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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:C:2012:169
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 23 marzo 2012 —

[OSCURATO:PERSONA]

(causa C‑348/11) «Articoli 92, paragrafo 1, e 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura — Manifesta irricevibilità — Articolo 104, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di procedura — Risposta che non lascia spazio ad alcun dubbio ragionevole — Rinvio pregiudiziale — Esame di validità — Politica commerciale comune — Dumping — Importazione di televisori fabbricati in Tailandia — Validità dell’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) — Validità dei regolamenti (CE) nn. 710/95 e 2584/98»

1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Competenza del giudice nazionale — Accertamento e valutazione dei fatti di causa — Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate — Valutazione da parte del giudice nazionale (Art. 267 TFUE) (v. punti 41, 43)

2. Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Questioni sollevate senza precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto — Questioni sollevate in un contesto che esclude una soluzione utile — Omessa precisazione delle ragioni per le quali occorre rispondere alle questioni pregiudiziali — Questioni fondate su non verificate asserzioni del ricorrente — Irricevibilità manifesta (Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, artt. 92, § 1, e 103, § 1) (v. punti 48‑49, 51, 53, 57‑58) [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale — Tribunal d’instance de Paris — Validità del regolamento (CE) n. 710/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Tailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 73, pag. 3) — Validità del regolamento (CE) n. 2584/98 del Consiglio, del 27 novembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 710/95 sopracitato (GU L 324, pag. 1) — Regolamenti che applicano, per il calcolo del margine medio ponderato di dumping, un metodo consistente nell’operare una riduzione a zero — Validità dell’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sull’origine dei televisori. [OSCURATO:PERSONA] della quarta e della quinta questione non ha rivelato alcun elemento tale da incidere sulla validità dei regolamenti (CE) nn. 710/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della [Malaysia], della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Tailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio, e 2584/98 del Consiglio, del 27 novembre 1998, che modifica il regolamento n. 710/95.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 23 marzo 2012 — [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑348/11) «Articoli 92, paragrafo 1, e 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura — Manifesta irricevibilità — Articolo 104, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di procedura — Risposta che non lascia spazio ad alcun dubbio ragionevole — Rinvio pregiudiziale — Esame di validità — Politica commerciale comune — Dumping — Importazione di televisori fabbricati in Tailandia — Validità dell’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) — Validità dei regolamenti (CE) nn. 710/95 e 2584/98» 1. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Competenza del giudice nazionale — Accertamento e valutazione dei fatti di causa — Necessità di una questione pregiudiziale e pertinenza delle questioni sollevate — Valutazione da parte del giudice nazionale (Art. 267 TFUE) (v. punti 41, 43) 2. Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Questioni sollevate senza precisazioni sufficienti sul contesto di fatto e di diritto — Questioni sollevate in un contesto che esclude una soluzione utile — Omessa precisazione delle ragioni per le quali occorre rispondere alle questioni pregiudiziali — Questioni fondate su non verificate asserzioni del ricorrente — Irricevibilità manifesta (Art. 267 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23; regolamento di procedura della Corte, artt. 92, § 1, e 103, § 1) (v. punti 48‑49, 51, 53, 57‑58) [OSCURATO:PERSONA] di pronuncia pregiudiziale — Tribunal d’instance de Paris — Validità del regolamento (CE) n. 710/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Tailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 73, pag. 3) — Validità del regolamento (CE) n. 2584/98 del Consiglio, del 27 novembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 710/95 sopracitato (GU L 324, pag. 1) — Regolamenti che applicano, per il calcolo del margine medio ponderato di dumping, un metodo consistente nell’operare una riduzione a zero — Validità dell’indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sull’origine dei televisori. [OSCURATO:PERSONA] della quarta e della quinta questione non ha rivelato alcun elemento tale da incidere sulla validità dei regolamenti (CE) nn. 710/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della [Malaysia], della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Tailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio, e 2584/98 del Consiglio, del 27 novembre 1998, che modifica il regolamento n. 710/95.
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