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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 luglio 1964

Cassazione n. 18047/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/7/1964 avverso la sentenza del 7/9/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], nell'Interesse di [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per l'annullamento della sentenza del 7 settembre 2021, depositata il 9 settembre 2021., emessa dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, dopo avere assolto l'imputata dal reato di abusivismo finanziario, aveva, invece, dichiarato prescritti i reati di truffa ascrittile in concorso con [OSCURATO:PERSONA], confermandone le statuizioni civili anche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, la ricorrente denuncia che la sentenza è inficiata da errore materiale, consistito nell'avere la Seconda Sezione della Corte di Cassazione omesso di valutare i documenti allegati al ricorso - che non erano stati esaminati in appello - e il cui contenuto era tale da rendere evidente il vizio di motivazione nel quale era incorsa la Corte di appello di Roma che non aveva considerato come le due parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano stati, in realtà, coinvolti nelle operazioni di raccolta di finanziamenti e di divisione degli illeciti profitti, contestati a [OSCURATO:PERSONA] in separato procedimento e nel quale la Mallone era stata assolta dal correlativo illecito, con la sentenza irrevocabile prodotta e non esaminata.

La valutazione della documentazione, nella prospettazione fattane dalla odierna ricorrente, era decisiva per escludere che tali parti civili potessero essere considerate persone offese nell'odierno procedimento avendo, viceversa, prestato libera e autonoma attività di collaborazione con la Mallone in altre analoghe iniziative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione, declaratoria che va pronunciata, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., con provvedimento de plano, senza contraddittorio tra le parti.

L'atto di impugnazione, invero, è stato proposto nell'interesse della Cattabiani da un difensore che non risulta munito di procura speciale, che non è allegata al ricorso e agli atti che lo corredano.

Al riguardo, questa Suprema Corte ha stabilito il principio secondo cui è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari,Rv. 264048).

Si è in seguito precisato, nella medesima prospettiva, che il ricorso straordinario non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt.571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez.5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039).

V'è infine da considerare, sotto altro ma connesso profilo, che nel caso in esame non emerge dalla decisione impugnata alcuna ipotesi di errore susc:ettibile di correzione ai sensi dell'art. 625- bis cit., avendo espressamente esaminato la sentenza impugnata (cfr. pag. 6) proprio il ruolo delle predette parti civili, Scognamillo e Pízzari, nell'attivarsi per "allargare" i contatti della Mallone, in forza del rapporto di amicizia creatosi con la stessa e nell'avere, cionondimeno, confermato che anche i predetti erano da considerare,, nel procedimento sub iudice, vittime dei raggiri allestiti dalla Mallone che, avvalendosi del contributo della Cattabiani nell'opera di convincimento delle vittime, aveva allestito un sistema fraudolento nel quale erano stati irretiti, al pari di altre vittime, anche lo Scognamillo e il Pizzari.

Rispetto a siffatte valutazioni deve escludersi che integri un errore materiale o una svista il mancato riferimento alla documentazione allegata (e, in particolare alla sentenza di assoluzione della Mallone, per altri reati, intervenuta in separato procedimento), il cui contenuto è da considerarsi disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la rado decidendi della sentenza del 7 settembre 2021 di questa Corte.

2. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 aprile 2022 Il Consigliere re Il Presidente E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/7/1964 avverso la sentenza del 7/9/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nell'Interesse di [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per l'annullamento della sentenza del 7 settembre 2021, depositata il 9 settembre 2021., emessa dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, dopo avere assolto l'imputata dal reato di abusivismo finanziario, aveva, invece, dichiarato prescritti i reati di truffa ascrittile in concorso con [OSCURATO:PERSONA], confermandone le statuizioni civili anche in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, la ricorrente denuncia che la sentenza è inficiata da errore materiale, consistito nell'avere la Seconda Sezione della Corte di Cassazione omesso di valutare i documenti allegati al ricorso - che non erano stati esaminati in appello - e il cui contenuto era tale da rendere evidente il vizio di motivazione nel quale era incorsa la Corte di appello di Roma che non aveva considerato come le due parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano stati, in realtà, coinvolti nelle operazioni di raccolta di finanziamenti e di divisione degli illeciti profitti, contestati a [OSCURATO:PERSONA] in separato procedimento e nel quale la Mallone era stata assolta dal correlativo illecito, con la sentenza irrevocabile prodotta e non esaminata. La valutazione della documentazione, nella prospettazione fattane dalla odierna ricorrente, era decisiva per escludere che tali parti civili potessero essere considerate persone offese nell'odierno procedimento avendo, viceversa, prestato libera e autonoma attività di collaborazione con la Mallone in altre analoghe iniziative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione, declaratoria che va pronunciata, ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., con provvedimento de plano, senza contraddittorio tra le parti. L'atto di impugnazione, invero, è stato proposto nell'interesse della Cattabiani da un difensore che non risulta munito di procura speciale, che non è allegata al ricorso e agli atti che lo corredano. Al riguardo, questa Suprema Corte ha stabilito il principio secondo cui è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari,Rv. 264048). Si è in seguito precisato, nella medesima prospettiva, che il ricorso straordinario non può essere proposto dal condannato personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt.571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez.5, n. 18315 del 25/03/2019, Manfreda, Rv. 276039). V'è infine da considerare, sotto altro ma connesso profilo, che nel caso in esame non emerge dalla decisione impugnata alcuna ipotesi di errore susc:ettibile di correzione ai sensi dell'art. 625- bis cit., avendo espressamente esaminato la sentenza impugnata (cfr. pag. 6) proprio il ruolo delle predette parti civili, Scognamillo e Pízzari, nell'attivarsi per "allargare" i contatti della Mallone, in forza del rapporto di amicizia creatosi con la stessa e nell'avere, cionondimeno, confermato che anche i predetti erano da considerare,, nel procedimento sub iudice, vittime dei raggiri allestiti dalla Mallone che, avvalendosi del contributo della Cattabiani nell'opera di convincimento delle vittime, aveva allestito un sistema fraudolento nel quale erano stati irretiti, al pari di altre vittime, anche lo Scognamillo e il Pizzari. Rispetto a siffatte valutazioni deve escludersi che integri un errore materiale o una svista il mancato riferimento alla documentazione allegata (e, in particolare alla sentenza di assoluzione della Mallone, per altri reati, intervenuta in separato procedimento), il cui contenuto è da considerarsi disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la rado decidendi della sentenza del 7 settembre 2021 di questa Corte. 2. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2022 Il Consigliere re Il Presidente E
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