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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 settembre 2023

Cassazione n. 19646/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del GIP di Brescia del 06/09/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal conigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Brescia ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Brescia del 4/09/2023 con il quale, nell'inibire la partecipazione del ricorrente a tutte le competizioni sportive (c.d.

"DASPO"), prescriveva altresì allo stesso di comparire tre volte presso la Stazione CC di [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle partite del Brescia calcio disputate in casa per ogni incontro anche amichevole e in occasione delle partite della nazionale italiana disputate in provincia di Brescia, per la durata di anni cinque. 2.Contro l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 3.Nel primo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, co. 3, L. n. 401 del 1989 e in relazione all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto di difesa.

In sintesi, premessi nutriti richiami alla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla individuazione del termine minimo non inferiore a 48 ore concesso all'interessato per l'esercizio del diritto di difesa, la difesa del ricorrente si duole del mancato rispetto di detto termine. 4.Con il secondo motivo si lamenta il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, commi 1 e 2, L. n. 401 del 1989, e correlato vizio di motivazione in merito alle ragioni sottese all'imposizione del plurimo obbligo di presentazione presso le forze dell'ordine. 5.Nel terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, commi 1 e 2,

I. n. 401 del 1989, e correlato vizio di motivazione in merito alle ragioni giustificative della presentazione dell'interessato azts~ presso i carabinieri anche in corrispondenza delle partite amichevoli, spesso non adeguatamente pubblicizzate disputate a porte chiuse contro squadre minori durante la settimana in orario pomeridiano lavorativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2. Costituisce indirizzo ormai consolidato, nella giurisprudenza di Questa Corte, che il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.i.p. la relativa convalida (Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, Castellano, Rv. 238537; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Marcassoli, Rv. 247182; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, Murari, Rv. 267281; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223, secondo cui la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale).

Nel caso di specie, il termine non è stato rispettato, e nel provvedimento impugnato (pag. 2) si dà espressamente atto che non sono state presentate memorie difensive.

Come evidenziato nella stessa impugnazione, il Daspo è stato notificato al Brunelli in data 04/09/2023 alle ore 13.50; il PM ha richiesto la convalida in data 05/09/2023 alle ore 11.05; il GIP ha convalidato il 06/9/2023 alle ore

13.41. L'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 - 01).

Il provvedimento va pertanto annullato senza rinvio, con conseguente definitiva caducazione del (solo) ordine di presentazione del destinatario del "Daspo" di fronte alla polizia (Sez. 3, n. 17844 del 12/12/2018, Benigno, Rv. 275600 - 01), ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632 - 01).

2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso ha efficacia assorbente sui restanti motivi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Brescia del 4/9/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del GIP di Brescia del 06/09/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal conigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Brescia ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Brescia del 4/09/2023 con il quale, nell'inibire la partecipazione del ricorrente a tutte le competizioni sportive (c.d. "DASPO"), prescriveva altresì allo stesso di comparire tre volte presso la Stazione CC di [OSCURATO:PERSONA] in occasione delle partite del Brescia calcio disputate in casa per ogni incontro anche amichevole e in occasione delle partite della nazionale italiana disputate in provincia di Brescia, per la durata di anni cinque. 2.Contro l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 3.Nel primo motivo, si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, co. 3, L. n. 401 del 1989 e in relazione all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto di difesa. In sintesi, premessi nutriti richiami alla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla individuazione del termine minimo non inferiore a 48 ore concesso all'interessato per l'esercizio del diritto di difesa, la difesa del ricorrente si duole del mancato rispetto di detto termine. 4.Con il secondo motivo si lamenta il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, commi 1 e 2, L. n. 401 del 1989, e correlato vizio di motivazione in merito alle ragioni sottese all'imposizione del plurimo obbligo di presentazione presso le forze dell'ordine. 5.Nel terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, commi 1 e 2, I. n. 401 del 1989, e correlato vizio di motivazione in merito alle ragioni giustificative della presentazione dell'interessato azts~ presso i carabinieri anche in corrispondenza delle partite amichevoli, spesso non adeguatamente pubblicizzate disputate a porte chiuse contro squadre minori durante la settimana in orario pomeridiano lavorativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. Costituisce indirizzo ormai consolidato, nella giurisprudenza di Questa Corte, che il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.i.p. la relativa convalida (Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, Castellano, Rv. 238537; Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246004; Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Marcassoli, Rv. 247182; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, Murari, Rv. 267281; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223, secondo cui la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale). Nel caso di specie, il termine non è stato rispettato, e nel provvedimento impugnato (pag. 2) si dà espressamente atto che non sono state presentate memorie difensive. Come evidenziato nella stessa impugnazione, il Daspo è stato notificato al Brunelli in data 04/09/2023 alle ore 13.50; il PM ha richiesto la convalida in data 05/09/2023 alle ore 11.05; il GIP ha convalidato il 06/9/2023 alle ore 13.41. L'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021, Pedretti, Rv. 281341 - 01). Il provvedimento va pertanto annullato senza rinvio, con conseguente definitiva caducazione del (solo) ordine di presentazione del destinatario del "Daspo" di fronte alla polizia (Sez. 3, n. 17844 del 12/12/2018, Benigno, Rv. 275600 - 01), ferma restando l'intangibilità della parte amministrativa afferente al divieto di accesso ad impianti e/o manifestazioni (Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016, D'Urso, Rv. 266632 - 01). 2. L'accoglimento del primo motivo di ricorso ha efficacia assorbente sui restanti motivi. P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Brescia del 4/9/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dis