CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12508/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 (capo di imputazione d), perché estinto per prescrizione. Il giudice di primo grado ha dichiarato la prescrizione dei reati contestati nei capi di imputazione a), b) e c). 2.Con unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, evidenziando che il giudice a quo non ha vagliato nessuna delle doglianze difensive contenute nei motivi di appello, relativi alla tardiva presentazione della dichiarazione fiscale, alla corretta indicazione degli importi fatturati per l'anno 2010, pur essendo stato indicato un codice fiscale erroneo, all'assenza di elementi dai quali inferire che il ricorrente fosse l'amministratore di fatto della società Ecopan. La Corte d'appello non ha esaminato i suddetti profili di censura, sebbene sottoposti con atto d'appello specifico, pur essendo acquisito che la dichiarazione fiscale relativa all'anno di imposta 2010 è stata inviata telematicannente in data 28 febbraio 2011 e che gli importi indicati erano veritieri. Il ricorrente inoltre evidenzia l'ampio lasso di tempo decorso tra la data di emanazione del dispositivo (07/07/2023) e quella di deposito della motivazione (24/06/2024), nonchè l'illogicità della parte motiva della sentenza impugnata, in cui il giudice a quo esclude il decorso del termine di prescrizione del reato e conferma la sentenza di primo grado, mentre, contraddittoriamente, nel dispositivo dichiara non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione. Erroneo è anche il computo dei termini di prescrizione del reato, indicato dal giudice a quo in anni dodici, e non in anni dieci. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al dispositivo, da correggere nei termini in cui è stato letto all'udienza del 7 luglio 2023 come risulta dal verbale di udienza, e il rigetto del ricorso nel resto, con le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti ( Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento , atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione. 1.1. Nel caso in disamina il giudice a quo, nel richiamare la ricostruzione dei fatti effettuata con dovizia di particolari dal giudice di primo grado, ha affermato che il ricorrente era l'amministratore di fatto della società, in quanto rivestiva il ruolo di institore con ampia procura ad agire sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione, e che egli era normalmente dedito ad attività di gestione o connesse alla gestione della società Ecopan. [OSCURATO:PERSONA] è stato institore dal 2007 fino alla messa in liquidazione della società nel 2011, aveva stipulato un contratto di lavoro come giardiniere per conto della Ecopan, assumendo il [OSCURATO:PERSONA], che diveniva in seguito l'amministratore di diritto della società, ma che era rimasto del tutto estraneo alla gestione, e che era persino irreperibile al momento dell'invio della dichiarazione erronea. Il giudice a quo ha evidenziato che la dichiarazione presentata in data 28 febbraio 2008 era stata scartata perché era stato indicato in modo erroneo il codice fiscale del rappresentante legale, tanto che l'ufficio finanziario aveva richiesto il rinvio, a cui, tuttavia, il ricorrente non aveva mai ottemperato. Pertanto, la Corte territoriale, correttamente richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'amministratore di fatto risponde del reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale in quanto titolare effettivo della gestione sociale (Sez.2, 8632 del 22/12/2020, Rv. 280723; Sez.3, n. 1722 del 25/09/2019 Rv. 277507), ha ritenuto provatala penale responsabilità del ricorrente. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2. Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa all'intervenuta prescrizione. Risalendo i fatti al 28/09/2011, considerati gli atti interruttivi e i periodi di sospensione (si deve tenere conto delle sospensioni ex art. 159 cod. pen correlate alle richieste di rinvio da parte del difensore per adesione all'astensione totale di proclamata dai competenti organi di categoria, per legittimo impedimento o per altre cause, per un totale di 760 giorni), pur considerati 60 giorni per le sospensioni per legittimo impedimento, il reato non era prescritto alla data dell'udienza d'appello, celebrata il 07/07/2023. D'altronde, l'inammissibilità del ricorso preclude la computabilità del periodo successivo alla sentenza impugnata. In ordine alla doglianza afferente alla asserita erroneità del calcolo dei termini di prescrizione, il ricorso è generico poichè il ricorrente non specifica le ragioni per cui, a suo avviso, il termine prescrizionale complessivo dovrebbe essere calcolato in dieci anni anziché in dodici. 3. A norma del 130 comma 1 cod. proc. pen., l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, se l'impugnazione è dichiarata inammissibile, non può essere corretto dal giudice dell'impugnazione ma dal giudice a quo. Pertanto, l'errore non è emendabile. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle