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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 1959

Cassazione n. 03633/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1959 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 07/07/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina resa in data 27/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 635, comma secondo, in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è ammesso in questa sede poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, sulle ragioni ostative all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., attese le connotazioni del gesto, del tutto privo di giustificazioni (non potendosi certo considerare in tal senso rilevante la sussistenza di pessimi rapporti tra familiari); l'entità del danno e la pervicacia con la quale il TROVATELLO si è accanito sul mezzo (con violenti calci sulla cosa esposta a pubblica fede), nonché la peculiare attenzione palesata dallo stesso, attento che non vi fossero persone in strada prima di agire, convinto così di non poter essere scoperto]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11/10/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1959 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza emessa in data 07/07/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina resa in data 27/02/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 635, comma secondo, in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è ammesso in questa sede poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici [si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, sulle ragioni ostative all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., attese le connotazioni del gesto, del tutto privo di giustificazioni (non potendosi certo considerare in tal senso rilevante la sussistenza di pessimi rapporti tra familiari); l'entità del danno e la pervicacia con la quale il TROVATELLO si è accanito sul mezzo (con violenti calci sulla cosa esposta a pubblica fede), nonché la peculiare attenzione palesata dallo stesso, attento che non vi fossero persone in strada prima di agire, convinto così di non poter essere scoperto]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10/2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03633/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris