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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 14527/2026

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di Agrigentoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il GIP del Tribunale di Agrigento con ordinanza in data 26/02/2025, rigettò la richiestadi correzione di errore materiale avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sentenzadel medesimo Tribunale del 5/11/2024, che lo aveva condannato ad anni undici direclusione, pur essendo partito – in motivazione – dalla pena-base stabilita per altrocoimputato pari ad anni dieci di reclusione.1.1.

Avverso detta ordinanza propose ricorso per cassazione, a mezzo difensore, JilaniJioini deducendo violazione di legge e vizio di motivazione lamentando la violazione dell’art.130, comma 2, cod. proc. pen., non essendosi proceduto in camera di consiglio, e l’erratotrattamento sanzionatorio subito.1.2.

Questa Corte (Sez. 3, n. 25928 del 02/07/2025, dep. il 15/07/2025, [OSCURATO:PERSONA]), accolseil ricorso con riferimento alla doglianza preliminare della violazione dell’art. 130, comma 2,cod. proc. pen. e annullò senza rinvio l’ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degliin motivazione – che:«Rimane assorbito l’ulteriore rilievo sulla asserita sussistenza di un errore materiale inmotivazione, che in ragione della predetta violazione rimane in valutazione al giudice a suotempo adito rispetto al provvedimento assunto come erroneo in fatto […]».

2. In sede di rinvio il GIP del Tribunale di Agrigento, con l’ordinanza epigrafata n. 174in data 26/09/2025 (SIGE 128/2025), ha rigettato l’istanza di correzione di errore materiale.A fondamento del diniego, in motivazione il GIP ha rilevato che nella specie non vi ètanto (o non solo) un contrasto tra motivazione e dispositivo ma piuttosto unacontraddittorietà nella stessa motivazione della sentenza che avrebbe dovuto esseredenunciato dall’interessato nella fase di cognizione con il mezzo di impugnazionedell’appello sicché, una volta passata in giudicato la sentenza, tale contraddittorietà non puòessere più risolta con la procedura di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod.proc. pen.Ad ogni modo, il giudice ha ritenuto applicabile il principio giurisprudenziale (tratto daSez. 5, n. 4973 del 18/10/1999, dep. 2000, Cucinotta, Rv. 215790-01) per cui il dispositivo,che attraverso la lettura in pubblica udienza acquista rilevanza esterna prima dellamotivazione e indipendentemente da essa, non può essere modificato con la motivazione,sicché in caso di difformità, esso prevale sulla seconda.3.

Avverso quest’ultima ordinanza del 26/09/2025 ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], amezzo difensore abilitato, che, con unico motivo, lamenta violazione di legge e difetto dimotivazione per non essersi il giudice dell’esecuzione confrontato con alcuna dellemotivazioni evidenziate dalla Difesa nell’istanza, con cui si chiedeva di disporre correzionedell’errore materiale presente nel calcolo della pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA],atteso chel’entità della pena posta a base del calcolo di quella finale (anni 11 di reclusione) risultavaerrata, alla luce del percorso argomentativo seguito dal giudice in sentenza, ove si facevariferimento alla stessa pena-base (anni 10) stabilita per il coimputato [OSCURATO:PERSONA].Difatti, se la parte dispositiva della motivazione assolve alla funzione di immediataespressione della decisione del giudice, la motivazione costituisce un imprescindibileelemento di integrazione, concorrendo ad illustrare e chiarire le ragioni della decisione,sicché l’applicata regola generale secondo la quale in caso di difformità prevale il dispositivosulla motivazione incontra una deroga nel caso in cui la difformità dipenda da un erroremateriale relativo alla pena indicata in dispositivo, come nel caso di specie, palesementerilevabile dall’esame della motivazione.Diversamente opinando, il difensore avrebbe dovuto proporre impugnazione,limitatamente alla correzione del calcolo sanzionatorio, così pregiudicando la possibilità dirinunciare all’impugnazione e beneficiare della riduzione pari al sesto della pena inflitta.Si invoca il principio che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione dellasentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione dellavolontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del casospecifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la suafunzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben puòcontenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.4. [OSCURATO:PERSONA] generale in sede [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scrittadel 13/01/2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è destituito di fondamento e, pertanto, va rigettato.1.

Come statuito da questa Corte in occasione del precedente ricorso per cassazione(Sez. 3, n. 25928 del 02/07/2025, cit.), l’asserita sussistenza di un errore materiale nellamotivazione della sentenza di condanna pronunciata a carico del ricorrente «rimane[va] invalutazione al giudice a suo tempo adito rispetto al provvedimento assunto come erroneo infatto».Il GIP di Agrigento, in sede di invio, nel pieno rispetto dell’ambito valutativo rimessoglida questa Corte, ha escluso la sussistenza di un errore materiale da correggere con laprocedura di cui all’art. 130 disp. att. cod. proc. pen., rettamente rilevando unacontraddittorietà tra motivazione e dispositivo che, tuttavia, una volta passata in giudicato lasentenza, non può [più] essere risolta con la procedura di correzione di errore materiale,tanto più che essa non ha comportato l’applicazione di alcuna pena illegale.Trattasi di motivazione conforme a diritto – con conseguente infondatezza (mera)dell’odierno ricorso – dovendosi dare continuità al principio, bene evocato (ed applicato)dallo stesso giudice dell’esecuzione, secondo il quale l’eventuale contrasto tra dispositivoletto in udienza e motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevatonella fase esecutiva con la richiesta di correzione dell'errore materiale (Sez. 1, n. 20877 del21/03/2023, Muraca, Rv. 284503-01; Sez. 1, n. 43048 del 25/09/2012, Dicanosa, Rv.253630-01; conf.

Sez. 5, n. 4973 del 18/10/1999, dep. 2000, Cucinotta, Rv. 215769-01).D’altra parte, più in generale, sui rapporti tra dispositivo e motivazione, questa Corte datempo afferma che il contrasto tra dispositivo e motivazione si risolve con la logicaprevalenza dell’elemento decisionale su elemento giustificativo (cfr. Sez. 6, n 7980 del01/02/2017, Esposito, Rv. 269375-01 e Sez. 6, n 19851 del 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177-01), salvo specificità del caso di specie, quale ad esempio la presenza di un errore materialenel dispositivo (v., tra le altre, Sez. 2, n. 13904 de 09/03/2016, Paliumbo, Rv. 266660-01, eSez.

F, n. 47576 del 09/09/2014, Savini, Rv. 261402-01).E vanno altresì ricordati gli autorevoli principi affermati da tempo dalle Sezioni Unite diquesta Corte (Sez.

U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543-01) secondo i quali, in temadi correzione degli errori materiali, deve ritenersi esclusa l’applicabilità dell’art. 130 cod. proc.pen., quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di unadecisione già assunta.

L’errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, unavolta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può chediffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sueessenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato sivoglia dare alla nozione di "errore materiale" suscettibile di correzione; viceversa sonosempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzarel'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprioperché non suscettibili di incidere sulla decisione già assunta".Questa Corte è ben consapevole che in altre decisioni, in caso di contrasto tradispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quantoimmediata espressione della volontà decisoria del giudice, è stata ritenuta non assoluta, mada contemperare, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi trattidalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragionidella decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che faccianoritenere errato il dispositivo o parte di esso (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018,dep. 2019, B., Rv. 275690-01, relativa ad una fattispecie in cui nel dispositivo era stataomessa la statuizione di concessione della sospensione condizionale della pena, ipresupposti della quale, invece, erano stati riconosciuti in motivazione; cfr. altresì Sez. 2, n.35424 del 13/07/2024, Raimondi, Rv. 283516-01, secondo cui nell’ipotesi in cui la discrasiatra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativoall'indicazione della pena nel dispositivo e dall’esame della motivazione sia chiaramentericostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, lamotivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l’erroresecondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen.; conf.

Sez. 6, n. 8916 del08/02/2011, P.).Tuttavia si tratta di ipotesi del tutto diverse da quella di specie, in cui non si è verificataalcuna discrasia tra dispositivo e motivazione rilevabile dagli atti, ma un errorenell’indicazione della pena base (analoga a quella applicata per gli altro coimputato); ad ontadei rilievi difensivi, nessun elemento indica un’erronea determinazione in dispositivo dellapena inflitta al condannato.2.

Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Agrigentoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il GIP del Tribunale di Agrigento con ordinanza in data 26/02/2025, rigettò la richiestadi correzione di errore materiale avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sentenzadel medesimo Tribunale del 5/11/2024, che lo aveva condannato ad anni undici direclusione, pur essendo partito – in motivazione – dalla pena-base stabilita per altrocoimputato pari ad anni dieci di reclusione.1.1. Avverso detta ordinanza propose ricorso per cassazione, a mezzo difensore, JilaniJioini deducendo violazione di legge e vizio di motivazione lamentando la violazione dell’art.130, comma 2, cod. proc. pen., non essendosi proceduto in camera di consiglio, e l’erratotrattamento sanzionatorio subito.1.2. Questa Corte (Sez. 3, n. 25928 del 02/07/2025, dep. il 15/07/2025, [OSCURATO:PERSONA]), accolseil ricorso con riferimento alla doglianza preliminare della violazione dell’art. 130, comma 2,cod. proc. pen. e annullò senza rinvio l’ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degliin motivazione – che:«Rimane assorbito l’ulteriore rilievo sulla asserita sussistenza di un errore materiale inmotivazione, che in ragione della predetta violazione rimane in valutazione al giudice a suotempo adito rispetto al provvedimento assunto come erroneo in fatto […]». 2. In sede di rinvio il GIP del Tribunale di Agrigento, con l’ordinanza epigrafata n. 174in data 26/09/2025 (SIGE 128/2025), ha rigettato l’istanza di correzione di errore materiale.A fondamento del diniego, in motivazione il GIP ha rilevato che nella specie non vi ètanto (o non solo) un contrasto tra motivazione e dispositivo ma piuttosto unacontraddittorietà nella stessa motivazione della sentenza che avrebbe dovuto esseredenunciato dall’interessato nella fase di cognizione con il mezzo di impugnazionedell’appello sicché, una volta passata in giudicato la sentenza, tale contraddittorietà non puòessere più risolta con la procedura di correzione dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod.proc. pen.Ad ogni modo, il giudice ha ritenuto applicabile il principio giurisprudenziale (tratto daSez. 5, n. 4973 del 18/10/1999, dep. 2000, Cucinotta, Rv. 215790-01) per cui il dispositivo,che attraverso la lettura in pubblica udienza acquista rilevanza esterna prima dellamotivazione e indipendentemente da essa, non può essere modificato con la motivazione,sicché in caso di difformità, esso prevale sulla seconda.3. Avverso quest’ultima ordinanza del 26/09/2025 ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], amezzo difensore abilitato, che, con unico motivo, lamenta violazione di legge e difetto dimotivazione per non essersi il giudice dell’esecuzione confrontato con alcuna dellemotivazioni evidenziate dalla Difesa nell’istanza, con cui si chiedeva di disporre correzionedell’errore materiale presente nel calcolo della pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA],atteso chel’entità della pena posta a base del calcolo di quella finale (anni 11 di reclusione) risultavaerrata, alla luce del percorso argomentativo seguito dal giudice in sentenza, ove si facevariferimento alla stessa pena-base (anni 10) stabilita per il coimputato [OSCURATO:PERSONA].Difatti, se la parte dispositiva della motivazione assolve alla funzione di immediataespressione della decisione del giudice, la motivazione costituisce un imprescindibileelemento di integrazione, concorrendo ad illustrare e chiarire le ragioni della decisione,sicché l’applicata regola generale secondo la quale in caso di difformità prevale il dispositivosulla motivazione incontra una deroga nel caso in cui la difformità dipenda da un erroremateriale relativo alla pena indicata in dispositivo, come nel caso di specie, palesementerilevabile dall’esame della motivazione.Diversamente opinando, il difensore avrebbe dovuto proporre impugnazione,limitatamente alla correzione del calcolo sanzionatorio, così pregiudicando la possibilità dirinunciare all’impugnazione e beneficiare della riduzione pari al sesto della pena inflitta.Si invoca il principio che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione dellasentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione dellavolontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del casospecifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la suafunzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben puòcontenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso.4. [OSCURATO:PERSONA] generale in sede [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scrittadel 13/01/2026, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è destituito di fondamento e, pertanto, va rigettato.1. Come statuito da questa Corte in occasione del precedente ricorso per cassazione(Sez. 3, n. 25928 del 02/07/2025, cit.), l’asserita sussistenza di un errore materiale nellamotivazione della sentenza di condanna pronunciata a carico del ricorrente «rimane[va] invalutazione al giudice a suo tempo adito rispetto al provvedimento assunto come erroneo infatto».Il GIP di Agrigento, in sede di invio, nel pieno rispetto dell’ambito valutativo rimessoglida questa Corte, ha escluso la sussistenza di un errore materiale da correggere con laprocedura di cui all’art. 130 disp. att. cod. proc. pen., rettamente rilevando unacontraddittorietà tra motivazione e dispositivo che, tuttavia, una volta passata in giudicato lasentenza, non può [più] essere risolta con la procedura di correzione di errore materiale,tanto più che essa non ha comportato l’applicazione di alcuna pena illegale.Trattasi di motivazione conforme a diritto – con conseguente infondatezza (mera)dell’odierno ricorso – dovendosi dare continuità al principio, bene evocato (ed applicato)dallo stesso giudice dell’esecuzione, secondo il quale l’eventuale contrasto tra dispositivoletto in udienza e motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevatonella fase esecutiva con la richiesta di correzione dell'errore materiale (Sez. 1, n. 20877 del21/03/2023, Muraca, Rv. 284503-01; Sez. 1, n. 43048 del 25/09/2012, Dicanosa, Rv.253630-01; conf. Sez. 5, n. 4973 del 18/10/1999, dep. 2000, Cucinotta, Rv. 215769-01).D’altra parte, più in generale, sui rapporti tra dispositivo e motivazione, questa Corte datempo afferma che il contrasto tra dispositivo e motivazione si risolve con la logicaprevalenza dell’elemento decisionale su elemento giustificativo (cfr. Sez. 6, n 7980 del01/02/2017, Esposito, Rv. 269375-01 e Sez. 6, n 19851 del 13/04/2016, Mucci, Rv. 267177-01), salvo specificità del caso di specie, quale ad esempio la presenza di un errore materialenel dispositivo (v., tra le altre, Sez. 2, n. 13904 de 09/03/2016, Paliumbo, Rv. 266660-01, eSez. F, n. 47576 del 09/09/2014, Savini, Rv. 261402-01).E vanno altresì ricordati gli autorevoli principi affermati da tempo dalle Sezioni Unite diquesta Corte (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543-01) secondo i quali, in temadi correzione degli errori materiali, deve ritenersi esclusa l’applicabilità dell’art. 130 cod. proc.pen., quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di unadecisione già assunta. L’errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, unavolta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può chediffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sueessenziali componenti non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato sivoglia dare alla nozione di "errore materiale" suscettibile di correzione; viceversa sonosempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzarel'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprioperché non suscettibili di incidere sulla decisione già assunta".Questa Corte è ben consapevole che in altre decisioni, in caso di contrasto tradispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quantoimmediata espressione della volontà decisoria del giudice, è stata ritenuta non assoluta, mada contemperare, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi trattidalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragionidella decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che faccianoritenere errato il dispositivo o parte di esso (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018,dep. 2019, B., Rv. 275690-01, relativa ad una fattispecie in cui nel dispositivo era stataomessa la statuizione di concessione della sospensione condizionale della pena, ipresupposti della quale, invece, erano stati riconosciuti in motivazione; cfr. altresì Sez. 2, n.35424 del 13/07/2024, Raimondi, Rv. 283516-01, secondo cui nell’ipotesi in cui la discrasiatra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativoall'indicazione della pena nel dispositivo e dall’esame della motivazione sia chiaramentericostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, lamotivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l’erroresecondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen.; conf. Sez. 6, n. 8916 del08/02/2011, P.).Tuttavia si tratta di ipotesi del tutto diverse da quella di specie, in cui non si è verificataalcuna discrasia tra dispositivo e motivazione rilevabile dagli atti, ma un errorenell’indicazione della pena base (analoga a quella applicata per gli altro coimputato); ad ontadei rilievi difensivi, nessun elemento indica un’erronea determinazione in dispositivo dellapena inflitta al condannato.2. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
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