CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12535/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 22.4.2021 del Tribunale di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Trieste, adito in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo di un'autocisterna adibita a trasporto di prodotti petroliferi di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. fermata per aver trasportato 24.000 Kg. di olio lubrificante in assenza del [OSCURATO:PERSONA] di Riscontro, con conseguente ipotizzata tentata evasione dell'imposta prevista dall'art. 40 d. Igs. 504/1995 applicabile per effetto del rinvio operato dall'art. 7bis del T.U. anche agli olii lubrificanti circolanti nel territorio nazionale nella fase antecedente al consumo. 2. Avverso il suddetto provvedimento il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta la carenza di motivazione, tale da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, in ordine all'eccepita buona fede del vettore in capo al quale non sussiste alcun obbligo di acquisizione del [OSCURATO:PERSONA] di Riscontro per il prodotto trasportato. Deduce, a fondamento della sua buona fede, che la TPS fosse stata soltanto incaricata dalla società spagnola [OSCURATO:PERSONA] s.l. di trasportare dalla Slovenia un carico di olio lubrificante fino in Spagna e che l'autista del rimorchio viaggiava con la documentazione richiesta ex lege, costituita dal CMR dal certificato di analisi rilasciato dalla società che gli aveva consegnato il carico e dalla bolla di carico, rilevando come il veicolo sequestrato non potesse essere considerato quale mezzo per commettere il reato per essere la TPS assolutamente estranea all'adempimento fiscale incombente sulla società mittente e su quella destinataria del prodotto trasportato in forza degli artt. 1,2,3 e 4 D.M. 22.4.2020. Sostiene di aver pertanto adempiuto a tutti gli adempimenti necessari alla dimostrazione della sua buona fede che, diversamente opinando, si tradurrebbe in una probatio diabolica. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della manifesta infondatezza delle dispiegate doglianze. L'equivoco in cui incorre il ricorrente è quello di parificarsi ad un soggetto estraneo al reato, laddove la TPS è pacificamente la proprietaria del mezzo che trasportava l'olio lubrificante in assenza del Codice di [OSCURATO:PERSONA] emesso dall'Agenzia delle Dogane, mezzo per il quale è prevista ex lege la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 301 secondo comma d.P.R 43/1973, cui rinvia l'art. 44 d. Igs. 504/1995. Dispone infatti tale norma, in deroga alle previsioni di cui all'art. 240 cod. pen., che la misura debba trovare applicazione indipendentemente dal soggetto cui appartiene il mezzo utilizzato per il trasporto illecito, fatta salva l'ipotesi in cui il soggetto estraneo al reato dimostri di non aver potuto prevedere l'illecito impiego e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. Ciò detto, l'ordinanza impugnata dopo aver puntualizzato come l'autista alla guida dell'autocisterna a bordo della quale vi era un carico di 24.000 Kg di prodotto, risultato all'esito delle analisi riconducile ad olio lubrificato, fosse sprovvisto del necessario codice amministrativo, si limita a precisare la nozione di terzo estraneo al reato specificando che solo per costui è astrattamente ipotizzabile la possibilità di invocare la buona fede. Non avendo il ricorrente dimostrato in alcun modo la sua estraneità al reato, estraneità che al contrario le stesse allegazioni difensive finiscono per escludere alla radice, del tutto inconferenti si rivelano le deduzioni in ordine alla buna fede, che non è affatto un concetto sovrapponibile a quello di estraneità al reato potendo essere invocato solo da chi non abbia partecipato alla sua commissione. In ogni caso trattasi di contestazioni che, al di là della loro intestazione formale, non sono affatto riferite a violazioni di legge ma si risolvono in attacco alla motivazione dell'ordinanza impugnata - doglianza questa preclusa dall'art. 325 cod. proc. pen. - peraltro su un punto che non attiene al fumus del reato contestato al responsabile del trasporto del carico, la confutazione del quale soltanto gli avrebbe consentito di agire per la restituzione del mezzo attinto dalla misura cautelare. Rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in dat