CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2026
Cassazione n. 33864/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanza in data 26 febbraio 2026, ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Milano dell'8 ottobre 2025 che ha respinto la richiesta di liberazione anticipata relativa al periodo 2 marzo 2025 - 10 settembre 2025 presentata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso il condannato. 3. Il ricorso è inammissibile. L'atto, nel quale sono peraltro contenuti motivi generici, è stato redatto e sottoscritto personalmente dal condannato che lo ha presentato presso l'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Monza in data 16 marzo 2026. L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Norma che si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge. 14. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.M