CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 20602/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che i motivi sono proposti per ragioni non consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto sostanzialmente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, senza incorrere in vizi logici e giuridici, dal giudice di merito. In particolare del tutto corretta è la ritenuta: - sussistenza del reato e del dolo in ragione dell'allontanamento volontario dalla unità abitativa presso la quale il ricorrente era ristretto; - esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della non occasionalità del fatto; - esclusione della derubricazione, in ragione della clausola di riserva espressa dall'art. 650 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore Il Pre4idente Angelo apozzi Fidelbo ‘-1 DEPOSìTATO [OSCURATO:PERSONA]