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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 novembre 2025

Cassazione n. 18618/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

VNC87D45L025E), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE ‑ RISCOSSIONEEQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A.- intimate -per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale diRoma n. 12968 del 13/11/2025udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/5/2026 dalConsigliere Dr. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale diRoma, Agenzia delle Entrate‑Riscossione ed Equitalia Giustizia S.p.A.,proponendo opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi avverso laNumero registro generale 26530/2025Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 18618/2026Data pubblicazione 08/06/2026cartella di pagamento n. 09720240232379825000, con la quale le venivarichiesto il pagamento della somma di euro 3.065,88, a titolo di speseprocessuali e somme asseritamente dovute alla cassa delle ammende;sosteneva che la cartella le era stata notificata in assenza di qualsivogliagiudiziale fondante la pretesa, deducendone la nullità per difetto dimotivazione;- si costituiva in giudizio la sola Equitalia Giustizia S.p.A., mentreAgenzia delle Entrate‑Riscossione rimaneva contumace; nella comparsadi costituzione la convenuta Equitalia Giustizia non sollevava alcunaeccezione di incompetenza per valore, eccezione poi dedotta con lamemoria depositata ai sensi dell’art. 171‑ter, n. 1, c.p.c.;- in esito all’udienza del 6/11/2025, sostituita dal deposito di notescritte, con provvedimento depositato in data 13/11/2025 il Tribunaledichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Giudice diPace di Roma, affermando la competenza di quest’ultimo sullacontroversia, avente valore di euro 3.065,88;- avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] proponevaregolamento necessario di competenza, fondato su due motivi;- nessuna delle parti intimate svolgeva difese in questa sede;- il Procuratore Generale concludeva per l’accoglimento delregolamento di competenza, atteso che il potere officioso del giudice dirilevare l’incompetenza era stato tardivamente esercitato.[OSCURATO:PERSONA]:− è logicamente preliminare l’esame del secondo motivo, col quale laricorrente deduce che la dichiarazione di incompetenza per valore ètardiva, poiché adottata dopo la prima udienza, in violazione dell’articolo38 c.p.c., con conseguente radicamento definitivo della competenza delTribunale adito;− il motivo è infondato;Numero registro generale 26530/2025Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 18618/2026Data pubblicazione 08/06/2026− l’art. 38, terzo comma, c.p.c., nella formulazione ratione temporisapplicabile (stante il disposto dell’art. 7, primo comma, del d.lgs. n. 164del 2024), stabilisce che «L’incompetenza per materia, quella per valoree quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevated’ufficio con il decreto previsto dall’articolo 171-bis o, nei procedimentiai quali non si applica l’articolo 171-bis, non oltre la prima udienza.»;− la barriera preclusiva al rilievo officioso dell’incompetenza pervalore, dunque, è fissata ex lege al decreto col quale il giudice compie leverifiche preliminari;− orbene, nel decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 13/3/2025 il giudicedi merito ha «rilevato che va sottoposta alle parti la questione rilevabiled’ufficio della incompetenza per valore»;− contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dunque, ilTribunale non ha compiuto il rilievo ex officio per la prima volta colprovvedimento del 13/11/2025, in esito alla prima udienza esuccessivamente allo scambio delle memorie ex art. 171-ter c.p.c.;− con quest’ultima ordinanza il giudice ha deciso la questione dicompetenza che aveva già rilevato in precedenza (col provvedimento aciò deputato ex lege) e correttamente sottoposto alle parti, invitandolead interloquire sul rilievo ex officio;− il rilievo officioso dell’incompetenza territoriale ex art. 38, terzocomma, c.p.c., dunque, è stato svolto tempestivamente, in modo chiaroed inequivocabile, onde stimolare il contraddittorio e l’esercizioconsapevole del diritto di difesa (sul punto, Cass. Sez. 6, 20/09/2016, n.18383, Rv. 641611-01);− col primo motivo la ricorrente sostiene che la controversia rientranella competenza funzionale inderogabile del tribunale - trattandosi diopposizione a cartella relativa a spese di giustizia - e che, dunque, ilgiudice di merito ha illegittimamente declinato la competenza per valore;− la ragione addotta dalla Mastropaolo per contestare la decisione delTribunale è infondata;Numero registro generale 26530/2025Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 18618/2026Data pubblicazione 08/06/2026− infatti, non si ravvisa alcuna competenza per materia del giudicesuperiore in ordine al recupero delle spese di un processo penale, néassume rilievo nella fattispecie in esame la decisione, impropriamenterichiamata dalla ricorrente, di Cass. Sez. 6-3, 20/05/2016, n. 10395 («Inmateria di opposizione all’esecuzione avverso una cartella esattorialeemessa su richiesta di un’autorità giudiziaria (nella specie, del presidentedel tribunale), per la restituzione di somme ricevute a titolo di compensiper prestazioni di patrocinio a spese dello Stato, la competenza permateria è del tribunale, identificato secondo il foro erariale, e non delgiudice di pace, in quanto il giudizio sul merito della pretesa posta inesecuzione rientra nella competenza per materia del tribunale.»);− ciononostante, «In tema di regolamento di competenza, avendo larelativa istanza la funzione di investire la Corte di cassazione del poteredi individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che lasua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito dellastessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto,della S.C. possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisitoal processo sino a quel momento, senza essere limitati dal contenutodella sentenza impugnata né dalle difese delle parti, e possonoconseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nelgiudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso perregolamento di competenza.» (Cass. Sez. 3, 11/12/2025, n. 32276, Rv.677117-01);− perciò, «l’esame della Corte di cassazione si estende anche a profilidiversi da quelli esaminati nell’ordinanza impugnata, potendocomprendere ogni elemento utile fino a quel momento acquisito alprocesso, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazioneche del rapporto dedotto in causa abbia fatto l’attore con l’attointroduttivo» (Cass. Sez. 6, 27/11/2014, n. 25232, Rv. 633686-01);− l’opposizione esecutiva avanzata da [OSCURATO:PERSONA] si fondasu due distinti motivi: il primo - violazione dell’art. 7 L. 212/2000 perNumero registro generale 26530/2025Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 18618/2026Data pubblicazione 08/06/2026mancata notifica di atti antecedenti alla cartella di pagamento opposta-comporta la qualificazione dell’azione come opposizione agli atti esecutiviex art. 617 c.p.c., perché non si contesta, nell’an o nel quantum, il dirittodi agire in executivis dell’agente della riscossione, bensì la regolarità delprocedimento che ha condotto all’emissione della cartella; il secondo -violazione art. 97 c.p.c. per mancata corrispondenza tra l’importoliquidato nel provvedimento giudiziale e quanto richiesto nella cartella dipagamento – investe, invece, il diritto di procedere a esecuzione forzatadi Equitalia Giustizia S.p.A. e, dunque, l’opposizione va qualificata aisensi dell’art. 615 c.p.c.;− secondo la giurisprudenza di questa Corte, «Qualora nei confrontidella stessa parte siano proposte più domande, anche solosoggettivamente connesse, alcune rientranti nella competenza per valoredel giudice di pace, altre in quella per materia del tribunale, l’organogiudiziario superiore è competente a conoscere dell’intera controversia»(Cass. Sez. 6-3, 13/07/2010, n. 16355, Rv. 614567-01, ha stabilito che,nel caso di cumulo soggettivo tra un’opposizione agli atti esecutivi, dicompetenza ratione materiae del tribunale, ed un’opposizioneall’esecuzione, di competenza ratione valoris del giudice di pace, sussistela competenza del tribunale su tutte le domande, in applicazione dellenorme di cui all’art. 10, secondo comma, e all’art. 104, c.p.c.; nellostesso senso: Cass. Sez. 6-3, 06/05/2011, n. 9988, Rv. 617056-01;Cass.

Sez. 6-3, 08/08/2014, n. 17843, Rv. 631993-01, Cass. Sez. 6-3,06/11/2015, n. 22782, Rv. 638101-01, Cass. Sez. 6-3, 23/01/2017, n.1722, Rv. 642737-01);− anche nella causa de qua si è verificato un cumulo soggettivo tral’opposizione agli atti esecutivi, di competenza ratione materiae deltribunale, e l’opposizione all’esecuzione, di competenza ratione valorisdel giudice di pace; pur essendo infondati i motivi, in adesione aiprecedenti giurisprudenziali sopra menzionati, si dichiara la competenzadel Tribunale di Roma;Numero registro generale 26530/2025Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 18618/2026Data pubblicazione 08/06/2026− le spese seguono la soccombenza, che è riferibile alla sola EquitaliaGiustizia, atteso che questa eccepì l’incompetenza nel giudizio di meritoe che la fondatezza dell’istanza di regolamento per una ragione rilevatad’ufficio da questa Corte nell’esercizio dei propri poteri di scrutinio delregolamento non incide sulla sussistenza della soccombenza in termini dicausalità.p. q. m.la Cortedichiara la competenza del Tribunale di Roma;fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione deldeposito della presente;condanna Equitalia Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio diregolamento di competenza in favore della ricorrente, liquidate in Euro2.800 per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre a spese generali edaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VNC87D45L025E), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE ‑ RISCOSSIONEEQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A.- intimate -per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale diRoma n. 12968 del 13/11/2025udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/5/2026 dalConsigliere Dr. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale diRoma, Agenzia delle Entrate‑Riscossione ed Equitalia Giustizia S.p.A.,proponendo opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi avverso laNumero registro generale 26530/2025Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 18618/2026Data pubblicazione 08/06/2026cartella di pagamento n. 09720240232379825000, con la quale le venivarichiesto il pagamento della somma di euro 3.065,88, a titolo di speseprocessuali e somme asseritamente dovute alla cassa delle ammende;sosteneva che la cartella le era stata notificata in assenza di qualsivogliagiudiziale fondante la pretesa, deducendone la nullità per difetto dimotivazione;- si costituiva in giudizio la sola Equitalia Giustizia S.p.A., mentreAgenzia delle Entrate‑Riscossione rimaneva contumace; nella comparsadi costituzione la convenuta Equitalia Giustizia non sollevava alcunaeccezione di incompetenza per valore, eccezione poi dedotta con lamemoria depositata ai sensi dell’art. 171‑ter, n. 1, c.p.c.;- in esito all’udienza del 6/11/2025, sostituita dal deposito di notescritte, con provvedimento depositato in data 13/11/2025 il Tribunaledichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Giudice diPace di Roma, affermando la competenza di quest’ultimo sullacontroversia, avente valore di euro 3.065,88;- avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] proponevaregolamento necessario di competenza, fondato su due motivi;- nessuna delle parti intimate svolgeva difese in questa sede;- il Procuratore Generale concludeva per l’accoglimento delregolamento di competenza, atteso che il potere officioso del giudice dirilevare l’incompetenza era stato tardivamente esercitato.[OSCURATO:PERSONA]:− è logicamente preliminare l’esame del secondo motivo, col quale laricorrente deduce che la dichiarazione di incompetenza per valore ètardiva, poiché adottata dopo la prima udienza, in violazione dell’articolo38 c.p.c., con conseguente radicamento definitivo della competenza delTribunale adito;− il motivo è infondato;Numero registro generale 26530/2025Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 18618/2026Data pubblicazione 08/06/2026− l’art. 38, terzo comma, c.p.c., nella formulazione ratione temporisapplicabile (stante il disposto dell’art. 7, primo comma, del d.lgs. n. 164del 2024), stabilisce che «L’incompetenza per materia, quella per valoree quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevated’ufficio con il decreto previsto dall’articolo 171-bis o, nei procedimentiai quali non si applica l’articolo 171-bis, non oltre la prima udienza.»;− la barriera preclusiva al rilievo officioso dell’incompetenza pervalore, dunque, è fissata ex lege al decreto col quale il giudice compie leverifiche preliminari;− orbene, nel decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 13/3/2025 il giudicedi merito ha «rilevato che va sottoposta alle parti la questione rilevabiled’ufficio della incompetenza per valore»;− contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dunque, ilTribunale non ha compiuto il rilievo ex officio per la prima volta colprovvedimento del 13/11/2025, in esito alla prima udienza esuccessivamente allo scambio delle memorie ex art. 171-ter c.p.c.;− con quest’ultima ordinanza il giudice ha deciso la questione dicompetenza che aveva già rilevato in precedenza (col provvedimento aciò deputato ex lege) e correttamente sottoposto alle parti, invitandolead interloquire sul rilievo ex officio;− il rilievo officioso dell’incompetenza territoriale ex art. 38, terzocomma, c.p.c., dunque, è stato svolto tempestivamente, in modo chiaroed inequivocabile, onde stimolare il contraddittorio e l’esercizioconsapevole del diritto di difesa (sul punto, Cass. Sez. 6, 20/09/2016, n.18383, Rv. 641611-01);− col primo motivo la ricorrente sostiene che la controversia rientranella competenza funzionale inderogabile del tribunale - trattandosi diopposizione a cartella relativa a spese di giustizia - e che, dunque, ilgiudice di merito ha illegittimamente declinato la competenza per valore;− la ragione addotta dalla Mastropaolo per contestare la decisione delTribunale è infondata;Numero registro generale 26530/2025Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 18618/2026Data pubblicazione 08/06/2026− infatti, non si ravvisa alcuna competenza per materia del giudicesuperiore in ordine al recupero delle spese di un processo penale, néassume rilievo nella fattispecie in esame la decisione, impropriamenterichiamata dalla ricorrente, di Cass. Sez. 6-3, 20/05/2016, n. 10395 («Inmateria di opposizione all’esecuzione avverso una cartella esattorialeemessa su richiesta di un’autorità giudiziaria (nella specie, del presidentedel tribunale), per la restituzione di somme ricevute a titolo di compensiper prestazioni di patrocinio a spese dello Stato, la competenza permateria è del tribunale, identificato secondo il foro erariale, e non delgiudice di pace, in quanto il giudizio sul merito della pretesa posta inesecuzione rientra nella competenza per materia del tribunale.»);− ciononostante, «In tema di regolamento di competenza, avendo larelativa istanza la funzione di investire la Corte di cassazione del poteredi individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che lasua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell’ambito dellastessa controversia, i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto,della S.C. possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisitoal processo sino a quel momento, senza essere limitati dal contenutodella sentenza impugnata né dalle difese delle parti, e possonoconseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nelgiudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso perregolamento di competenza.» (Cass. Sez. 3, 11/12/2025, n. 32276, Rv.677117-01);− perciò, «l’esame della Corte di cassazione si estende anche a profilidiversi da quelli esaminati nell’ordinanza impugnata, potendocomprendere ogni elemento utile fino a quel momento acquisito alprocesso, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazioneche del rapporto dedotto in causa abbia fatto l’attore con l’attointroduttivo» (Cass. Sez. 6, 27/11/2014, n. 25232, Rv. 633686-01);− l’opposizione esecutiva avanzata da [OSCURATO:PERSONA] si fondasu due distinti motivi: il primo - violazione dell’art. 7 L. 212/2000 perNumero registro generale 26530/2025Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 18618/2026Data pubblicazione 08/06/2026mancata notifica di atti antecedenti alla cartella di pagamento opposta-comporta la qualificazione dell’azione come opposizione agli atti esecutiviex art. 617 c.p.c., perché non si contesta, nell’an o nel quantum, il dirittodi agire in executivis dell’agente della riscossione, bensì la regolarità delprocedimento che ha condotto all’emissione della cartella; il secondo -violazione art. 97 c.p.c. per mancata corrispondenza tra l’importoliquidato nel provvedimento giudiziale e quanto richiesto nella cartella dipagamento – investe, invece, il diritto di procedere a esecuzione forzatadi Equitalia Giustizia S.p.A. e, dunque, l’opposizione va qualificata aisensi dell’art. 615 c.p.c.;− secondo la giurisprudenza di questa Corte, «Qualora nei confrontidella stessa parte siano proposte più domande, anche solosoggettivamente connesse, alcune rientranti nella competenza per valoredel giudice di pace, altre in quella per materia del tribunale, l’organogiudiziario superiore è competente a conoscere dell’intera controversia»(Cass. Sez. 6-3, 13/07/2010, n. 16355, Rv. 614567-01, ha stabilito che,nel caso di cumulo soggettivo tra un’opposizione agli atti esecutivi, dicompetenza ratione materiae del tribunale, ed un’opposizioneall’esecuzione, di competenza ratione valoris del giudice di pace, sussistela competenza del tribunale su tutte le domande, in applicazione dellenorme di cui all’art. 10, secondo comma, e all’art. 104, c.p.c.; nellostesso senso: Cass. Sez. 6-3, 06/05/2011, n. 9988, Rv. 617056-01;Cass. Sez. 6-3, 08/08/2014, n. 17843, Rv. 631993-01, Cass. Sez. 6-3,06/11/2015, n. 22782, Rv. 638101-01, Cass. Sez. 6-3, 23/01/2017, n.1722, Rv. 642737-01);− anche nella causa de qua si è verificato un cumulo soggettivo tral’opposizione agli atti esecutivi, di competenza ratione materiae deltribunale, e l’opposizione all’esecuzione, di competenza ratione valorisdel giudice di pace; pur essendo infondati i motivi, in adesione aiprecedenti giurisprudenziali sopra menzionati, si dichiara la competenzadel Tribunale di Roma;Numero registro generale 26530/2025Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 18618/2026Data pubblicazione 08/06/2026− le spese seguono la soccombenza, che è riferibile alla sola EquitaliaGiustizia, atteso che questa eccepì l’incompetenza nel giudizio di meritoe che la fondatezza dell’istanza di regolamento per una ragione rilevatad’ufficio da questa Corte nell’esercizio dei propri poteri di scrutinio delregolamento non incide sulla sussistenza della soccombenza in termini dicausalità.p. q. m.la Cortedichiara la competenza del Tribunale di Roma;fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione deldeposito della presente;condanna Equitalia Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio diregolamento di competenza in favore della ricorrente, liquidate in Euro2.800 per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre a spese generali edaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 5 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18618/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris