CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23477/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8325/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, in persona del Direttore generale p.t., rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell'amministratore unico p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viadegli Avignonesi, n. 5 , presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Napoli n. 3421/21, depositata il 21 settembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. La DinastarS.r.l., titolare di un centro abilitato all'erogazione di trat- tamenti riabilitativi di semiconvitto domiciliari ed ambulatoriali e prestazioni di fisiokinesiterapia in regime di accreditamento provvisorio con il Servizio sanitario nazionale, convenne in giudizio l'Azienda sanitaria [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro, per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 943.981,43, da aggiornarsi dal 1° ottobre 2011 all'effettivo soddisfo, a titolo d'interessi per il ritardo nel pagamento dei corrispettivi delle prestazioni ero- gate negli anni 2007, 2008 e 2009, calcolati al tasso di cui all'art. 5 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si costituì l'Asl, ed eccepì il difetto di giurisdizione, il giudicato esterno e la prescrizione, nonché la compensazione del credito azionato con un proprio controcredito relativo al recupero di somme corrisposte per prestazioni ero- gate in eccesso rispetto alla capacità operativa massima. 1.1. Con sentenza del 13 giugno 2016, il Tribunale di Napoli rigettò la domanda. 2. L'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata accolta dalla Corte d'appello di Napoli, che con sentenza del 21 settembre 2021 ha accolto par- zialmente la domanda, condannando l'Asl al pagamento della somma di Euro 943.981,43. Premesso che risultavano provati il rapporto di accreditamento intercor- rente tra l'attrice e la Regione Campania ed il contratto stipulato per gli anni 2007-2009, la Corte ha ritenuto che il credito dell'attrice trovasse il suo fon- damento nel rapporto negoziale in virtù del quale l'Asl era obbligata al paga- mento della remunerazione delle prestazioni rese dalla struttura privata a favore degli iscritti al Servizio sanitario nazionale. Precisato infatti che l'ac- creditamento costituisce uno strumento volto a garantire livelli essenziali ed uniformi di assistenza sanitaria e sociosanitaria, attraverso l'individuazione di strutture private idonee ad erogare le prestazioni per conto del Servizio sani- tario nazionale, mentre l'accordo di cui all'art. 8 del d.lgs. 30dicembre 1992, n. 502 consacra la volontà contrattuale di dare esecuzione all'obbligo dell'ac- creditato verso i beneficiari delle prestazioni, con fissazione del volume mas- simo delle stesse e del corrispettivo dovuto, ha affermato che il titolo fondante del diritto alla remunerazione è costituito dall'accordo contrattuale, ricondu- cibile allo schema civilistico del contratto a prestazioni corrispettive, la cui connotazione pubblicistica non ne esclude la qualificazione come transazione commerciale, e non preclude quindi l'applicazione degl'interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002. Ha evidenziato in proposito il tenore letterale dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 cit., osservando che la natura di pubblico servizio della prestazione resa dal privato e la sua remunerazione a tariffa, espres- sione del potere autoritativo dell'ente pubblico, non escludono la natura pri- vatistica della disciplina degli aspetti economici e patrimoniali del rapporto concessorio, affidata allo strumento convenzionale, e qualificabile quindi come transazione commerciale ai sensi del d.lgs. n. 231. Richiamata inoltre la direttiva 2014/23/CE sull'aggiudicazione delle concessioni, che, nell'unifi- care il regime giuridico della contrattazione pubblica, ha definito la conces- sione di servizi come contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto ed avente ad oggetto l'affidamento dell'erogazione e della gestione di servizi pubblici, ha rilevato che la natura concessoria del rapporto ha perso il valore di ele- mento discriminante nell'ambito della contrattazione privata, nel cui alveo si colloca anche il contratto in esame. La Corte ha ritenuto invece inammissibile, in quanto sollevata soltanto nella comparsa conclusionale depositata in appello, l'eccezione secondo cui per i crediti anteriori all'anno 2013 sarebbe risultata necessaria la prova della intimazione scritta, osservando comunque che l'applicabilità del d.lgs. n. 231 del 2002 comportava non solo l'operatività del tasso previsto dall'art. 5, ma anche, ai sensi dell'art. 4, la decorrenza automatica degl'interessi, per effetto dell'inosservanza dei termini di pagamento. Ha ritenuto poi provato il quantum debeatur, rilevando che i prospetti riepilogativi prodotti dall'attrice, e recanti l'indicazione delle date di matura- zione dei crediti e di quelle dei pagamenti, non erano stati specificamente contestatidalla convenuta, la quale si era limitata a proporre l'eccezione di compensazione, reiterata soltanto tardivamente in appello. Ha escluso invece la possibilità di riconoscere gli ulteriori interessi fino al soddisfo, rilevando la genericità della relativadomanda, ed il carattere conseguentemente esplora- tivo della c.t.u. sollecitata nel corso del giudizio. 3. Avverso la predetta sentenza l'Asl ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, censurando la sentenza impugnata per aver inquadrato il rapporto intercorso tra le parti nella nozione di transazione commerciale, senza considerare che, in quanto inerenti ad una concessione di pubblico servizio, i pagamenti dovuti all'attrice non potevano considerarsi effettuati a titolo di corrispettivo contrattuale, non essendo in rapporto sinallagmatico con le prestazioni rese agli assistiti. Sot- tolinea la connotazione pubblicistica del rapporto, emergente dalle procedure di selezione che avevano preceduto la stipulazione dell'accordo e dalla rile- vanza costituzionale degl'interessi coinvolti, affermando che nel sistema dello accreditamento l'operatore privato assume la veste di erogatore di un servizio pubblico, la cui gestione rimane però affidata al Servizio sanitario nazionale. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002 e dell'art. 5, comma primo, del d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che la scadenza dei termini previsti per il pagamento comportasse l'automatica decorrenza degli interessi, in contrasto con il principio, applicabile anche alle asl, secondo cui, in tema di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici, il luogo del pagamento dev'essere individuato nella sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente debitore, con la conseguenza che la mera scadenza del termine per il pagamento non comporta l'operatività della mora ex re, occorrendo invece la costituzione in mora, la quale integra una condizione dell'azione, la cui sussistenza dev'es- sere provata da chi fa valere in giudizio il diritto di credito. 3. Il primo motivo, riguardante la qualificazione del rapporto intercor- rente tra le parti come transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2002, è infondato.Nel ricondurre la fattispecie alla predetta nozione, la sentenza impugnata ha infatti richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimitàin tema di prestazioni sanitarie erogate in favore dei soggetti assistiti dal Servizio sa- nitario nazionale da strutture private operanti in regime di preaccreditamen- to, secondo cui la connotazione pubblicistica de l rapporto intercorre nte tra l'ente pubblico competente e la strutturapreaccreditata non esclude, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovutea titolo di corrispettivo, la na- tura negoziale dell'atto fondante la pretesa al pagamento degl'interessi mo- ratori, la cui causa resta sempre e comunque riconducibile allo schema civili- stico del contratto a prestazioni corrispettive, ancorché inquadrato nell'am- bito dell'intervento pubblico, in quanto scaturente da un contratto con cui l'ente assume l'obbligo di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura erogate dalla struttura privata (cfr. Cass., Sez. III, 2/07/2019, n. 17665; 13/07/2017, n. 17341; 11/10/2016, n. 20391; 14/07/2016, n. 14349). Com'è noto, tale qualificazione della fattispecie era stata messa in discus- sione in virtù del richiamo ad un altro principio, enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alle prestazioni di assistenza farmaceutica erogate per conto delle aziende sanitarie locali, secondo cui al credito del farmacista per il rimborso del corrispettivo dei farmaci di fascia A non si applica il tasso d'interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, non essendo il rapporto riconducibile al paradigma della transazione commerciale, giacché, relativa- mente alle predette prestazioni, il farmacista non è qualificabile come im- prenditore, ovverosia come soggetto esercente un'attività economica orga- nizzata o una libera professione, ai sensi dell'art. 2, lett. c), del medesimo decreto, essendo un componente del Servizio sanitario nazionale (cfr. Cass., Sez. Un., 20/11/2020, n. 26496; v. anche, in precedenza, Cass., Sez. III, 10/ 04/2019, n. 9991, secondo cui l'attività di dispensazione dei farmaci ha na- tura pubblicistica, in quanto intesa a realizzare, quale segmento del servizio sanitario nazionale, l'interesse pubblico alla tutela della salute collettiva; Cass., Sez. III, 28/02/2017, n. 5042, secondo cui la fonte di tale rapporto non ha natura negoziale, ma legale e amministrativa, in quanto costituita dall'art. 8, comma secondo, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e dal relativo regolamento). La questione è stata risolta da una recente sentenza, con cui questa Corte, pronunciando a Sezioni Unite,ha enunciato il principio di diritto se- condo cui le prestazioni sanitarie erogate in favore degli assistiti dalle strut- ture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in base ad un con- tratto (accessivo all'accreditamento) concluso in forma scritta con la [OSCURATO:PERSONA] dopo l'8 agosto 2002 rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2, lett. a),del d.lgs. n. 231 del 2002, in quanto rese in esecuzione di un atto avente natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata,e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento de- gli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. cit. (cfr. Cass., Sez. Un., 14/12/ 2023, n. 35092). Premesso infatti che, per poter erogare prestazioni in favore degli utenti del Servizio sanitario nazionale con corrispettivo a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], le strutture private devono essere dotate di autorizzazione all'eser- cizio di attività sanitarie, rilasciata in base alrispetto di requisiti minimi per la tutela della sicurezza del paziente edegli operatori, accreditamento istitu- zionale, riconducibileal genusdella concessione di pubblico servizio, e accordi contrattuali,finalizzati alla specificazione di volumi e tipologia delle presta- zioni ed a fissare l’ammontare complessivo della remunerazione, è stato chia- rito innanzitutto che, nell'ambito della predetta sequenza, la fase dell ' ac- cordo, aventela sua fonte normativa nell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, pone il rapporto di accreditamento su unabase strettamente nego- ziale, sì che al di fuori del contratto la strutturaaccreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti. E' stata inoltre richiamata la nozione di transazione commerciale emergente dalle direttive 2000/35/CE e 2011/07/ UE, così come interpretate dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui la stessa, oltre anon coincidere con quella di contratto (cfr. sent. 1 ° dicembre 2022, in causa C-419/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy), prescinde dalla natura pubblica o privata dei soggetti coinvolti (cfr. sent. 18 novembre 2020, in causa C-299/19, [OSCURATO:SOCIETA].), trovando applicazione anche nel settore sanitario, nell'ambito del quale i ritardi di pagamento delle [OSCURATO:PERSONA]- nistrazioni determinano costi ingiustificati per le imprese, aggravando i loro problemi di liquidità e rendendo più complessa la loro gestione finanziaria (cfr. sent. 28 gennaio 2020, in causa C-122/18, Commissione c. Italia). Sulla base di tali considerazioni, è stato escluso che la posizione delle strutture sanitarie accreditate sia assimilabile a quella delle farmacie, concludendosi che sia la fonte che le caratteristiche della loro attività sono pienamente ri- conducibili all'ambito applicativo del d.lgs.n. 231 del 2002, giacché, mentre le farmacie erogano un servizio pubblico sostanzialmente quali organi delle aziende sanitarie e sulla base di accordi normativizzati, le strutture accredi- tateerogano un servizio pubblico, mantenendo però la loro identità di società commerciali che organizzano l’erogazione dei servizi al pubblico degli utenti del Servizio sanitario nazionale sulla base di specifici accordi contrattuali. Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non merita censura la sentenza impugnata, la quale, proprio in virtù dell'osservazione che la natura concessoria del rapporto in- tercorrente tra le strutture private e l'[OSCURATO:PERSONA] perde il va- lore di elemento discriminante nell'ambito della contrattazione privata nel cui alveo si colloca anche il contratto in esame, ha concluso che tale contrattova qualificato come transazione commerciale, con la conseguenza che , in caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo maturato a favore delle strutture accreditate, l'Asl è tenuta al pagamento degli interessi moratori sulle somme dovute,secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231 del 2002 . 4. E' parimenti infondato il secondo motivo, avente ad oggetto la decor- renza degl'interessi. L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'appli- cabilità del d.lgs. n. 231 del 2002 comporta anche l'operatività della disposi- zione di cui all'art. 4, secondo cui gl'interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia neces- saria la costituzione in mora, trova anch'essa conforto nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto che, in quanto manifestazione di un'evolu- zione legislativa volta ad incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di na- turamonetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e PubblicheAmministrazioni, tale disciplina è ap- plicabile a tutti i contratti con le [OSCURATO:PERSONA], comunque deno- minati, che comportino in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi, giacché l'espressione «prestazione di servizi», adot- tata dall'art. 2 del d.lgs. cit., è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (cfr. Cass., Sez. I, 2/05/2024, n. 11721; Cass., Sez. III, 15/10/2019, n. 25924; Cass., Sez. II, 10/08/2023, n. 24390; 27/02/2019, n. 5734). 5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 20