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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25344/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

5;nel procedimento a carico dei medesimi;avverso la ordinanza del 28/10/2025 del tribunale di Napoli;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di Napoli, qualegiudice dell'esecuzione rigettava la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] e NoceraSalvatore, diretta ad ottenere la nullità e in subordine la revoca o sospensionedella ingiunzione a demolire disposta dal Pubblico Ministero del tribunale diNapoli, in relazione alla condanna (e relativo ordine di demolizione) divenutairrevocabile in data 29.4.1998, dei due predetti istanti, disposta dal Pretore diNapoli per abusi edilizi.2.

Avverso la suindicata ordinanza propongono ricorso percassazione, mediante il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],deducendo un unico motivo di impugnazione.3.

Rappresentano il vizio di violazione di legge, er la mancataapplicazione dell'art. 21 octies e nonies della L. 241/1990, e sostengono che ilgiudice dell'esecuzione penale avrebbe esorbitato dai propri poteri in presenza diintervenute concessioni in sanatoria dell'opera abusiva, rilasciate nel 2012 e nel2015, produttrici di effetti giuridici cristallizzati.

Esse sarebbero ormai divenutedefinitive in assenza di tempestivo annullamento, ai sensi dell'art. 21 noniessopra citato.

Si aggiunge che con l'ordinanza impugnata si sarebbe anticipato ilmerito sull'epilogo di un procedimento amministrativo per l'eventualeautoannullamento comunale, senza tenere conto dell'art. 21 nonies citato e deilimiti temporali ivi previsti per l'annullamento di ufficio.

Neppure potrebbetrovare applicazione l'ipotesi eccezionale di autoannullamento oltre i terminiordinari di legge, di cui al comma 2 bis del predetto articolo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.

Deve premettersi (cfr. amplius Sez. 3,Sentenza n. 18467 del 2025 non massimata ) che per l'ordine di demolizione dicui all'art. 31 del DPR 380/01il comma 9 dispone che " per le opere abusive dicui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cuiall'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stataaltrimenti eseguita".Le opere abusive contemplate dal citato articolo 31 riguardano "interventieseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioniessenziali".La circostanza per cui l'ordine di demolizione deve essere impartito dalgiudice penale "se ancora non sia stata altrimenti eseguita" (dalla pubblicaamministrazione ovvero dal diretto interessato) nonché quella per cui si tratta diuna misura amministrativa di tipo ripristinatorio, alla stessa stregua di quellaadottabile, ai sensi del medesimo articolo 31, dall'autorità amministrativa, nonpuò far trascurare alcuni aspetti: da una parte, va evidenziato che l’applicazionedella misura ripristinatoria in parola ad opera del giudice penale risente, inun’ottica di tendenziale residualità, delle concorrenti, legittime determinazionidell’autorità amministrativa titolare del potere di programmazione urbanistica ededilizia, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001, sia prima che dopo ilpassaggio in giudicato della sentenza (oltre che della eventuale seppur rarademolizione di iniziativa dell’interessato); dall'altra, deve sottolinearsi il datoessenziale che fonda e connota l'ordine in parola, ovvero l'intervenuta condannaper il reato ex art. 44 del DPR 380/01.In tale quadro generale, per cui l'ordine di demolizione adottato in sedepenale interviene a seguito di regolare processo, che accerti l'abusivitàdell'opera, non può che rilevarsi, conseguentemente, che l'ordine di demolizioneinterviene a rigore dopo che si è assicurato un ampio contraddittorio neiconfronti del responsabile dell'abuso, che come tale è stato posto nelle condizionidi potere adeguatamente difendersi.Le garanzie che si impongono dunque, in ordine alla fase di adozione dellamisura demolitoria qui in esame, si sviluppano e si esauriscono nel quadro delprocedimento penale che porta alla sua adozione.Si vuole dire, in altri termini, che l'ordine di demolizione è disegnato dalLegislatore come assunto in un quadro di garanzie che trovano immediataesplicazione nel contraddittorio del processo e nel contempo, esaurendosi inquella sede la tutela dei contrapposti interessi - privati e pubblici -, lademolizione consegue, necessariamente, per scelta Legislativa, ossiainevitabilmente, all'accertamento penale della abusività dell'opera, di cuicostituisce oggettiva quanto ineliminabile, immediata conseguenza.Va dunque preliminarmente ribadito il carattere doveroso etendenzialmente operativo, con le precisazioni di seguito riportate, dell’ordine didemolizione adottato dal giudice penale a seguito di una condanna.2.

L'esercizio del potere demolitorio a fronte dell'opera abusiva,consacrato in sede penale con il presupposto contestuale della sentenza dicondanna, è del resto vincolato anche in sede amministrativa (in ciòrinvenendosi un punto di contatto tra ordine demolitorio giudiziale eamministrativo), come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa,laddove è stato stabilito che "il provvedimento con cui viene ingiunta, sia puretardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito daalcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere deirelativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alleragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino dellalegittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso anche nell'ipotesi incui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dallarealizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e iltrasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino" (CdS, Ad.

Plen.,9/2017 Cons. di St., 5/12/2024 n. 10000).L'unico profilo in cui sembra venire in rilievo la possibilità che attraversouna valutazione discrezionale, ma non giudiziaria, si escluda, definitivamente, lademolizione dell'opera abusive, appare fornito dalla previsione di cui all'art. 31comma 5 del DPR 380/01 laddove prevede che "L'opera acquisita è demolita conordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale aspese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non sidichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera noncontrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o dirispetto dell'assetto idrogeologico previa acquisizione degli assensi, concerti onulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensidell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nei casi in cui l'opera noncontrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o dirispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, previa acquisizione degli assensi,concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti aisensi dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedereall'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3,nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettivarimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente……."Trattasi di ipotesi eccezionale, di stretta interpretazione, che comunqueconferma la assoluta vincolatività dell'ordine di demolizione per il giudice penale.Altri casi sono pur previsti quali circostanze ostative alla demolizionecontestuale ad intervenuta condanna, ma sono sottratti ad ogni valutazione epotere del giudice penale (a conferma della vincolatività del suo ordinedemolitorio) e, piuttosto, affidati all’ente pubblico competente - seppurcomunque mediante esercizio di discrezionalità tecnica, come tale sottratta adogni libera valutazione della [OSCURATO:PERSONA] -, oltre che evidentementerilevanti nella fase giudiziaria della esecuzione (altrimenti la portata estintiva delreato di queste fattispecie, appresso indicate, escluderebbe in origine lacondanna e la correlata demolizione): si tratta del condono e della rilascio dipermesso in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01.In tal senso si è espressa la consolidata giurisprudenza di legittimità,secondo la quale, in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dalgiudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzioneamministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare ingiudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risultiassolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferitoall'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (Sez. 3, n.3456 del 21/11/2012 (dep. 23/01/2013 ) Rv. 254426 – 01), e può esseresospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementiconcreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativao giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con dettoordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità deltutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entroun tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della proceduraamministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi checonsentano di fondare positivamente la valutazione prognostica (ex plurimis,Sez. 3, 17 ottobre 2007, n. 42978, Parisi, m. 238145; Sez. 3, 5.3.2009, n.16686, Marano, m. 243463; Sez. 3, 30 marzo 2000, m. 216.071; Sez. 3, 30gennaio 2003, m. 224.347; Sez. 3, 16 aprile 2004, m. 228.691; Sez. 3, 30settembre 2004, m. 230.308).

Ancora, in tema di reati edilizi, l'ordine didemolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile direvoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi dellacompetente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazioneo ne abbiano sanato l'abusività.giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto ilduplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e deirequisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio delpotere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 Cc. (dep. 18/11/2014 ) Rv.260972 – 01).3.

Dunque, in estrema sintesi, l’ordine di demolizione impartito dalgiudice a seguito di sentenza di condanna è: doveroso, incide, quale misuraamministrativa ripristinatoria, sulla res abusiva e che sia ancora tale, senza chealcun rilievo possa assumere la posizione di terzi non responsabili dell’abuso, edin fase di esecuzione esso è passibile di revoca quando risulti assolutamenteincompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobileuna diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività.4.

Da questa impostazione, che guarda alla collocazione sistematicadell’ordine di demolizione ed alla ratio e valutazione di interessi ad esso sottesi,discende il rigore con il quale l’interprete deve accostarsi nell’esaminareeventuali limiti, in fase esecutiva, alla esecuzione dell’ordine stesso.5.

Seguendo allora il dipanarsi delle specifiche ragioni poste a basedel ricorso, occorre rilevare come la valutazione in ordine alla persistenza ecristallizzazione del titolo rilasciato in sanatoria (cd. condono), salvi interventiulteriori della P.A. di eliminazione dell'atto stesso, confligga innanzitutto con gliapprodi cui questa Corte è pervenuta nell’interpretazione dell’art. 39, comma 1,L. n. 724 del 1994, essendo stato più volte precisato che, benché non sussista“alcun divieto al frazionamento ovvero all'accorpamento di unità immobiliari,tuttavia, tali operazioni possono configurare ipotesi elusive dei limiti legali diconsistenza degli immobili, sicché ogni edificio deve intendersi come uncomplesso unitario facente capo ad un unico soggetto legittimato e le relativeistanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità checompongono tale edificio devono essere riferite ad una unica concessione insanatoria, la quale dovrà riguardare lo stesso nella sua totalità.

La regola è,pertanto, rappresentata dalla unicità della concessione edilizia per tutte le opereriguardanti un edificio o un complesso unitario, escludendosi la possibilità per lostesso soggetto legittimato di servirsi di separate domande di sanatoria peraggirare il limite legale volumetrico, con la sola eccezione della consentitapresentazione di una serie di istanze da parte di quanti sono i proprietari o isoggetti aventi titolo al momento della domanda, che abbia ad oggetto le soleporzioni di appartenenza, anche se comprese in una unica costruzione unitaria” (Sez. 4, n. 10017 del 3/3/2021, Rv. 280700).

Analogo orientamento si rinvienenella giurisprudenza amministrativa, che ritiene illegittimo l'inoltro di diversedomande tutte imputabili ad un unico centro sostanziale di interesse, in quantotale espediente rappresenta un evidente tentativo di aggirare i limiti consentitiper il condono, relativamente al calcolo della volumetria consentita (cfr.

Cons.Stato, sez.

VI, 5 settembre 2018, n. 5211; Cons.

Stato, Sez.

VI, 23 luglio 2018,n. 4483; Cons.

Stato, Sez.

VI, 05/09/2012 n. 4711).Si deve altresì precisare che la sanatoria, ovvero nel caso in esame quellaspecifica sua forma costituita dal condono, consente, ma solo a date condizioni,la estinzione del reato oltre alla regolarizzazione amministrativa dell’immobile.6.

Strettamente connessa a questa ultima tematica, ed al motivo diricorso qui in esame, è la possibilità del giudice dell’esecuzione di sindacare ilprovvedimento sanante intervenuto, al fine di verificarne la legittimità inrapporto alla richiesta revoca dell’ordine di demolizione.E’ sufficiente qui ricordare che costituisce espressione di un orientamentoconsolidato di questa Corte, il principio secondo cui è da riconoscersi al giudiceun potere-dovere di valutazione del titolo abilitativo, finalizzato non tanto ad unavalutazione di legittimità prodromica all'eventuale disapplicazione, quantopiuttosto, e precipuamente, ad una verifica della sussistenza effettiva deipresupposti, di fatto e di diritto, dai quali dipende l'estinzione del reato (fra letante Sez. 3, n. 27977del 4/4/2019,; Sez. 3, n. 46477 del 13/7/2017, , Rv.273218; Sez. 3, n. 26144 del 22/4/2008, Rv. 240728; Sez. 3 n. 23080 del16/4/2008).

Si è altresì evidenziato, in particolare (Sez. 3, n. 38071 del19/09/2007) Rv. 237824 – 01), che in tema di condono edilizio, il giudice ha ilpotere - dovere di controllare la sussistenza delle condizioni di applicabilità delcondono in quanto si tratta di un potere di controllo strettamente connessoall'esercizio della giurisdizione, il cui mancato esercizio determina inevitabilmenteed inutilmente la dilatazione dei tempi del processo. (In motivazione la Corte,nell'enunciare il predetto principio, ha poi esemplificato ciò che deve costituireoggetto del controllo giudiziale: a) data di esecuzione delle opere; b) rispetto deilimiti volumetrici; c) eventuali esclusioni oggettive della tipologia d'interventodalla sanatoria; d) tempestività della presentazione, da parte di soggettilegittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nelcapo di imputazione).L'esercizio della giurisdizione, sussistente anche in fase esecutiva, implicala persistenza in questo ultimo procedimento, anche del predetto correlatopotere di sindacato.7.

Tale potere va a questo punto confrontato con la tesi difensivasecondo la quale la formazione del titolo sanante, (sia, deve ritenersi, per ildecorso del termine in assenza di provvedimenti dell’autorità amministrativa, siaper l'eventuale rilascio del formale provvedimento di condono), determinerebbela caducazione dell’ordine di demolizione, senza la possibilità per il giudicepenale di sindacare la legittimità del titolo.Si deve allora osservare che la predetta tesi difensiva circa la avvenutaformazione comunque del condono e la non "disapplicabilità" di tale atto, finisceper riproporre posizioni ancorate ai principi della Sezioni Unite Giordano (n. 3 del31/1/1987, Rv. 175115) che da decenni la giurisprudenza ordinaria eamministrativa ha abbandonato, sostenendo invece che l’incidenza delprovvedimento amministrativo su un reato già commesso impone al giudicepenale di “controllare, pieno iure, la sussistenza dei presupposti per la suaemanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per ilcorretto esercizio del potere di rilascio” ( Sez. 3, n. 9331 del 21/11/2023, DiMiglio).In altri termini, la tesi di cui al ricorso, della avvenuta quanto insuperabilematurazione del condono anche in eventuale assenza dei requisiti di legge,appare fuorviante ed eccentrica rispetto alla consolidata giurisprudenza dilegittimità, secondo cui le verifiche del giudice penale in materia diconsumazione di reati edilizi come anche della loro eventuale estinzione persanatoria (e, deve ritenersi, tanto in fase di cognizione che esecutiva, nonemergendo nè essendo prospettate ragioni differenziali in presenza della comunefunzione giurisdizionale), non implicano anche la potenziale “disapplicazione”degli eventuali titoli amministrativi intervenuti ab origine rispetto all’edificazioneovvero sopravvenuti poi ""a sanatoria"", bensì impongono un più ampio ecomplesso vaglio di conformità della fattispecie concreta rispetto ai requisitiurbanistici e/o di sanatoria stessa; cosicchè, l’esito negativo di tali accertamentinon determina, anche in presenza di provvedimenti autorizzativi o di sanatoriarilasciati, la loro “disapplicazione”, ma un più generale giudizio negativo sullasussistenza dei requisiti di legge per la realizzazione dell'opera o per la suastessa sanatoria.

Con l’ulteriore conseguenza per cui non osta alla predettaverifica del giudice penale ogni disquisizione, pur qui proposta, in ordine allaportata, tra gli altri, dell’art. 21 nonies L. 241/1990 circa la persistente efficacia,fino solo ad un eventuale successivo annullamento da parte della stessa P.A.competente, dell’atto di condono formatosi, ancorchè in assenza dei requisiti dilegge.8.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche i ricorsi debbano essere di chiarati inammissibili, con conseguente onere peri ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che iricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.

P.Q.Mdichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5;nel procedimento a carico dei medesimi;avverso la ordinanza del 28/10/2025 del tribunale di Napoli;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale di Napoli, qualegiudice dell'esecuzione rigettava la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] e NoceraSalvatore, diretta ad ottenere la nullità e in subordine la revoca o sospensionedella ingiunzione a demolire disposta dal Pubblico Ministero del tribunale diNapoli, in relazione alla condanna (e relativo ordine di demolizione) divenutairrevocabile in data 29.4.1998, dei due predetti istanti, disposta dal Pretore diNapoli per abusi edilizi.2. Avverso la suindicata ordinanza propongono ricorso percassazione, mediante il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],deducendo un unico motivo di impugnazione.3. Rappresentano il vizio di violazione di legge, er la mancataapplicazione dell'art. 21 octies e nonies della L. 241/1990, e sostengono che ilgiudice dell'esecuzione penale avrebbe esorbitato dai propri poteri in presenza diintervenute concessioni in sanatoria dell'opera abusiva, rilasciate nel 2012 e nel2015, produttrici di effetti giuridici cristallizzati. Esse sarebbero ormai divenutedefinitive in assenza di tempestivo annullamento, ai sensi dell'art. 21 noniessopra citato. Si aggiunge che con l'ordinanza impugnata si sarebbe anticipato ilmerito sull'epilogo di un procedimento amministrativo per l'eventualeautoannullamento comunale, senza tenere conto dell'art. 21 nonies citato e deilimiti temporali ivi previsti per l'annullamento di ufficio. Neppure potrebbetrovare applicazione l'ipotesi eccezionale di autoannullamento oltre i terminiordinari di legge, di cui al comma 2 bis del predetto articolo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile. Deve premettersi (cfr. amplius Sez. 3,Sentenza n. 18467 del 2025 non massimata ) che per l'ordine di demolizione dicui all'art. 31 del DPR 380/01il comma 9 dispone che " per le opere abusive dicui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cuiall'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stataaltrimenti eseguita".Le opere abusive contemplate dal citato articolo 31 riguardano "interventieseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioniessenziali".La circostanza per cui l'ordine di demolizione deve essere impartito dalgiudice penale "se ancora non sia stata altrimenti eseguita" (dalla pubblicaamministrazione ovvero dal diretto interessato) nonché quella per cui si tratta diuna misura amministrativa di tipo ripristinatorio, alla stessa stregua di quellaadottabile, ai sensi del medesimo articolo 31, dall'autorità amministrativa, nonpuò far trascurare alcuni aspetti: da una parte, va evidenziato che l’applicazionedella misura ripristinatoria in parola ad opera del giudice penale risente, inun’ottica di tendenziale residualità, delle concorrenti, legittime determinazionidell’autorità amministrativa titolare del potere di programmazione urbanistica ededilizia, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001, sia prima che dopo ilpassaggio in giudicato della sentenza (oltre che della eventuale seppur rarademolizione di iniziativa dell’interessato); dall'altra, deve sottolinearsi il datoessenziale che fonda e connota l'ordine in parola, ovvero l'intervenuta condannaper il reato ex art. 44 del DPR 380/01.In tale quadro generale, per cui l'ordine di demolizione adottato in sedepenale interviene a seguito di regolare processo, che accerti l'abusivitàdell'opera, non può che rilevarsi, conseguentemente, che l'ordine di demolizioneinterviene a rigore dopo che si è assicurato un ampio contraddittorio neiconfronti del responsabile dell'abuso, che come tale è stato posto nelle condizionidi potere adeguatamente difendersi.Le garanzie che si impongono dunque, in ordine alla fase di adozione dellamisura demolitoria qui in esame, si sviluppano e si esauriscono nel quadro delprocedimento penale che porta alla sua adozione.Si vuole dire, in altri termini, che l'ordine di demolizione è disegnato dalLegislatore come assunto in un quadro di garanzie che trovano immediataesplicazione nel contraddittorio del processo e nel contempo, esaurendosi inquella sede la tutela dei contrapposti interessi - privati e pubblici -, lademolizione consegue, necessariamente, per scelta Legislativa, ossiainevitabilmente, all'accertamento penale della abusività dell'opera, di cuicostituisce oggettiva quanto ineliminabile, immediata conseguenza.Va dunque preliminarmente ribadito il carattere doveroso etendenzialmente operativo, con le precisazioni di seguito riportate, dell’ordine didemolizione adottato dal giudice penale a seguito di una condanna.2. L'esercizio del potere demolitorio a fronte dell'opera abusiva,consacrato in sede penale con il presupposto contestuale della sentenza dicondanna, è del resto vincolato anche in sede amministrativa (in ciòrinvenendosi un punto di contatto tra ordine demolitorio giudiziale eamministrativo), come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa,laddove è stato stabilito che "il provvedimento con cui viene ingiunta, sia puretardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito daalcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere deirelativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alleragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino dellalegittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso anche nell'ipotesi incui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dallarealizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e iltrasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino" (CdS, Ad. Plen.,9/2017 Cons. di St., 5/12/2024 n. 10000).L'unico profilo in cui sembra venire in rilievo la possibilità che attraversouna valutazione discrezionale, ma non giudiziaria, si escluda, definitivamente, lademolizione dell'opera abusive, appare fornito dalla previsione di cui all'art. 31comma 5 del DPR 380/01 laddove prevede che "L'opera acquisita è demolita conordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale aspese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non sidichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera noncontrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o dirispetto dell'assetto idrogeologico previa acquisizione degli assensi, concerti onulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensidell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui l'opera noncontrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o dirispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, previa acquisizione degli assensi,concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti aisensi dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedereall'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3,nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettivarimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente……."Trattasi di ipotesi eccezionale, di stretta interpretazione, che comunqueconferma la assoluta vincolatività dell'ordine di demolizione per il giudice penale.Altri casi sono pur previsti quali circostanze ostative alla demolizionecontestuale ad intervenuta condanna, ma sono sottratti ad ogni valutazione epotere del giudice penale (a conferma della vincolatività del suo ordinedemolitorio) e, piuttosto, affidati all’ente pubblico competente - seppurcomunque mediante esercizio di discrezionalità tecnica, come tale sottratta adogni libera valutazione della [OSCURATO:PERSONA] -, oltre che evidentementerilevanti nella fase giudiziaria della esecuzione (altrimenti la portata estintiva delreato di queste fattispecie, appresso indicate, escluderebbe in origine lacondanna e la correlata demolizione): si tratta del condono e della rilascio dipermesso in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01.In tal senso si è espressa la consolidata giurisprudenza di legittimità,secondo la quale, in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dalgiudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzioneamministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare ingiudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risultiassolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferitoall'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (Sez. 3, n.3456 del 21/11/2012 (dep. 23/01/2013 ) Rv. 254426 – 01), e può esseresospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementiconcreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativao giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con dettoordine di demolizione, non essendo invece sufficiente una mera possibilità deltutto ipotetica che si potrebbe verificare in un futuro lontano o comunque entroun tempo non prevedibile ed in particolare la semplice pendenza della proceduraamministrativa o giurisdizionale, in difetto di ulteriori concomitanti elementi checonsentano di fondare positivamente la valutazione prognostica (ex plurimis,Sez. 3, 17 ottobre 2007, n. 42978, Parisi, m. 238145; Sez. 3, 5.3.2009, n.16686, Marano, m. 243463; Sez. 3, 30 marzo 2000, m. 216.071; Sez. 3, 30gennaio 2003, m. 224.347; Sez. 3, 16 aprile 2004, m. 228.691; Sez. 3, 30settembre 2004, m. 230.308). Ancora, in tema di reati edilizi, l'ordine didemolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile direvoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi dellacompetente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazioneo ne abbiano sanato l'abusività.giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto ilduplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e deirequisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio delpotere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014 Cc. (dep. 18/11/2014 ) Rv.260972 – 01).3. Dunque, in estrema sintesi, l’ordine di demolizione impartito dalgiudice a seguito di sentenza di condanna è: doveroso, incide, quale misuraamministrativa ripristinatoria, sulla res abusiva e che sia ancora tale, senza chealcun rilievo possa assumere la posizione di terzi non responsabili dell’abuso, edin fase di esecuzione esso è passibile di revoca quando risulti assolutamenteincompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobileuna diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività.4. Da questa impostazione, che guarda alla collocazione sistematicadell’ordine di demolizione ed alla ratio e valutazione di interessi ad esso sottesi,discende il rigore con il quale l’interprete deve accostarsi nell’esaminareeventuali limiti, in fase esecutiva, alla esecuzione dell’ordine stesso.5. Seguendo allora il dipanarsi delle specifiche ragioni poste a basedel ricorso, occorre rilevare come la valutazione in ordine alla persistenza ecristallizzazione del titolo rilasciato in sanatoria (cd. condono), salvi interventiulteriori della P.A. di eliminazione dell'atto stesso, confligga innanzitutto con gliapprodi cui questa Corte è pervenuta nell’interpretazione dell’art. 39, comma 1,L. n. 724 del 1994, essendo stato più volte precisato che, benché non sussista“alcun divieto al frazionamento ovvero all'accorpamento di unità immobiliari,tuttavia, tali operazioni possono configurare ipotesi elusive dei limiti legali diconsistenza degli immobili, sicché ogni edificio deve intendersi come uncomplesso unitario facente capo ad un unico soggetto legittimato e le relativeistanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità checompongono tale edificio devono essere riferite ad una unica concessione insanatoria, la quale dovrà riguardare lo stesso nella sua totalità. La regola è,pertanto, rappresentata dalla unicità della concessione edilizia per tutte le opereriguardanti un edificio o un complesso unitario, escludendosi la possibilità per lostesso soggetto legittimato di servirsi di separate domande di sanatoria peraggirare il limite legale volumetrico, con la sola eccezione della consentitapresentazione di una serie di istanze da parte di quanti sono i proprietari o isoggetti aventi titolo al momento della domanda, che abbia ad oggetto le soleporzioni di appartenenza, anche se comprese in una unica costruzione unitaria” (Sez. 4, n. 10017 del 3/3/2021, Rv. 280700). Analogo orientamento si rinvienenella giurisprudenza amministrativa, che ritiene illegittimo l'inoltro di diversedomande tutte imputabili ad un unico centro sostanziale di interesse, in quantotale espediente rappresenta un evidente tentativo di aggirare i limiti consentitiper il condono, relativamente al calcolo della volumetria consentita (cfr. Cons.Stato, sez. VI, 5 settembre 2018, n. 5211; Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2018,n. 4483; Cons. Stato, Sez. VI, 05/09/2012 n. 4711).Si deve altresì precisare che la sanatoria, ovvero nel caso in esame quellaspecifica sua forma costituita dal condono, consente, ma solo a date condizioni,la estinzione del reato oltre alla regolarizzazione amministrativa dell’immobile.6. Strettamente connessa a questa ultima tematica, ed al motivo diricorso qui in esame, è la possibilità del giudice dell’esecuzione di sindacare ilprovvedimento sanante intervenuto, al fine di verificarne la legittimità inrapporto alla richiesta revoca dell’ordine di demolizione.E’ sufficiente qui ricordare che costituisce espressione di un orientamentoconsolidato di questa Corte, il principio secondo cui è da riconoscersi al giudiceun potere-dovere di valutazione del titolo abilitativo, finalizzato non tanto ad unavalutazione di legittimità prodromica all'eventuale disapplicazione, quantopiuttosto, e precipuamente, ad una verifica della sussistenza effettiva deipresupposti, di fatto e di diritto, dai quali dipende l'estinzione del reato (fra letante Sez. 3, n. 27977del 4/4/2019,; Sez. 3, n. 46477 del 13/7/2017, , Rv.273218; Sez. 3, n. 26144 del 22/4/2008, Rv. 240728; Sez. 3 n. 23080 del16/4/2008). Si è altresì evidenziato, in particolare (Sez. 3, n. 38071 del19/09/2007) Rv. 237824 – 01), che in tema di condono edilizio, il giudice ha ilpotere - dovere di controllare la sussistenza delle condizioni di applicabilità delcondono in quanto si tratta di un potere di controllo strettamente connessoall'esercizio della giurisdizione, il cui mancato esercizio determina inevitabilmenteed inutilmente la dilatazione dei tempi del processo. (In motivazione la Corte,nell'enunciare il predetto principio, ha poi esemplificato ciò che deve costituireoggetto del controllo giudiziale: a) data di esecuzione delle opere; b) rispetto deilimiti volumetrici; c) eventuali esclusioni oggettive della tipologia d'interventodalla sanatoria; d) tempestività della presentazione, da parte di soggettilegittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nelcapo di imputazione).L'esercizio della giurisdizione, sussistente anche in fase esecutiva, implicala persistenza in questo ultimo procedimento, anche del predetto correlatopotere di sindacato.7. Tale potere va a questo punto confrontato con la tesi difensivasecondo la quale la formazione del titolo sanante, (sia, deve ritenersi, per ildecorso del termine in assenza di provvedimenti dell’autorità amministrativa, siaper l'eventuale rilascio del formale provvedimento di condono), determinerebbela caducazione dell’ordine di demolizione, senza la possibilità per il giudicepenale di sindacare la legittimità del titolo.Si deve allora osservare che la predetta tesi difensiva circa la avvenutaformazione comunque del condono e la non "disapplicabilità" di tale atto, finisceper riproporre posizioni ancorate ai principi della Sezioni Unite Giordano (n. 3 del31/1/1987, Rv. 175115) che da decenni la giurisprudenza ordinaria eamministrativa ha abbandonato, sostenendo invece che l’incidenza delprovvedimento amministrativo su un reato già commesso impone al giudicepenale di “controllare, pieno iure, la sussistenza dei presupposti per la suaemanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per ilcorretto esercizio del potere di rilascio” ( Sez. 3, n. 9331 del 21/11/2023, DiMiglio).In altri termini, la tesi di cui al ricorso, della avvenuta quanto insuperabilematurazione del condono anche in eventuale assenza dei requisiti di legge,appare fuorviante ed eccentrica rispetto alla consolidata giurisprudenza dilegittimità, secondo cui le verifiche del giudice penale in materia diconsumazione di reati edilizi come anche della loro eventuale estinzione persanatoria (e, deve ritenersi, tanto in fase di cognizione che esecutiva, nonemergendo nè essendo prospettate ragioni differenziali in presenza della comunefunzione giurisdizionale), non implicano anche la potenziale “disapplicazione”degli eventuali titoli amministrativi intervenuti ab origine rispetto all’edificazioneovvero sopravvenuti poi ""a sanatoria"", bensì impongono un più ampio ecomplesso vaglio di conformità della fattispecie concreta rispetto ai requisitiurbanistici e/o di sanatoria stessa; cosicchè, l’esito negativo di tali accertamentinon determina, anche in presenza di provvedimenti autorizzativi o di sanatoriarilasciati, la loro “disapplicazione”, ma un più generale giudizio negativo sullasussistenza dei requisiti di legge per la realizzazione dell'opera o per la suastessa sanatoria. Con l’ulteriore conseguenza per cui non osta alla predettaverifica del giudice penale ogni disquisizione, pur qui proposta, in ordine allaportata, tra gli altri, dell’art. 21 nonies L. 241/1990 circa la persistente efficacia,fino solo ad un eventuale successivo annullamento da parte della stessa P.A.competente, dell’atto di condono formatosi, ancorchè in assenza dei requisiti dilegge.8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche i ricorsi debbano essere di chiarati inammissibili, con conseguente onere peri ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che iricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25344/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris