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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 10605/2026

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RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha correttamente ravvisato l’inammissibilità del motivo di appello con cui il [OSCURATO:PERSONA] si limitava a chiedere l’applicazione dell’art. 131-bis cod. proc. pen.

“in considerazione della particolare tenuità del fatto reato e rientrando tale ipotesi in quelle che consentono l'applicazione di tale norma” (vedi pagina 3 dell'atto di appello) in quanto il motivo dedotto difettava di specificità.

La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando, come nel caso di specie, non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (vediSez.

U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Rv. 277811 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 05/03/2026 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente ravvisato l’inammissibilità del motivo di appello con cui il [OSCURATO:PERSONA] si limitava a chiedere l’applicazione dell’art. 131-bis cod. proc. pen. “in considerazione della particolare tenuità del fatto reato e rientrando tale ipotesi in quelle che consentono l'applicazione di tale norma” (vedi pagina 3 dell'atto di appello) in quanto il motivo dedotto difettava di specificità. La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando, come nel caso di specie, non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (vediSez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822; Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Rv. 277811 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/03/2026 Il
Sentenza Cassazione n. 10605/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris