, ma non incide sull’oggetto della assicurazione cherimane invariato” (e che, nel caso di specie, è la responsabilitàprofessionale medica), la ricorrente evidenzia la necessità diricostruire la portata dell’art. 1892 cod. civ. entro tale cornice.Tale norma, “espressione del generale dovere di buona fede ecorrettezza tra i contraenti”, estende “l’obbligo informativoindistintamente a tutte le circostanze rilevanti per la prestazionedel consenso dell’assicuratore”, sicché la sua violazione è daravvisare ogni qual volta le dichiarazioni dell’assicurato “offranoOscuramento disposto Numero registro generale 11641/2023Numero sezionale 3014/2025Numero di raccolta generale 29456/2025Data pubblicazione 07/11/2025una rappresentazione della realtà parziale, incompleta, errata,imprecisa e comunque infedele”.In particolare, “nella responsabilità civile medica”, sottolineala ricorrente, “la conoscenza da parte del medico assicurando delfatto di potere avere provocato, in esito ad un determinatotrattamento, un danno ad un paziente che si ponga all’esternodella sequenza causale normalmente attesa da quel trattamentointegra certamente, e da sola, circostanza rilevante ai sensi e pergli effetti della norma di cui all’art. 1892 cod. civ. nelle polizzeaventi efficacia retroattiva, con correlato obbligo precontrattualedello stesso medico assicurando, conforme a correttezza e buonafede, di riferirne all’assicuratore”.

E ciò, si sottolinea, “aprescindere dall’avere egli (appunto) già ricevuto la richiesta dirisarcimento del preteso danneggiato, ovvero già avutoconoscenza dell’accertamento da parte di terzi professionisti diuna sua responsabilità risarcitoria”.4.

Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,E.G. , chiedendo che la stessa sia dichiaratainammissibile o, comunque, rigettata.5.

Sono rimasti solo intimati [OSCURATO:PERSONA] S.A.,[OSCURATO:PERSONA] di Cura “[OSCURATO:PERSONA]” S.r.l., R.P. ,A.P. e V.P. , nonché Q.X. .6.

In relazione al presente ricorso veniva formulata propostadi definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis, comma 1,cod. proc. civ., così motivata:“Il ricorso presenta profili di inammissibilità.Invero, l’unico articolato motivo proposto, da un lato, nonspiega in cosa sia consistita la pretesa violazione dell’art. 2697c.c. (noto essendo, peraltro, che per denunciare un simile vizio inOscuramento disposto Numero registro generale 11641/2023Numero sezionale 3014/2025Numero di raccolta generale 29456/2025Data pubblicazione 07/11/2025sede di legittimità occorre dedurre che il giudice del merito haaddossato l’onere di provare i fatti rilevanti sulla parte nontenutavi per legge - v.

Cass. n. 26769/2018), e dall’altro, quantoalle dichiarazioni dell’assicurato, attiene specificamente a profilifattuali, la cui valutazione è rimessa al giudice del merito,censurabile in questa sede solo sotto il profilo motivazionale (neiristretti limiti in cui ciò è ancora ammesso - v.

Cass., Sez.

Un., n.8053/2014), censura nella specie non agitata dalla ricorrente”.Il ricorrente ha richiesto la decisione del collegio ai sensi delcomma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorsoè stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.7.

Ricorrente e controricorrente hanno presentato memoria.8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE9.

Il ricorso va accolto.9.1.

Il solo motivo di ricorso è fondato, sia pure una voltaespuntone l’irrilevante - se non inammissibile - riferimento allaviolazione della norma sul riparto dell’onere della prova.9.1.1.

Nello scrutinarlo, occorre muovere da quanto affermato- di recente - da questa Corte, la quale ha sottolineato che l’art.1892 cod. civ. è “espressione del consolidato principio per cui ilcontratto di assicurazione esige dall’assicurato la uberrima bonafides, in quanto solo l’assicurato è a conoscenza delle circostanzeche consentiranno all’assicuratore di valutare l’intensità delrischio e fissare il relativo premio”, di talché “la reticenzaOscuramento disposto Numero registro generale 11641/2023Numero sezionale 3014/2025Numero di raccolta generale 29456/2025Data pubblicazione 07/11/2025gravemente colposa dell’assicurato non è sanata dalla circostanzache il contratto non gli imponesse espressamente un onere didiscovery”, e ciò perché siffatto onere “discende dalla legge e nondal contratto, ed è inderogabile in quanto - essendo preordinatoa garantire l’equilibrio tra premio e rischio - è dettatonell’interesse dell’intera massa degli assicurati e nondell’assicuratore” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6febbraio 2025, n. 3010, non massimata).Difatti, “poiché l’assicuratore non conosce il rischio cheassume, ha bisogno di qualcuno che glielo descriva.

E questi nonpuò che essere l’assicurato, alle cui dichiarazioni l’assicuratore èlibero di prestar fede senza ulteriori adempimenti”, in particolarenon avendo “l’onere di sindacare l’onestà dell’assicurato” o “diindagare su eventuali reticenze dell’assicurato al momento dellastipula”, come “si desume - tra gli altri - dagli artt. 1892 e 1909cod. civ.”; esse, infatti, sancendo “la perdita o la riduzione deldiritto all’indennizzo nelle ipotesi ivi previste di inesattadescrizione del rischio o del valore della cosa assicurata, nonsubordinano affatto la decadenza dell’assicurato all’assenza diindagini ad hoc da parte dell’assicuratore.

Lo stesso è a dirsi perla previsione di cui all’art. 1898 cod. civ., la quale nel caso diaggravamento del rischio pone un onere di informazione a caricodell’assicurato, ma non un obbligo di indagine a caricodell’assicuratore.

Obbligo del resto superfluo, perché la sanzionedella reticenza dell’assicurato (o del contraente) è già nel sistemae rappresentata dalla perdita del diritto all’indennizzo” (così Cass.Sez. 3, ord. 24 luglio 2024, n. 20658, non massimata).9.1.2.

È, dunque, in tale contesto - nel quale l’obbligo di“uberrima bona fides”, gravante sull’assicurato, di riferire tutte lecircostanze che influiscono sulla determinazione del rischio (e,quindi, sulla quantificazione del premio), può persino prescindereOscuramento disposto Numero registro generale 11641/2023Numero sezionale 3014/2025Numero di raccolta generale 29456/2025Data pubblicazione 07/11/2025dalla previsione di apposita clausola contrattuale, nel caso dispecie, peraltro, presente - che deve essere ricostruita la portatadell’impegno assunto dal [OSCURATO:PERSONA].

E.G. , in forza dell’art. 17 delleCondizioni generali di assicurazione.Orbene, poiché detto articolo subordinava l’operatività dellagaranzia in favore del sanitario, per fatti suscettibili dicomportarne la responsabilità professionale, alla duplice(alternativa) condizione che l’assicurato “non abbia ricevuto alladata di stipula richieste risarcitorie”, ovvero che “non abbia avutopercezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti didetta responsabilità”, risulta errato quanto affermato dalla Corte.Ovvero, che la garanzia potesse, nella specie, operare, giacché ildott.

E.G. , al momento della stipula del contratto “non avevaricevuto alcuna richiesta di risarcimento dai familiari del sig.T.G. (pervenuta solo successivamente, in data 23 giugno 2013)e neppure era a conoscenza delle valutazioni medico-legaliespresse nella relazione del collegio di periti nominati dallaProcura della Repubblica di Vigevano nel procedimento penale n.1149/2012”.La clausola contrattuale suddetta, infatti, dava rilievo anchesolo alla mera “percezione”, da parte dell’assicurato, dellasussistenza dei presupposti della propria responsabilità.Evenienza, questa, dotata di autonomo rilievo, rispetto alla“conoscenza” di richieste di risarcimento, da apprezzarsi,oltretutto, da parte della Corte territoriale, anche alla luce dellepeculiari caratteristiche della presente vicenda.

Essa, inparticolare, avrebbe dovuto stabilire se la sussistenza di quella“percezione” non fosse desumibile - secondo quel “giudiziosintetico a posteriori”, ai quali è dato ricorrere nell’interpretare laportata delle clausole contrattuali del contratto di assicurazione(cfr., sul punto, Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2022, n. 21217, Rv.667020-01) - da talune circostanze di fatto.

E in particolar modoOscuramento disposto Numero registro generale 11641/2023Numero sezionale 3014/2025Numero di raccolta generale 29456/2025Data pubblicazione 07/11/2025dalla circostanza che, appena tre giorni prima della conclusionedel contratto - destinato a coprire anche vicende pregresse allasua stipulazione, in deroga all’ordinario modello di cui all’art. 1917cod. civ. (operante, di regola, solo per i fatti accaduti durante iltempo dell’assicurazione), ciò che pertanto conferiva carattereparticolarmente cogente a quello obbligo di “uberrima bona fides”di cui sopra si diceva - si era verificato l’inaspettato decesso delpaziente in relazione a quella che è stata (poi) accertata essere la“grave imperizia” del sanitario.L’omissione di tale verifica implica, quindi, l’imperfettaapplicazione dell’art. 1892 cod. civ. e la fondatezza del motivo,sia pure sotto questo ben circoscritto profilo.10.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenzaimpugnata cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello diMilano, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sullespese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio dilegittimità, in applicazione del seguente principio di diritto:“l’art. 1892 cod. civ. è espressione del consolidato principioper cui il contratto di assicurazione esige dall’assicurato lauberrima bona fides, in quanto solo l’assicurato è a conoscenzadelle circostanze che consentiranno all’assicuratore di valutarel’intensità del rischio e fissare il relativo premio, di talché laclausola contrattuale che subordini l’operatività della garanzia infavore dell’assicurato, per fatti suscettibili di comportarne laresponsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizioneche il medesimo «non abbia ricevuto alla data di stipula richiesterisarcitorie», ovvero che «non abbia avuto percezione, notizia oconoscenza, dell’esistenza dei presupposti di dettaresponsabilità», deve essere interpretata attribuendo a taleseconda condizione autonoma rilevanza rispetto alla prima, conconseguente obbligo di separata verifica anche di quella”.Oscuramento disposto Numero registro generale 11641/2023Numero sezionale 3014/2025Numero di raccolta generale 29456/2025Data pubblicazione 07/11/202511.

Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficiodisposta l’omissione, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi degliintimati A.P. , V.P. e Q.X. ,oltre che della vittima “primaria” dell’illecito, T.G. , aisensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.MLa Corte accoglie ricorso, cassando la sentenza impugnata,con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione,per la decisione sul merito e per la liquidazione delle spese di lite,ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomessi generalità ed altri dati identificativi degli intimati A.P.[...] , V.P. e Q.X. , oltre che dellavittima “primaria” dell’illecito, T.G. .Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 5 giugno2025.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di [OSCURATO:PERSONA]. 05/06/2025149, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma domiciliato “ex Adunanza cameralelege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensoriOSCURAMENTOcome in atti, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] DATISENSIBILIGONELLA e Francesco PANNI;- ricorrente -controE.G. , con domicilio eletto in Roma, via Bazzoni3, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma domiciliato “exlege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensorecome in atti, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] EdoardoAngelo CANEPA;Oscuramento disposto Numero registro generale 11641/2023Numero sezionale 3014/2025Numero di raccolta generale 29456/2025- controricorrente -Data pubblicazione 07/11/2025nonché contro[OSCURATO:PERSONA]’S [OSCURATO:PERSONA] S.A.; [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” S.R.L.; R.P. ; [...]A.P. ; V.P. ; Q.X. ;- intimati -Avverso la sentenza n. 766/2023, della Corte d’appello di Milano,depositata in data 07/03/2023;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorre, sulla basedi un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 766/23,del 7 marzo 2023, della Corte d’appello di Milano, che - nelrespingerne, per quanto qui ancora d’interesse, il gravameavverso la sentenza n. 54/22, del 17 gennaio 2022, del [OSCURATO:PERSONA] - ha confermato l’accoglimento della domanda di manlevaproposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], da E.G.[...] , in relazione ad una fattispecie di malpractice medica dellaquale il medesimo era stato riconosciuto responsabile in quellostesso giudizio.2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che inrelazione all’avvenuto decesso di T.G. in data 8 giugno2012, a seguito di intervento chirurgico di riparazione ereinserzione della cuffia della spalla destra, i congiunti deldefunto, Q.X. , A.P. e V.P. ,ebbero a convenire in giudizio - per vederne accertata laresponsabilità e per conseguire il ristoro dei danni subiti - la [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” S.r.l. e i membri dell’equipe medicaOscuramento disposto Numero registro generale 11641/2023Numero sezionale 3014/2025Numero di raccolta generale 29456/2025Data pubblicazione 07/11/2025che esegui l’operazione, ovvero il medico chirurgo, [OSCURATO:PERSONA]. [...]R.P. , e l’anestesista, dott. E.G. . La societàconvenuta in giudizio chiedeva - e otteneva - di essere autorizzataa chiamare in casa, per essere da essa manlevata, [OSCURATO:PERSONA]’sInsurance Company S.A., al pari degli altri convenuti, cheproponevano domanda di manleva verso l’[OSCURATO:PERSONA].Per quanto qui d’interesse, costituitesi in giudizio le terzechiamate, all’esito dell’istruttoria, consistita anche nell’esame dialcuni testi e nello svolgimento di consulenza tecnica medico-legale, il primo giudice riconosceva l’esclusiva responsabilità delDott. E.G. in relazione alla morte di T.G. ,condannando il sanitario a risarcire il danno cagionato aicongiunti, ma ponendo il relativo obbligo a caricodell’[OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della domanda dimanleva. Proposto gravame da quest’ultima, il giudice d’appellolo respingeva, ritenendo che ad escludere l’operatività dellagaranzia assicurativa - prevista da una polizza “on claims made”conclusa dal [OSCURATO:PERSONA]. E.G. tre giorni dopo il decesso di T.G.[...] - non potesse valere la previsione di cui all’art. 1892 cod.civ., escludendo, la Corte territoriale, che l’assicurato si fosse resoinadempiente all’obbligo di riferire, al momento della conclusionedella polizza, circostanze rilevati che, se correttamente riferite,avrebbero indotto la Compagnia a non stipulare il contratto,ovvero a stipularlo a condizioni diverse. Rilevava, infatti, il giudicedi seconde cure che, ai sensi dell’art. 17 delle condizioni generalidi assicurazione, per i fatti anteriori alla stipula della polizza (comenella fattispecie in esame), l’assicurazione era stata contrattaesclusivamente per le responsabilità per le quali l’assicurato “nonabbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie e se questinon abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenzadei presupposti di detta responsabilità. L’omessa percezione,notizia o conoscenza per colpa dell’Assicurato del fatto o delOscuramento disposto Numero registro generale 11641/2023Numero sezionale 3014/2025Numero di raccolta generale 29456/2025Data pubblicazione 07/11/2025comportamento anteriore alla stipula della polizza esclude, delpari, l’operatività della copertura assicurativa”. Nella specie,tuttavia, “alla data di stipula della polizza assicurativa conAssicuratrice Milanese, il 15 giugno 2012, il dott. E.G. nonaveva ricevuto alcuna richiesta di risarcimento dai familiari delsig. T.G. (pervenuta solo successivamente, in data 23 giugno2013) e neppure era a conoscenza delle valutazioni medico-legaliespresse nella relazione del collegio di periti nominati dallaProcura della Repubblica di Vigevano nel procedimento penale n.1149/2012”.3. Avverso la sentenza della Corte ambrosiana ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base - comedetto - di un unico motivo.3.1. Esso denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc.civ. - l’illegittimità del capo della sentenza che ha rigettatol’eccezione ex art. 1892 cod. civ., per violazione o falsaapplicazione degli artt. 1892 e 2697 cod. civ.Nel premettere che, nel contratto di assicurazione recanteclausola “on claims made”, “la richiesta risarcitoria deldanneggiato” - come si assume essere stato chiarito da questaCorte - “rappresenta soltanto un elemento costitutivo del dirittoall’indennizzo, ma non incide sull’oggetto della assicurazione cherimane invariato” (e che, nel caso di specie, è la responsabilitàprofessionale medica), la ricorrente evidenzia la necessità diricostruire la portata dell’art. 1892 cod. civ. entro tale cornice.Tale norma, “espressione del generale dovere di buona fede ecorrettezza tra i contraenti”, estende “l’obbligo informativoindistintamente a tutte le circostanze rilevanti per la prestazionedel consenso dell’assicuratore”, sicché la sua violazione è daravvisare ogni qual volta le dichiarazioni dell’assicurato “offranoOscuramento disposto Numero registro generale 11641/2023Numero sezionale 3014/2025Numero di raccolta generale 29456/2025Data pubblicazione 07/11/2025una rappresentazione della realtà parziale, incompleta, errata,imprecisa e comunque infedele”.In particolare, “nella responsabilità civile medica”, sottolineala ricorrente, “la conoscenza da parte del medico assicurando delfatto di potere avere provocato, in esito ad un determinatotrattamento, un danno ad un paziente che si ponga all’esternodella sequenza causale normalmente attesa da quel trattamentointegra certamente, e da sola, circostanza rilevante ai sensi e pergli effetti della norma di cui all’art. 1892 cod. civ. nelle polizzeaventi efficacia retroattiva, con correlato obbligo precontrattualedello stesso medico assicurando, conforme a correttezza e buonafede, di riferirne all’assicuratore”. E ciò, si sottolinea, “aprescindere dall’avere egli (appunto) già ricevuto la richiesta dirisarcimento del preteso danneggiato, ovvero già avutoconoscenza dell’accertamento da parte di terzi professionisti diuna sua responsabilità risarcitoria”.4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,E.G. , chiedendo che la stessa sia dichiaratainammissibile o, comunque, rigettata.5. Sono rimasti solo intimati [OSCURATO:PERSONA] S.A.,[OSCURATO:PERSONA] di Cura “[OSCURATO:PERSONA]” S.r.l., R.P. ,A.P. e V.P. , nonché Q.X. .6. In relazione al presente ricorso veniva formulata propostadi definizione accelerata del ricorso, ex art. 380-bis, comma 1,cod. proc. civ., così motivata:“Il ricorso presenta profili di inammissibilità.Invero, l’unico articolato motivo proposto, da un lato, nonspiega in cosa sia consistita la pretesa violazione dell’art. 2697c.c. (noto essendo, peraltro, che per denunciare un simile vizio inOscuramento disposto Numero registro generale 11641/2023Numero sezionale 3014/2025Numero di raccolta generale 29456/2025Data pubblicazione 07/11/2025sede di legittimità occorre dedurre che il giudice del merito haaddossato l’onere di provare i fatti rilevanti sulla parte nontenutavi per legge - v. Cass. n. 26769/2018), e dall’altro, quantoalle dichiarazioni dell’assicurato, attiene specificamente a profilifattuali, la cui valutazione è rimessa al giudice del merito,censurabile in questa sede solo sotto il profilo motivazionale (neiristretti limiti in cui ciò è ancora ammesso - v. Cass., Sez. Un., n.8053/2014), censura nella specie non agitata dalla ricorrente”.Il ricorrente ha richiesto la decisione del collegio ai sensi delcomma 2 del medesimo articolo, sicché la trattazione del ricorsoè stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.7. Ricorrente e controricorrente hanno presentato memoria.8. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE9. Il ricorso va accolto.9.1. Il solo motivo di ricorso è fondato, sia pure una voltaespuntone l’irrilevante - se non inammissibile - riferimento allaviolazione della norma sul riparto dell’onere della prova.9.1.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere da quanto affermato- di recente - da questa Corte, la quale ha sottolineato che l’art.1892 cod. civ. è “espressione del consolidato principio per cui ilcontratto di assicurazione esige dall’assicurato la uberrima bonafides, in quanto solo l’assicurato è a conoscenza delle circostanzeche consentiranno all’assicuratore di valutare l’intensità delrischio e fissare il relativo premio”, di talché “la reticenzaOscuramento disposto Numero registro generale 11641/2023Numero sezionale 3014/2025Numero di raccolta generale 29456/2025Data pubblicazione 07/11/2025gravemente colposa dell’assicurato non è sanata dalla circostanzache il contratto non gli imponesse espressamente un onere didiscovery”, e ciò perché siffatto onere “discende dalla legge e nondal contratto, ed è inderogabile in quanto - essendo preordinatoa garantire l’equilibrio tra premio e rischio - è dettatonell’interesse dell’intera massa degli assicurati e nondell’assicuratore” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6febbraio 2025, n. 3010, non massimata).Difatti, “poiché l’assicuratore non conosce il rischio cheassume, ha bisogno di qualcuno che glielo descriva. E questi nonpuò che essere l’assicurato, alle cui dichiarazioni l’assicuratore èlibero di prestar fede senza ulteriori adempimenti”, in particolarenon avendo “l’onere di sindacare l’onestà dell’assicurato” o “diindagare su eventuali reticenze dell’assicurato al momento dellastipula”, come “si desume - tra gli altri - dagli artt. 1892 e 1909cod. civ.”; esse, infatti, sancendo “la perdita o la riduzione deldiritto all’indennizzo nelle ipotesi ivi previste di inesattadescrizione del rischio o del valore della cosa assicurata, nonsubordinano affatto la decadenza dell’assicurato all’assenza diindagini ad hoc da parte dell’assicuratore. Lo stesso è a dirsi perla previsione di cui all’art. 1898 cod. civ., la quale nel caso diaggravamento del rischio pone un onere di informazione a caricodell’assicurato, ma non un obbligo di indagine a caricodell’assicuratore. Obbligo del resto superfluo, perché la sanzionedella reticenza dell’assicurato (o del contraente) è già nel sistemae rappresentata dalla perdita del diritto all’indennizzo” (così Cass.Sez. 3, ord. 24 luglio 2024, n. 20658, non massimata).9.1.2. È, dunque, in tale contesto - nel quale l’obbligo di“uberrima bona fides”, gravante sull’assicurato, di riferire tutte lecircostanze che influiscono sulla determinazione del rischio (e,quindi, sulla quantificazione del premio), può persino prescindereOscuramento disposto Numero registro generale 11641/2023Numero sezionale 3014/2025Numero di raccolta generale 29456/2025Data pubblicazione 07/11/2025dalla previsione di apposita clausola contrattuale, nel caso dispecie, peraltro, presente - che deve essere ricostruita la portatadell’impegno assunto dal [OSCURATO:PERSONA]. E.G. , in forza dell’art. 17 delleCondizioni generali di assicurazione.Orbene, poiché detto articolo subordinava l’operatività dellagaranzia in favore del sanitario, per fatti suscettibili dicomportarne la responsabilità professionale, alla duplice(alternativa) condizione che l’assicurato “non abbia ricevuto alladata di stipula richieste risarcitorie”, ovvero che “non abbia avutopercezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti didetta responsabilità”, risulta errato quanto affermato dalla Corte.Ovvero, che la garanzia potesse, nella specie, operare, giacché ildott. E.G. , al momento della stipula del contratto “non avevaricevuto alcuna richiesta di risarcimento dai familiari del sig.T.G. (pervenuta solo successivamente, in data 23 giugno 2013)e neppure era a conoscenza delle valutazioni medico-legaliespresse nella relazione del collegio di periti nominati dallaProcura della Repubblica di Vigevano nel procedimento penale n.1149/2012”.La clausola contrattuale suddetta, infatti, dava rilievo anchesolo alla mera “percezione”, da parte dell’assicurato, dellasussistenza dei presupposti della propria responsabilità.Evenienza, questa, dotata di autonomo rilievo, rispetto alla“conoscenza” di richieste di risarcimento, da apprezzarsi,oltretutto, da parte della Corte territoriale, anche alla luce dellepeculiari caratteristiche della presente vicenda. Essa, inparticolare, avrebbe dovuto stabilire se la sussistenza di quella“percezione” non fosse desumibile - secondo quel “giudiziosintetico a posteriori”, ai quali è dato ricorrere nell’interpretare laportata delle clausole contrattuali del contratto di assicurazione(cfr., sul punto, Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2022, n. 21217, Rv.667020-01) - da talune circostanze di fatto. E in particolar modoOscuramento disposto Numero registro generale 11641/2023Numero sezionale 3014/2025Numero di raccolta generale 29456/2025Data pubblicazione 07/11/2025dalla circostanza che, appena tre giorni prima della conclusionedel contratto - destinato a coprire anche vicende pregresse allasua stipulazione, in deroga all’ordinario modello di cui all’art. 1917cod. civ. (operante, di regola, solo per i fatti accaduti durante iltempo dell’assicurazione), ciò che pertanto conferiva carattereparticolarmente cogente a quello obbligo di “uberrima bona fides”di cui sopra si diceva - si era verificato l’inaspettato decesso delpaziente in relazione a quella che è stata (poi) accertata essere la“grave imperizia” del sanitario.L’omissione di tale verifica implica, quindi, l’imperfettaapplicazione dell’art. 1892 cod. civ. e la fondatezza del motivo,sia pure sotto questo ben circoscritto profilo.10. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenzaimpugnata cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello diMilano, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sullespese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio dilegittimità, in applicazione del seguente principio di diritto:“l’art. 1892 cod. civ. è espressione del consolidato principioper cui il contratto di assicurazione esige dall’assicurato lauberrima bona fides, in quanto solo l’assicurato è a conoscenzadelle circostanze che consentiranno all’assicuratore di valutarel’intensità del rischio e fissare il relativo premio, di talché laclausola contrattuale che subordini l’operatività della garanzia infavore dell’assicurato, per fatti suscettibili di comportarne laresponsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizioneche il medesimo «non abbia ricevuto alla data di stipula richiesterisarcitorie», ovvero che «non abbia avuto percezione, notizia oconoscenza, dell’esistenza dei presupposti di dettaresponsabilità», deve essere interpretata attribuendo a taleseconda condizione autonoma rilevanza rispetto alla prima, conconseguente obbligo di separata verifica anche di quella”.Oscuramento disposto Numero registro generale 11641/2023Numero sezionale 3014/2025Numero di raccolta generale 29456/2025Data pubblicazione 07/11/202511. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficiodisposta l’omissione, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi degliintimati A.P. , V.P. e Q.X. ,oltre che della vittima “primaria” dell’illecito, T.G. , aisensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. P.Q.MLa Corte accoglie ricorso, cassando la sentenza impugnata,con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione,per la decisione sul merito e per la liquidazione delle spese di lite,ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.Dispone che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomessi generalità ed altri dati identificativi degli intimati A.P.[...] , V.P. e Q.X. , oltre che dellavittima “primaria” dell’illecito, T.G. .Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 5 giugno2025.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29456/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris