CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 1967
Cassazione n. 10078/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/02/1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/09/1968 avverso la sentenza del 17/03/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP TRIBUNALE di TORINO, con sentenza in data 17/03/2021, applicava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 628 CP. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con distinti atti di contenuto identico, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cpp. I ricorsi sono inammissibili. E' principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p.. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]