CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2025
Cassazione n. 32822/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che con l'unico motivo di ricorso si ripropone la tesi che vede nella vicenda oggetto di processo la realizzazione di un furto (pur se nella forma aggravata) anziché di rapina aggravata; rilevato che il motivo è meramente ripetitivo della prima doglianza formulata con l'atto di appello, ove la prospettiva 'riduzionista' si spingeva ad invocare il tentativo di furto; considerato che la Corte d'appello, nel rispondere all'argomento difensivo ha correttamente evidenziato la natura unitaria della condotta, dalla sottrazione del device elettronico dalla vettura della persona offesa (previa effrazione del vetro) al tentativo di fuga, alla violenza commessa ai danni delle guardie giurate intervenute, rigettando la prospettata parcellizzazione ricostruttiva; rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.