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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18667/2026

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n sede legale in Capurso, via Vespucci 13,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]RICORRENTE-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale delloStato-CONTRORICORRENTE-avverso il decreto della Corte d'appello di Lecce n. 40/2024pubblicato il 12/06/2024.Numero registro generale 2307/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 18667/2026Data pubblicazione 09/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.-La società [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte d’appello diLecce il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole duratadella procedura fallimentare, ancora in corso, della società Alimentari2.- Il decreto monocratico che aveva ritenuto ragionevole unadurata di sette anni della procedura fallimentare, in seguitoall’opposizione della ricorrente, veniva confermato sul punto.

Inparticolare, la corte territoriale, circa il periodo di durata ragionevole,ha ritenuto di determinarlo in sette anni, atteso che la complessitàdella procedura fallimentare giustificava l’estensione da sei a setteanni.3.- Avverso il decreto, ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] scorta di due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dellagiustizia.

La memoria, in vista dell’adunanza camerale, è statadepositata da entrambe le parti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2 co. 2 bis l. 89/2001, come interpretatodalla Corte costituzionale, in relazione all’art. 6 par. 1 CEDU, all’art. 1del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost – art.360 n. 3, per avere la Corte di merito individuato la durataragionevole della procedura concorsuale in anni 7, in luogo degli anni6 predeterminati ex lege.2.-Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2, co. 2 bis, l. 89/2001, in relazione all’art.Numero registro generale 2307/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 18667/2026Data pubblicazione 09/06/20266, par. 1 della Cedu, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agliartt. 111 e 117 della Costituzione – art. 360 n. 3, per avere la Cortedi merito scomputato dalla durata irragionevole i tempi degliesperimenti di vendita tentati dal curatore fallimentare.3.-Il Ministero controricorrente eccepisce, in via preliminare, lainammissibilità di entrambi i motivi di ricorso, attingendo gli stessi unaccertamento di fatto riservato al giudice del merito.

L’eccezione èinfondata alla stregua del costante orientamento di questa Corte percui “la valutazione dei criteri attraverso i quali accertare la violazionedel precetto della ragionevole durata del processo - ovverosia, lacomplessità del caso, il comportamento della parte e del giudice -risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è riservata al giudice delmerito e può essere sindacata in sede di legittimità solo per i vizispecie, la parte ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 2co. 2 bis l. 89/2001, norma che prevede una durata “legale” di seianni”, nonché l’estensione di principi valevoli per le procedureesecutive individuali a quelle concorsuali ai fini del calcolo delladurata ragionevole, censurando pertanto la pronuncia della Corte diappello quanto alla interpretazione delle norme applicabili allafattispecie (e dunque, con doglianza riconducibile al vizio di cui all’art.360 n. 3 c.p.c.).4.-Il primo motivo è fondato.Vale premettere che circa la durata irragionevole del processopresupposto la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che,essendo tuttora aperto il fallimento, la durata rilevante è quella cheintercorre tra la data di ammissione al passivo (16.12.1994) e la datadi decisione (8.5.2023).

La Corte d’appello ha accolto in partel’opposizione, affermando che dovesse tenersi conto dell'ulterioreirragionevole durata della procedura fallimentare "presupposta"Numero registro generale 2307/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 18667/2026Data pubblicazione 09/06/2026dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sino al 26.1.2024, ovvero di ulteriori mesi 8 giorni 18,sicché in luogo di anni 17, mesi 9 e giorni 28 si avranno complessivianni 18, mesi 6 e giorni 16; l’ha, tuttavia, rigettata quanto alladoglianza proposta dalla odierna ricorrente in merito alladeterminazione della durata ragionevole in sette anni, avuto riguardoalla particolare complessità della procedura concorsuale giustificatacon riferimento all’ “entità del passivo di oltre 6 milioni di euro, oltreche del consistente attivo conseguito, attesi i numerosi beni dellamassa fallimentare, il numero di creditori ammessi (all. 5 ricorso)”.Le argomentazioni del provvedimento impugnato non sono, sulpunto, condivisibili.La Corte costituzionale, con la sentenza n. 36 del 2016 (aventead oggetto la durata dei procedimenti per l’equa riparazione) hachiarito esplicitamente che i commi 2-bis e 2-ter dell’art. 2 della leggen. 89/2001, nell’affermare che il termine indicato “si considerarispettato”, lungi dal poter essere considerati come meri parametri diriferimento, sono univoci ed inderogabili e vanno interpretati nelsenso che unicamente il termine previsto (indicato in anni 6 per leprocedure concorsuali) è ragionevole, in linea con “l’intento dellegislatore di sottrarre alla discrezionalità giudiziaria ladeterminazione della congruità del termine, per affidarla invece a unaprevisione legale di carattere generale”.

Con la successiva sentenza n.205 del 2023 (in tema di durata dei procedimenti di protezioneinternazionale) la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate lequestioni riguardanti l’eccessività del termine, in quantol’individuazione della ragionevole durata non potrebbe prescinderedalle caratteristiche e dalla natura del procedimento.

Tale sentenza alriguardo ha espressamente richiamato il principio affermato nellasentenza n. 36/2016 quanto alla individuazione dei terminiragionevoli.

Ancora, con la sentenza n. 102 del 2025 la CorteNumero registro generale 2307/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 18667/2026Data pubblicazione 09/06/2026costituzionale ha chiarito che il termine di durata della procedurafallimentare, del quale viene ribadita la natura inderogabile, risulta inlinea con lo standard della Corte europea dei diritti dell’uomo e nonproduce alcun automatismo, posto che il diritto all’equo indennizzonon sorge per il solo effetto del superamento dei termini di durata.Viene altresì ivi chiarito che resta ferma la disposizione di cui all’art.2, comma 2, la quale affida l’accertamento della violazione deltermine al giudice dell’equa riparazione, previa valutazione di unaserie di elementi in esito alla quale può ritenere insussistente il dirittoall’equo indennizzo, malgrado l’oggettiva durata del giudiziopresupposto.

Del pari, i commi 2-quinquies e 2- sexies dell’art. 2contengono una tipizzazione di circostanze idonee a rovesciare lapresunzione che, una volta superato il termine di ragionevole durata,si configuri il diritto all’equa riparazione, mentre l’art. 2-bis affida algiudice dell’equa riparazione la quantificazione dell’indennizzo cheviene in tal modo calibrata sul caso concreto, una volta che siaaccertata la violazione della ragionevole durata.In linea con le richiamate sentenze della Corte costituzionale,Cass. 20008/2025 ha ribadito la natura inderogabile del terminepredeterminato dal legislatore ai sensi del comma 2-bis dell’art. 2come tale insuscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice,non avendo in tale comma il legislatore concesso al giudice alcunafacoltà di deroga discrezionale, come ad esempio ha fatto nelsuccessivo art. 2- bis per la misura dell’indennizzo.

La corteterritoriale, nel determinare la durata ragionevole della proceduraconcorsuale presupposta in sette anni in luogo dei sei predeterminatiex lege, si è dunque discostata dai detti principi.5.- L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimentodell’ulteriore censura.Numero registro generale 2307/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 18667/2026Data pubblicazione 09/06/20266.- Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione almotivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello diLecce, in diversa composizione, che deciderà attenendosi ai principisopra ricordati; il giudice di rinvio provvederà pure in ordine allespese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, cassa il decreto impugnato in ragione della censura accoltae rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secondasezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data, 12.5.2026Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n sede legale in Capurso, via Vespucci 13,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]RICORRENTE-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale delloStato-CONTRORICORRENTE-avverso il decreto della Corte d'appello di Lecce n. 40/2024pubblicato il 12/06/2024.Numero registro generale 2307/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 18667/2026Data pubblicazione 09/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.-La società [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte d’appello diLecce il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole duratadella procedura fallimentare, ancora in corso, della società Alimentari2.- Il decreto monocratico che aveva ritenuto ragionevole unadurata di sette anni della procedura fallimentare, in seguitoall’opposizione della ricorrente, veniva confermato sul punto. Inparticolare, la corte territoriale, circa il periodo di durata ragionevole,ha ritenuto di determinarlo in sette anni, atteso che la complessitàdella procedura fallimentare giustificava l’estensione da sei a setteanni.3.- Avverso il decreto, ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] scorta di due motivi. Resiste con controricorso il Ministero dellagiustizia. La memoria, in vista dell’adunanza camerale, è statadepositata da entrambe le parti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2 co. 2 bis l. 89/2001, come interpretatodalla Corte costituzionale, in relazione all’art. 6 par. 1 CEDU, all’art. 1del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost – art.360 n. 3, per avere la Corte di merito individuato la durataragionevole della procedura concorsuale in anni 7, in luogo degli anni6 predeterminati ex lege.2.-Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 2, co. 2 bis, l. 89/2001, in relazione all’art.Numero registro generale 2307/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 18667/2026Data pubblicazione 09/06/20266, par. 1 della Cedu, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agliartt. 111 e 117 della Costituzione – art. 360 n. 3, per avere la Cortedi merito scomputato dalla durata irragionevole i tempi degliesperimenti di vendita tentati dal curatore fallimentare.3.-Il Ministero controricorrente eccepisce, in via preliminare, lainammissibilità di entrambi i motivi di ricorso, attingendo gli stessi unaccertamento di fatto riservato al giudice del merito. L’eccezione èinfondata alla stregua del costante orientamento di questa Corte percui “la valutazione dei criteri attraverso i quali accertare la violazionedel precetto della ragionevole durata del processo - ovverosia, lacomplessità del caso, il comportamento della parte e del giudice -risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è riservata al giudice delmerito e può essere sindacata in sede di legittimità solo per i vizispecie, la parte ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 2co. 2 bis l. 89/2001, norma che prevede una durata “legale” di seianni”, nonché l’estensione di principi valevoli per le procedureesecutive individuali a quelle concorsuali ai fini del calcolo delladurata ragionevole, censurando pertanto la pronuncia della Corte diappello quanto alla interpretazione delle norme applicabili allafattispecie (e dunque, con doglianza riconducibile al vizio di cui all’art.360 n. 3 c.p.c.).4.-Il primo motivo è fondato.Vale premettere che circa la durata irragionevole del processopresupposto la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che,essendo tuttora aperto il fallimento, la durata rilevante è quella cheintercorre tra la data di ammissione al passivo (16.12.1994) e la datadi decisione (8.5.2023). La Corte d’appello ha accolto in partel’opposizione, affermando che dovesse tenersi conto dell'ulterioreirragionevole durata della procedura fallimentare "presupposta"Numero registro generale 2307/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 18667/2026Data pubblicazione 09/06/2026dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sino al 26.1.2024, ovvero di ulteriori mesi 8 giorni 18,sicché in luogo di anni 17, mesi 9 e giorni 28 si avranno complessivianni 18, mesi 6 e giorni 16; l’ha, tuttavia, rigettata quanto alladoglianza proposta dalla odierna ricorrente in merito alladeterminazione della durata ragionevole in sette anni, avuto riguardoalla particolare complessità della procedura concorsuale giustificatacon riferimento all’ “entità del passivo di oltre 6 milioni di euro, oltreche del consistente attivo conseguito, attesi i numerosi beni dellamassa fallimentare, il numero di creditori ammessi (all. 5 ricorso)”.Le argomentazioni del provvedimento impugnato non sono, sulpunto, condivisibili.La Corte costituzionale, con la sentenza n. 36 del 2016 (aventead oggetto la durata dei procedimenti per l’equa riparazione) hachiarito esplicitamente che i commi 2-bis e 2-ter dell’art. 2 della leggen. 89/2001, nell’affermare che il termine indicato “si considerarispettato”, lungi dal poter essere considerati come meri parametri diriferimento, sono univoci ed inderogabili e vanno interpretati nelsenso che unicamente il termine previsto (indicato in anni 6 per leprocedure concorsuali) è ragionevole, in linea con “l’intento dellegislatore di sottrarre alla discrezionalità giudiziaria ladeterminazione della congruità del termine, per affidarla invece a unaprevisione legale di carattere generale”. Con la successiva sentenza n.205 del 2023 (in tema di durata dei procedimenti di protezioneinternazionale) la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate lequestioni riguardanti l’eccessività del termine, in quantol’individuazione della ragionevole durata non potrebbe prescinderedalle caratteristiche e dalla natura del procedimento. Tale sentenza alriguardo ha espressamente richiamato il principio affermato nellasentenza n. 36/2016 quanto alla individuazione dei terminiragionevoli. Ancora, con la sentenza n. 102 del 2025 la CorteNumero registro generale 2307/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 18667/2026Data pubblicazione 09/06/2026costituzionale ha chiarito che il termine di durata della procedurafallimentare, del quale viene ribadita la natura inderogabile, risulta inlinea con lo standard della Corte europea dei diritti dell’uomo e nonproduce alcun automatismo, posto che il diritto all’equo indennizzonon sorge per il solo effetto del superamento dei termini di durata.Viene altresì ivi chiarito che resta ferma la disposizione di cui all’art.2, comma 2, la quale affida l’accertamento della violazione deltermine al giudice dell’equa riparazione, previa valutazione di unaserie di elementi in esito alla quale può ritenere insussistente il dirittoall’equo indennizzo, malgrado l’oggettiva durata del giudiziopresupposto. Del pari, i commi 2-quinquies e 2- sexies dell’art. 2contengono una tipizzazione di circostanze idonee a rovesciare lapresunzione che, una volta superato il termine di ragionevole durata,si configuri il diritto all’equa riparazione, mentre l’art. 2-bis affida algiudice dell’equa riparazione la quantificazione dell’indennizzo cheviene in tal modo calibrata sul caso concreto, una volta che siaaccertata la violazione della ragionevole durata.In linea con le richiamate sentenze della Corte costituzionale,Cass. 20008/2025 ha ribadito la natura inderogabile del terminepredeterminato dal legislatore ai sensi del comma 2-bis dell’art. 2come tale insuscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice,non avendo in tale comma il legislatore concesso al giudice alcunafacoltà di deroga discrezionale, come ad esempio ha fatto nelsuccessivo art. 2- bis per la misura dell’indennizzo. La corteterritoriale, nel determinare la durata ragionevole della proceduraconcorsuale presupposta in sette anni in luogo dei sei predeterminatiex lege, si è dunque discostata dai detti principi.5.- L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimentodell’ulteriore censura.Numero registro generale 2307/2025Numero sezionale 1247/2026Numero di raccolta generale 18667/2026Data pubblicazione 09/06/20266.- Il decreto impugnato va pertanto cassato in relazione almotivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello diLecce, in diversa composizione, che deciderà attenendosi ai principisopra ricordati; il giudice di rinvio provvederà pure in ordine allespese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito ilsecondo, cassa il decreto impugnato in ragione della censura accoltae rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, ancheper la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secondasezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data, 12.5.2026Il PresidenteAntonio Scarpa
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